Cassazione, sentenza n. 34693 del 24/11/2022

Sentenza n. 34693 del 24/11/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
34693
Data
24/11/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società impugnava la comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria e le cartelle presupposte, contestando anche la notificazione postale diretta e la declaratoria di novità di alcune doglianze. La Cassazione ha confermato che nuovi profili d’illegittimità non possono essere introdotti con memorie illustrative e che l’agente della riscossione può notificare direttamente per raccomandata, senza relata, valendo l’avviso di ricevimento salvo idonea contestazione. Il ricorso è stato rigettato, con conferma anche della responsabilità aggravata per abuso dell’impugnazione.

Testo della pronuncia

La società F. Immobiliare ha agito in giudizio nei confronti dell'Agente della riscossione Equitalia Sud Spa (già Equitalia Gerit Spa ), per ottenere l'annullamento della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria su immobile di proprietà, a garanzia di una pluralità di crediti iscritti a ruolo nonchè delle prodromiche cartelle di pagamento.

L'adita CTP di Roma respingeva il ricorso con decisione confermata dalla CTR del Lazio, con la suindicata sentenza, che dopo aver rilevato la inammissibilità, per novità, di alcune censure proposte dalla contribuente, escludeva la dedotta irritualità della notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso preventivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, e la denunciata illegittima liquidazione delle spese processuali.

Avverso detta sentenza, ricorre la soccombente contribuente, con cinque motivi, cui resiste l'Agente della riscossione con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, riferito all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la contribuente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente, il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR del Lazio ritenuto l'inammissibilità delle censure "sollevate con le memorie illustrative" in primo grado e poi "riproposte in sede di appello quali motivi", senza considerare che non sono stati ampliati, quanto al petitum, i confini tracciati con il ricorso introduttivo del giudizio ma "semplicemente precisate, sviluppate ed arricchite le deduzioni già formulate".

Con il secondo motivo, riferito all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, per avere il giudice di appello escluso la dedotta illegittimità della notifica delle cartelle di pagamento effettuata a mezzo del servizio postale "direttamente dai dipendenti di Equitalia e senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge", con conseguente inesistenza della cartella esattoriale, come di ogni altro atto notificato dall'Agente della riscossione a mezzo raccomandata postale.

Con il terzo motivo, riferito all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 23, e D.M. n. 55 del 2014, per avere la CTR ritenuto legittima e tabellarmente congrua la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, relativamente alla fase istruttoria, senza considerare la possibilità di una compensazione delle stesse, in ragione della particolarità della materia e dei contrasti giurisprudenziali esistenti, e le attività effettivamente svolte nel giudizio dall'Agente della riscossione.

Con il quarto motivo, riferito all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR pronunciato su tutte le "richieste esposte" dalla contribuente nell'atto di appello (violazione di norme sul procedimento: art. 112 c.p.c.; violazione di norme sul procedimento: omessa motivazione e valutazione dei motivi dedotti; violazione di norme costituzionali: art. 111 Cost., comma 6; inutilizzabilità e/o inefficacia e insussistenza della documentazione di parte convenuta; irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento).

Con il quinto motivo, riferito all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente, D.M. n. 55 del 2014, per avere la CTR ritenuto di liquidare per spese processuali la somma di Euro 8.000,00 nonchè quella di Euro 500,00 ex art. 96 c.p.c., comma 3, senza valutare la possibilità della compensazione delle stesse, in ragione della particolarità della materia e dei contrasti giurisprudenziali esistenti, nonchè il rispetto del massimo tabellare (Euro 4.250,00). La ricorrente deduce, altresì, l'illegittima e comunque immotivata condanna per responsabilità aggravata.

La prima censura è infondata.

Assume la ricorrente che il giudice del gravame ha erroneamente ritenuto non esaminabili, perchè nuove, talune doglianze volte, in primo grado, nelle memorie illustrative del 29/1/2014, e riproposte in appello, benchè non integranti ampliamento del thema decidendum posto con il ricorso introduttivo del giudizio e neppure qualificabili come motivi aggiunti, richiedenti, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 4, specifiche modalità di proposizione.

Le doglianze in questione, come risulta riportato nell'impugnata sentenza, sono quelle "inerenti la mancanza degli avvisi di accertamento, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, e la nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi", sulle quali anche il primo giudice avrebbe omesso di pronunciare.

La disciplina processuale del giudizio tributario è caratterizzata dal divieto di "nova" in appello, in quanto giudizio di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado, onde in sede di gravame le parti non possono proporre nuove domande ed eccezioni, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

Orbene, come è stato osservato da questa Corte, "tale divieto riguarda, oltre alle domande, anche le eccezioni in senso tecnico, intese come lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale nel giudizio di impugnazione di cartella esattoriale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia impeditiva, modificativa o estintiva della pretesa fiscale, da cui deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del tema della decisione, implicando la deduzione di fatti che richiedono una specifica indagine, non effettuabile per la prima volta in appello" (Cass. n. 27562/2018).

In tale prospettiva, quindi, la deduzione con memoria illustrativa, da parte del contribuente, di profili d'illegittimità ulteriori rispetto a quelli dedotti nell'originario ricorso (inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata compilazione della relata, tramite posta, mancata notifica delle cartelle presupposte, estinzione del diritto di credito e di riscossione per prescrizione, nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione della sequenza di legge, violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12,comma 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, nullità delle cartelle di pagamento ed illegittimità della comunicazione preventiva dio iscrizione di ipoteca, violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, u.c., violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3, violazione artt. 3 e 24 Cost., nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7), non può ritenersi consentita, considerato che neppure il medesimo contribuente ha sostenuto di aver successivamente proceduto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, all'integrazione dei motivi d'impugnazione della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria.

La seconda censura è infondata.

La notificazione dell'atto conseguente ad una pretesa tributaria può essere effettuata dall'Incaricato per la riscossione mediante il servizio postale, servendosi della raccomandata con ricevuta di ritorno, come espressamente sancito anche del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e la Corte di legittimità, al riguardo, ha ribadito più volte come sia sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la consegna del plico sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (Cass. n. 11708/2011; n. 6395/2014; n. 4567/2015; n. 20918/2016; n. 946/2020).

In mancanza di apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n. 9111/2012; n. 270/2012).

La specialità della disciplina normativa della notificazione della cartella, contenuta nell'esaminato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, trova riscontro anche nella stessa L. n. 890 del 1982 che, all'art. 14, comma 1, dispone che la notifica degli atti tributari al contribuente, da effettuarsi con l'impiego di plico sigillato, "può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari", venendo fatti espressamente salvi i disposti di cui al citato D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26 e 45.

Come ha evidenziato la Corte (Cass. n. 2100/2017 ed altre), "la norma accomuna modalità procedimentali distinte per la notifica della cartella di pagamento in quanto, accanto alla individuazione, nella prima parte, dei soggetti abilitati assimilati all'Ufficiale giudiziario, competenti ad eseguire la notifica della cartella nelle forme previste per la notifica degli atti giudiziari, come disciplinate dal Codice di rito e dalla L. n. 890 del 1982, ha previsto, nella seconda parte, una forma alternativa di notifica – corrispondente a quella effettuata "direttamente" dagli Uffici finanziari a mezzo posta: L. n. 890 del 1982, art. 14, comma 1 – che consente al Concessionario (Agente) di avvalersi "direttamente" del servizio postale ordinario, consegnando in plico sigillato la cartella all'ufficio postale per la spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento. Appare, dunque, evidente che tale forma speciale di notifica si colloca al di fuori delle attività di competenza degli Ufficiali giudiziari, e soggetti abilitati assimilati, esaurendosi nel compimento delle modalità richieste per la ordinaria spedizione postale in raccomandazione con avviso di ricevimento, rimanendo quindi estranea alla fattispecie notificatoria in questione la redazione della relata di notifica.

E' stato pure osservato (Cass. 16824/2020 ed altre) che "la specialità della disciplina normativa della notificazione della cartella, contenuta nell'esaminato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, trova riscontro nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari" e che (I)a circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale senza il rispetto della disciplina in tenia di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014)" (Cass. ord. n. 354/16)" (cfr. Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017)".

La sentenza di appello, dunque, appare conforme alla sopra riportata giurisprudenza, proprio perchè la cartella esattoriale può essere notificata – com'è appunto accaduto nel caso in esame – ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, come già detto, secondo la disciplina del D.M. n. 9 aprile 2001, art. 32 e segg. – applicabile ratione temporis – è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

Va, pertanto, ribadito che "a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20, (che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982". (Cass. n. 17598/2010).

La terza censura è inammissibile prima che infondata.

Il ricorrente si duole per la condanna alle spese del primo grado di giudizio, perchè il giudice del gravame ha accertato e valutato negativamente la sussistenza dei presupposti di legge per esercitare il potere di compensazione delle spese e, comunque, perchè dette spese sono state malamente liquidate.

Quanto al primo profilo censorio, va osservato che il contribuente opera un richiamo generico alla particolarità della materia ed a non meglio specificati contrasti giurisprudenziali che sarebbero – in tesi riconducibili a quanto previsto dall'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano determinate ragioni", per cui appare arduo formulare, in questa sede di legittimità, un giudizio sulla discrezionalità esercitata dal giudice del merito, stante l'oggettiva soccombenza della parte privata e, dunque, l'esito interamente sfavorevole del giudizio.

Va, al riguardo, ricordato il principio secondo cui, "In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi." (Cas. n. 24502/2017; n. 8421/2017).

Quanto al secondo profilo censorio, la controricorrente ha osservato – condivisibilmente – che non risulta superato il limite massimo previsto dalla Tariffa forense, in relazione al valore della controversia, per cui vale il principio secondo cui, "In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità." (Cass. n. 2028972015).

La quarta censura è infondata.

Va anzitutto osservato, atteso che nel motivo si fa riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che "l'omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo "error in procedendo" e della violazione dell'art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa." (Cass. n. 329/2016).

Ciò detto, secondo un consolidato principio ricavabile dalla giurisprudenza della Corte (Cass. n. 20311/2011; n. 21616/2013; n. 17956/2015; n. 24155/2017, n. 29191/2017; n.), "ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia".

Inoltre, "la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un "error in procedendo", quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell'implicito rigetto della domanda perchè erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto." (Cass. Sez. Un., n. 2731/2017).

La sentenza impugnata, ad avviso del Collegio, non può dirsi inficiata, in relazione al novellato art. 360, comma 1, n. 5, da mancanza assoluta di motivazione in punto di notifica delle cartelle presupposte, essendo esclusa ogni rilevanza della mera insufficienza motivazionale e risultando la decisione conforme agli indirizzi giurisprudenziali di legittimità.

Quanto alla inutilizzabilità della documentazione all'uopo prodotta dall'Agente della riscossione è sufficiente rammentare il costante orientamento di questa Corte secondo cui, "in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive." (Cass. n. 2809/2009; n. 14416/2013; n. 27633/2018).

La contestazione, ha precisato la Corte (Cass. n. 7775/2014), "va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (v. anche Cass. n. 7105/2016; n. 12730/2016, quest'ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione, e Cass. n. 23902/2017; n. 24323/2018; n. 311/2020).

Ed ancora, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2, giacchè mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439/2010; n. 11269/2004; n. 2419/2006; n. 24456/2011).

Il giudice di merito, pertanto, non restando vincolato alla contestazione della conformità all'originale, ben può ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c., (Cass. 14950/2018).

Non appare superfluo evidenziare che, per un verso, nessun vizio di omessa pronuncia può essere prospettato in relazione alle censure ritenute "nuove" dal giudice di appello e, per altro verso, che l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico e, pertanto, fa piena prova ex art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta essere avvenuti in sua presenza, sicchè il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione è tenuto a proporre querela di falso nei confronti di detto atto (Caa. n. 14574/2018).

In tema di notifica a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità del destinatario avviene sulla base di quanto riportato dall'agente postale nell'avviso di ricevimento della raccomandata per cui spetta al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che nonostante quanto risulta dal documento, in concreto, non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge, per una diversa residenza effettiva del destinatario presso la quale la notifica deve essere validamente eseguita, oppure che il medesimo si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego raccomandato (Cass. n. 23921/2010; n. 24852/2010).

La Corte (Cass. n. 14574/2018; n. 29022/2017), in tema di notificazione a mezzo posta, ha statuito che l'avviso di ricevimento, alla medesima stregua dell'originale, ha natura di atto pubblico e, pertanto, fa piena prova ex art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta essere avvenuti in sua presenza, sicchè il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione è tenuto a proporre querela di falso nei confronti di detto atto.

Va da sè che, una volta acclarata la ritualità delle notificazioni, la contribuente non può fondatamente formulare l'eccezione di prescrizione e decadenza (per mancata notifica nei termini di legge delle relative cartelle di pagamento), dovendo la relativa eccezione proporsi entro il termine di impugnazione di quest'ultime, decorso il quale divengono definitive.

La quinta ed ultima censura è infondata.

La ricorrente deduce la violazione di norme di diritto, richiama il D.M. n. 55 del 2014, e lamenta la mancata compensazione nonchè l'illegittima liquidazione, per spese processuali del grado d'appello, della somma di Euro 8.000,00 per compensi professionali, e di quella di Euro 500,00, per responsabilità "ex art. 96 c.p.c., comma 3".

La CTR del Lazio, sul punto, ha rilevato come "le censure sollevate non trovassero il benchè minimo Spa zio, tanto da doversi applicare anche nella presente fase la condanna per lite temeraria".

Orbene, in ordine all'an della condanna alle spese processuali ed al quantun liquidato a tale titolo dal giudice di merito, appare sufficiente richiamare le argomentazioni svolte esaminando il terzo motivo di ricorso.

In ordine alla ritenuta responsabilità aggravata dell'allora parte appellante, osserva il Collegio che "nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame". (Cass. n. 24546/2014).

Questa Corte (Cass. n. 24546/2014) ha pure affermato che, "ai fini dell'applicabilità dell'art. 96 c.p.c., comma 3, la mala fede o la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, e non singoli aspetti di essa, cosicchè possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sè, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione, suscettibile di essere irragionevolmente leso da danni punitivi non proporzionati" ed ancora che "costituisce indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – la proposizione di un ricorso per cassazione senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria iniziativa processuale o, comunque, senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta." (Cass. n. 4430/2022).

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Alla condanna alle spese segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, stante la ricorrenza delle ragioni innanzi ricordate.

Il ricorso oggetto del presente giudizio risulta proposto quanto meno con colpa grave dal momento che non si confronta affatto con una giurisprudenza ormai consolidata e neppure propone argomenti per una riconsiderazione, in chiave nomofilattica, della stessa.

La parte ricorrente deve essere condannata d'ufficio al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia.

Tale somma va determinata, secondo il costante orientamento di questa Corte, in misura pari all'importo delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed agli atri accessori di legge.

Condanna Ferranti Immobiliare Srl , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, al pagamento, in favore di Equitalia Sud Spa , della somma di Euro 5.800;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2022

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