Cassazione, sentenza n. 34884 del 25/11/2022

Sentenza n. 34884 del 25/11/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
34884
Data
25/11/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società aveva proposto ricorso contro la decisione regionale che, accogliendo l’appello del Comune, aveva ritenuto legittimo un avviso di accertamento ICI. La contribuente ha poi rinunciato all’impugnazione con dichiarazione regolarmente notificata alla controparte. La Corte precisa che la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale non soggetto ad accettazione, ma deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai rispettivi difensori. Ne consegue l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese e senza raddoppio del contributo unificato.

Testo della pronuncia

1. – B. Srl , sulla base di cinque motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 25/01/15, depositata il 22 gennaio 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia ha accolto l'appello proposto dal Comune di Trieste, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure recante annullamento di un avviso di accertamento emesso in relazione all'ICI dovuta dalla contribuente per gli anni (—).

Il Comune di Trieste resiste con controricorso.

Fissato all'udienza pubblica del 18 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto D.L. n. 228 del 2021, art. 16, comma 1, conv. in L. n. 15 del 2022, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

Motivi della decisione

1. – In via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso con dichiarazione che è stata notificata a controparte.

2. – Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, – nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, – ma pur sempre di carattere ricettizio, – poichè la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, – così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 c.p.c. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l'appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980);

3. – Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti e non ricorrono i presupposti dell'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il giudizio;

compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2022

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.