Cassazione, sentenza n. 34249 del 21/11/2022
Sentenza n. 34249 del 21/11/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 34249
- Data
- 21/11/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva la tempestività dell’opposizione a un decreto ingiuntivo per fatture non pagate, che il giudice di pace aveva dichiarato inammissibile reputando nulla la notificazione eseguita presso la cancelleria anziché all’indirizzo PEC del difensore. La Cassazione ha osservato che, nel 2018, la notificazione telematica davanti al giudice di pace era facoltativa e che la PEC indicata valeva soltanto per le comunicazioni di cancelleria, in assenza di elezione di domicilio. La notificazione era quindi valida e tempestiva; accolta la censura, la sentenza è stata cassata con rinvio al tribunale.
Testo della pronuncia
A.A. si opponeva a decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal Giudice di pace di Roma su ricorso di Eni Gas e Luce Spa per il pagamento di fatture non pagate. L'opposta si costituiva, insistendo nella sua pretesa. Con sentenza n. 16500/2019 il Giudice di pace rigettava l'opposizione.
Il A.A. proponeva allora appello davanti al Tribunale di Roma, che però lo giudicava inammissibile ex art. 348 ter c.p.c. Il A.A. ha proposto ricorso, contenente tre motivi avverso l'ordinanza del giudice d'appello e cinque motivi avverso la sentenza del primo giudice; la intimata non si è difesa.
Motivi della decisione
1. La decisione viene per logica giuridica compiuta in relazione alla ragione liquida, relativa al quarto motivo proposto avverso la sentenza impugnata. Naturalmente, dirimendo la questione mediante la ragione liquida diviene superfluo vagliare l'istanza ex art. 374, comma 2, c.p.c. correlata al primo motivo, presentato avverso l'ordinanza di inammissibilità pronunciata dal giudice d'appello, come pure tutte le ulteriori censure presentate sia avverso l'ordinanza sia avverso la sentenza.
2. Il Giudice di pace, allora, ha qualificato "domanda preliminare" l'eccezione dell'opposta di tardività della notifica dell'atto d'opposizione al decreto ingiuntivo e osservato poi che la notificazione sarebbe stata nulla essendo avvenuta presso la cancelleria del giudice "in data 30.11/05.12 -2018 (giorno del passaggio dell'atto all'ufficiale giudiziario e giorno della consegna)" – è il caso di rilevare che il decreto ingiuntivo era stato notificato il 29 ottobre 2018 -; la nullità sussisterebbe in quanto alla cancelleria dell'ufficio giudiziario ove si avvia la causa sarebbe possibile effettuare la notifica nel caso in cui controparte non abbia eletto ex art. 165 c.p.c. domicilio presso il Comune ove si trova l'ufficio giudiziario; la parte opposta qui però avrebbe indicato nel ricorso monitorio l'indirizzo di posta elettronica certificata del suo avvocato, onde presso quest'ultimo avrebbe dovuto notificare l'opponente.
Invoca il Giudice di pace Cass. ord. sez. 6-3, 14 dicembre 2017 n. 30139, per cui, se il difensore non elegge domicilio ove ha sede il giudice la notifica degli atti deve compiersi in cancelleria soltanto se è inattuabile quella all'indirizzo pec per causa imputabile al destinatario; in difetto di tale presupposto la notifica presso la cancelleria è dunque nulla. Ne deduce il giudice che, essendo da ritenersi nulla la notifica dell'opposizione, l'opposizione è tardiva perchè il termine per notificarla scadeva il 9 dicembre 2018 (il giudice indica l'8 dicembre 2018, non considerando il giorno festivo ex art. 155, comma 4, c.p.c.). Quindi "l'eccezione preliminare avanzata dalla convenuta opposta merita accoglimento", conclude il giudice, che dichiara inammissibile l'opposizione.
3. Il quarto motivo del ricorso rileva che la notifica dell'atto di opposizione presso la cancelleria era valida in quanto non sussisteva eletto domicilio della parte opposta nel Comune in cui si trovava il Giudice di pace e l'avvocato dell'Eni aveva sì indicato un domicilio elettronico, ma per le comunicazioni di cancelleria.
La L. n. 69 del 2009 introdusse infatti nel codice di rito l'art. 149 bis (modificato poi dalla riforma Cartabia, qui tuttavia il suo dettato non essendo ratione temporis applicabile) statuente "se non è fatto espresso divieto dalla legge" la possibilità – non l'obbligo – di notificare via pec. Nel caso in esame, risulta che non vi era stata elezione di domicilio nè indicata pec per le notifiche, quella indicata essendo soltanto per le comunicazioni di cancelleria; e all'epoca in cui ciò accadde (autunno 2018) è del tutto evidente che non vi era ancora obbligo di notifica a mezzo pec, giacchè il processo telematico per il Giudice di pace è stato introdotto dalla riforma Cartabia, e quindi vige dal 30 giugno 2023.
E' pertanto evidente l'errore del Giudice di pace commesso nel ritenere nulla la notifica della opposizione, che invece è stata valida, così da renderla tempestiva. Il motivo va dunque accolto, con assorbimento di ogni altra questione e rinvio, anche per le spese, al giudice d'appello, cioè al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo del ricorso, assorbito il resto, cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice d'appello anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2023
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