Cassazione, sentenza n. 34374 del 22/11/2022
Sentenza n. 34374 del 22/11/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 34374
- Data
- 22/11/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
I contribuenti chiedevano la revocazione della sentenza che aveva confermato l’accertamento di maggior reddito notificato ai soci di una società in accomandita semplice cessata, deducendo errori sulla responsabilità dell’accomandante e sull’esame delle censure relative all’atto presupposto e all’onere probatorio. La Cassazione esclude qualsiasi svista percettiva: la precedente pronuncia aveva correttamente considerato il tipo societario, delimitato la responsabilità dell’accomandante e affrontato le questioni prospettate. Poiché le doglianze miravano a una nuova valutazione giuridica della decisione, il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile.
Testo della pronuncia
1. Premettono i ricorrenti che l'Agenzia contestava alla società CO.MA.GI. Sas , ormai cessata, nonchè agli stessi in qualità di soci, un maggior reddito. Il relativo avviso veniva impugnato e la CTP accoglieva il ricorso, ritenendo la carenza della "legittimazione passiva" nei confronti della società, l'insussistenza dell'obbligazione tributaria e l'assenza di responsabilità dei soci, rispetto ai quali non era stata dimostrata la percezione di denaro. La CTR, adita in sede d'appello dall'Agenzia, accoglieva il gravame riformando la decisione di primo grado.
2. Adita dai contribuenti la Suprema Corte, questa rendeva la sentenza di cui si chiede la revocazione, con la quale il ricorso veniva rigettato. I contribuenti formulano domanda di revocazione della sentenza, basata su due motivi. L'Agenzia è rimasta intimata. Il ricorrente ha presentato altresì ulteriore memoria illustrativa in data 29 settembre 2022.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo i contribuenti denunciano un primo errore revocatorio, consistente a loro dire nella falsa supposizione che l'avviso di accertamento contenesse un richiamo all'art. 2291 c.c., di guisa che su tale presupposto il Collegio ha disposto la correzione in diritto della sentenza d'appello. La svista consisterebbe nell'aver ritenuto il Collegio di essere in presenza di una società in nome collettivo, anzichè di una accomandita semplice, pretendendo così di correggere la sentenza d'appello individuando una responsabilità illimitata del socio ex art. 2291 c.c., più ampia di quella di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36 richiamata nell'atto di accertamento riguardante il socio accomandante.
2. Con il secondo motivo i contribuenti denunciano un secondo errore revocatorio, consistente a loro avviso nell'aver ritenuto il Collegio che non fossero presenti nei motivi secondo e terzo le ulteriori questioni – in aggiunta alla contestata notifica ai soci dell'accertamento intestato alla società e dell'illegittimo accertamento fondato sull'art. 36 cit. – consistenti nell'illegittimità dell'accertamento per mancato preventivo autonomo atto di contestazione di maggior reddito alla società, e dell'illegittima inversione dell'onere della prova in capo ai soci. Da tale svista derivava dunque l'omesso esame dei motivi secondo e terzo del ricorso in cassazione.
3. Il primo motivo è infondato.
Va premesso che presupposto per il giudizio di revocazione di cui all'art. 391-bis, c.p.c. è costituito dalla sussistenza di un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.
Orbene l'errore di fatto revocatorio consiste nell'errata percezione dei fatti di causa e, dunque, nella supposizione dell'esistenza di un fatto che invece risulta incontestabilmente escluso o nell'esistenza di un fatto la cui ricorrenza sia inconfutabilmente dimostrata, conseguente a mera svista materiale. Ai fini dell'art. 395 c.p.c., l'errore di fatto deve essere evidente dal semplice confronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, immediatamente, senza che siano necessarie argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (cfr. ex plurimis Cass. 19/05/2017, n. 12726).
Alla luce di quanto precede, nessun errore di fatto affligge la sentenza impugnata e il motivo in esame è frutto di una erronea lettura della pronuncia sul punto, la quale non afferma la responsabilità illimitata del socio accomandante, nè confonde l'accomandita con una collettiva (facendo sempre riferimento alla prima) ma riporta il regime applicabile allo stesso, e corregge la sentenza di merito circa la responsabilità del socio accomandante limitatamente" (non a) "alla quota conferita" ma "a quanto risulta dal bilancio di liquidazione", dando un'interpretazione che non è certo oggetto di errore revocatorio.
Si tratta dunque di una puntualizzazione anzitutto in relazione all'ambito di applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 e poi della posizione dei soci, sia illimitatamente responsabili che limitatamente responsabili, nell'ambito delle società di persone (estranee, afferma la sentenza, all'ambito applicativo dell'art. 36 cit.), poi appuntandosi sulla ritenuta portata della limitatezza della responsabilità dell'accomandante.
4. Il secondo motivo è del pari infondato.
Esso, come premesso, attiene all'asserita svista del Collegio, che non si sarebbe avveduto della portata dei motivi stessi. Tali motivi attenevano, quanto al secondo, alla "nullità della sentenza per mancanza di presupposti per procedere ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 39 e 41…nella parte in cui l'atto di accertamento riferito alla società…risulta essere rivolto ad un soggetto inesistente e in quanto rivolto ai soci risulta infondato per mancanza dell'atto presupposto che doveva essere costituito da un atto di accertamento in precedenza validamente formato e notificato alla società" ed "erroneo riferimento al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 regolante la sola responsabilità dei soci di società di capitale; la pretesa è stata fatta valere nei confronti dell'accomandante senza avere fornito prova delle eventuali quote delle liquidazioni fornite". Quanto al terzo motivo, esso atteneva all'asserita nullità della sentenza per erronea applicazione degli artt. 2324 e 2697, c.c., in materia di onere probatorio, per erronea applicazione della regola della distribuzione dell'onere probatorio.
Anche in questo caso non si individua alcuna "svista" da parte del Collegio giudicante, dal momento che in ordine all'avviso di accertamento, la Corte ha osservato come in presenza di una società ormai cessata, l'ente impositore aveva proceduto alla notifica ai soci, fatto pacifico ed inconfutabile, e cioè a quello illimitatamente responsabile ed all'accomandante, responsabile quest'ultimo nei limiti già precisati, riportando anche i precedenti della Corte in ordine alla correttezza di tale modo di procedere. Che poi da ciò i ricorrenti volessero dedurre la nullità dell'avviso per mancata previa notifica alla società di un apposito avviso per essa specificamente formato, attiene a questione all'evidenza superata dalla ratio decidendi su cui è basata la decisione. Sul resto vale quanto già osservato con riferimento al primo motivo, precisandosi peraltro che la Corte ha senz'altro riportato il terzo motivo del ricorso in cassazione, di talchè non si tratta neppure in questo caso di denuncia di un errore revocatorio, ma di una richiesta di revisione della decisione.
5. Restando così escluso qualsiasi errore percettivo da parte del Collegio, ed essendo volto il ricorso ad un mero riesame della decisione, il ricorso per revocazione si appalesa inammissibile.
6. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2022
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