Cassazione, sentenza n. 34887 del 25/11/2022

Sentenza n. 34887 del 25/11/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
34887
Data
25/11/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società aveva impugnato in cassazione la decisione regionale che, accogliendo l’appello del Comune, aveva confermato un avviso di accertamento ICI. La ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso con dichiarazione notificata alla controparte. La Corte ribadisce che la rinuncia, pur non richiedendo accettazione, deve essere portata a conoscenza delle parti costituite e, quando rispetta tali formalità, determina l’estinzione del processo. Il giudizio è quindi dichiarato estinto, con compensazione delle spese e senza ulteriore contributo unificato.

Testo della pronuncia

1. – B. Srl , sulla base di cinque motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 26/01/15, depositata il 22 gennaio 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia ha accolto l'appello proposto dal Comune di Trieste, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure recante annullamento di un avviso di accertamento emesso in relazione all'ICI dovuta dalla contribuente per l'anno (—).

Il Comune di Trieste resiste con controricorso.

Fissato all'udienza pubblica del 18 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto D.L. n. 228 del 2021, art. 16, comma 1, conv. in L. n. 15 del 2022, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

Motivi della decisione

1. – In via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso con dichiarazione che è stata notificata a controparte.

2. – Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, – nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, – ma pur sempre di carattere ricettizio, – poichè la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, – così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 c.p.c. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l'appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980);

3. – Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti e non ricorrono i presupposti dell'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il giudizio;

compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2022

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