Cassazione, sentenza n. 35188 del 30/11/2022
Sentenza n. 35188 del 30/11/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 35188
- Data
- 30/11/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Gli accertamenti recuperavano maggiori redditi ai fini IRPEF e IRAP, applicando il raddoppio dei termini per la presenza di elementi idonei a far sorgere l’obbligo di denuncia penale. La Cassazione ha confermato che, per l’IRPEF, rileva l’astratta configurabilità del reato, indipendentemente dalla tempestività della denuncia o dalla sua prescrizione; ha invece escluso il raddoppio per l’IRAP, le cui violazioni non sono penalmente sanzionate. Il ricorso della società e di un socio è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto d’interesse; quello dell’altra socia è stato accolto limitatamente all’IRAP.
Testo della pronuncia
1. La L. & Partners Sas di A.A. & C. ed i soci B.B. e C.C. ricorrono, con sei motivi, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe che ha accolto l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Milano aveva accolto, previa riunione, i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta dal 2002 al 2006, erano stati recuperati a tassazione, ai fini Irap ed Irpef, maggiori redditi, imputati ai soci per tra Spa renza.
2. Con memoria del 4 agosto 2022 i ricorrenti hanno dichiarato che la società ed il socio B.B., hanno aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 e che hanno corrisposto quanto dovuto; che, invece, la socia D.D. aveva già provveduto a corrispondere quanto portato dalle cartelle esattoriali; per l'effetto, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, commi 1 e 3.
Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima l'applicazione del c.d. raddoppio dei termini di accertamento pur in assenza di una denuncia di reato validamente e tempestivamente presentata.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3.
Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima l'applicazione del c.d. raddoppio dei termini di accertamento anche in caso di reato già prescritto.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 e art. 43, comma 3, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7.
Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima l'applicazione del c.d. raddoppio dei termini di accertamento pur mancano l'allegazione della denuncia di reato.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3.
Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima l'applicazione del c.d. raddoppio dei termini anche con riferimento all'Irap. 5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58.
Censurano la sentenza impugnata per omessa pronuncia in merito all'eccezione di inammissibilità del deposito della denuncia in sede di appello.
6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la "nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti costituito dall'asserita rilevanza dei presupposti obiettivi della denuncia di reato tributario, nonchè della stessa fattispecie di reato, indicata nella denuncia di reato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3".
7. In via preliminare deve rilevarsi che nei documenti prodotti dai ricorrenti a sostegno della richiesta di estinzione, in ragione della definizione agevolata presentata dalla società e dal socio B.B., non vi sono elementi che consentano di verificare che le cartelle oggetto dell'istanza e del successivo pagamento abbiano avuto ad oggetto gli avvisi di accertamento di cui al presente giudizio.
Ciononostante, in ragione di quanto dai medesimi dichiarato in ordine alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata e della conseguente richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, deve prendersi atto, quanto ai medesimi, del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
8. A diverse conclusioni, invece, deve giungersi quanto alla socia D.D. per la quale i ricorrenti si limitano a dichiarare, senza documentare, che la medesima avrebbe "già corrisposto l'importo integrale delle cartelle di pagamento".
Per quest'ultima, pertanto, il ricorso va esaminato nel merito.
9. I motivi, uno, due, tre, cinque e sei da esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi, sono infondati.
9.1. Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha precisato che i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l'Irpef e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per l'Iva, nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza (Cass. 03/05/2018, n. 10483).
Si è precisato, in proposito che i termini così detti raddoppiati non si innestano su quelli ordinari, ma operano autonomamente allorchè si riscontrino elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale per i reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000 (Cass. 03/05/2018, n. 1048, Cass. 16/12/2016, n. 26037). In particolare, come chiarito dalla Corte costituzionale, i termini ordinari operano in presenza di violazioni tributarie per le quali non sorge l'obbligo di denuncia penale per reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000; mentre i termini raddoppiati operano in presenza di violazioni tributarie per le quali v'è l'obbligo di denuncia (Corte Cost. 25/07/2011, n. 247). E', perciò, irrilevante che detto obbligo possa insorgere anche dopo il decorso di un periodo pari a quello del termine breve o possa non essere adempiuto entro tale termine: ciò che rileva è solo la sussistenza dell'obbligo di denuncia, perchè esso soltanto connota obiettivamente, sin dall'origine, la fattispecie di illecito tributario alla quale è connessa l'applicabilità dei termini raddoppiati di accertamento.
Ugualmente, si è ritenuto che i termini raddoppiati operano nonostante l'eventuale prescrizione del reato, poichè ciò che interessa è solo l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato, atteso il regime di c.d. "doppio binario" tra giudizio penale e procedimento tributario (Cass. 11/04/2017, n. 9322).
9.2. La C.t.r. si è attenuta a questi principi. Ha rilevato, infatti, che la notizia di reato era contenuta nel p.v.c.; che nell'avviso di accertamento era indicata "la responsabilità ascritta al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11"; che, pertanto, risultava indicato il reato di cui i contribuenti si erano resi responsabili e la notizia di reato che sarebbe stata inoltrata all'Autorità competente. Infine, ha escluso la rilevanza dell'eventuale prescrizione del reato ascritto.
9.3. Diversamente da quanto prospettato nel sesto motivo di ricorso, la C.t.r. ha valutato "l'obiettiva sussistenza degli elementi utili all'insorgere dell'obbligo della denuncia penale in capo al pubblico ufficiale", precisando che i giudici del primo grado erano stati posti nelle condizioni di verificarli.
Va rammentato in proposito che l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, conv. dalla L. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate.
La ricorrente si duole, in realtà, non dell'omesso esame come sopra individuato, ma della valutazione fatta dalla C.t.r. in ordine alla sussistenza dei presupposti per la denuncia di reato.
10. Il quarto motivo, relativo all'Irap, è fondato.
10.1. Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, ha chiarito che il c.d. "raddoppio dei termini", previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, non può trovare applicazione anche per l'Irap, poichè le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (Cass. 24/02/2020, n. 4742; Cass. 03/05/2018, n. 10483; Cass. 25/08/2017, n. 20435).
10.2. La C.t.r. non si è attenuta a questo principio in quanto ha espressamente ritenuto che i termini raddoppiati operino per tutte le imposte evase e, quindi, anche per l'Irap.
11. In conclusione, va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto dalla società e dal socio B.B..
Va accolto, invece, limitatamente al quarto motivo relativo all'Irap, rigettati gli altri, il ricorso proposto da D.D.; non essendovi ulteriori accertamenti di merito da demandare alla C.t.r., va accolto, limitatamente, all'Irap il ricorso originario della contribuente.
12. Le spese, ivi incuse quelle del giudizio di legittimità restano interamente compensate in ragione dell'andamento complessivo del giudizio stesso.
13. Va aggiunto, con riferimento alla società ed al socio B.B., che nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto dalla L.& P artners Sas di A.A. & C. e da B.B..
Accoglie, limitatamente al quarto motivo, rigettati gli altri, il ricorso proposto da D.D. e, decidendo nel merito, accoglie, limitatamente all'Irap, l'originario ricorso della contribuente.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2022
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

