Cassazione, sentenza n. 35254 del 30/11/2022

Sentenza n. 35254 del 30/11/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
35254
Data
30/11/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una pensionata, già dipendente pubblica, chiedeva il rimborso delle maggiori ritenute applicate alla pensione complementare, invocando l’aliquota agevolata del 15 per cento; la CTR aveva riconosciuto il beneficio. La Corte stabilisce che, per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e già iscritti a fondi pensionistici preesistenti, ai montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 resta applicabile il regime tributario previgente. Accoglie il ricorso dell’Agenzia, dichiara l’INPS privo di legittimazione passiva, cassa la sentenza e rigetta nel merito la domanda della contribuente.

Testo della pronuncia

1. La narrativa della sentenza di appello riferisce che A.A., ex dipendente Inps, in pensione dal 1 settembre 2010, propose ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso il diniego tacito opposto dall'Amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso delle maggiori somme trattenute in eccesso dal sostituto di imposta Inps, a decorrere da settembre 2010, sulla pensione complementare erogata dal fondo integrativo istituito per i dipendenti dell'Istituto, per effetto della mancata applicazione dell'aliquota agevolata del 15 per cento.

2. La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 7206/2016, dichiarò inammissibile il ricorso per mancata indicazione, nell'istanza, dell'importo richiesto.

3. La Commissione tributaria regionale ("C.T.R.") del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l'appello della contribuente in ragione del fatto che la disciplina agevolativa sarebbe applicabile, ai sensi del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 23, comma 5, nei confronti di tutti i soggetti (dipendenti pubblici o privati) iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, con l'unico limite della disposizione transitoria per la quale tale regime impositivo opera a partire dal 1/01/2007.

4. L'Agenzia delle entrate ricorre, con un unico motivo, per la cassazione della sentenza di appello; la contribuente resiste con controricorso; l'Inps è rimasto intimato.

Motivi della decisione

a. Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Inps, trattandosi di controversia che ha ad oggetto esclusivamente il rapporto fiscale tra contribuente e Amministrazione finanziaria, in relazione al quale l'Inps si è limitato alle trattenute fiscali, quale sostituto d'imposta, senza con questo costituire parte di un contenzioso relativo all'entità del debito fiscale (Cass. 12/12/2018, n. 32082; Cass. 24/10/2019, n. 27377; Cass. 15/12/2020, n. 28570). Nulla occorre statuire sulle spese di lite nei confronti del medesimo Istituto, il quale non ha partecipato al giudizio di legittimità.

1. Con l'unico motivo di ricorso ("1) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 23, comma 1, 5, 6 e 7 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)"), l'Agenzia espone che la contribuente, ex dipendente Inps, assunta il 01/04/1968 e collocata in pensione il 1/09/2010, è titolare di pensione complementare a carico del fondo integrativo per i dipendenti dell'Inps, soppresso dal 1/10/1999, per effetto della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64 ed aggiunge che quindi i montanti pensionistici sono maturati non oltre la data del 30/09/1999. Dopodichè censura la sentenza impugnata che non ha considerato che tutti i montanti contributivi dell'interessata erano giunti a maturazione fino alla data ultima del 30/09/1999, sicchè, come previsto dal D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 23, commi 5 e 7, all'imponibile della pensione integrativa non era applicabile la ritenuta del 15 per cento (ridotta in misura del 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione al fondo dopo il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione del 6 per cento e quindi un'aliquota minima del 9 per cento) prevista dall'art. 11, comma 6 medesimo testo normativo. L'Amministrazione finanziaria rimarca, inoltre, che l'art. 23 (commi 5 e 7) ha previsto una disciplina transitoria relativa ai fondi preesistenti e, in particolare, in ordine all'entrata in vigore del nuovo regime di tassazione, decorrente dal 1/01/2007. Come chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate con circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, per quanto qui rileva, per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi (lavoratori assunti anteriormente al 29 aprile 1993), l'art. 23, comma 7, prevede che per i montanti accumulati fino al 31 dicembre 2006 si applica il regime di tassazione previgente, mentre relativamente ai montanti maturati a decorrere dal 1 gennaio 2007, gli interessati possono optare per il regime fiscale previsto dall'art. 11. Da un altro punto di vista, infine, l'Agenzia lamenta che, quando la sentenza impugnata afferma che ai dipendenti pubblici si applica il regime fiscale agevolato di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11, comma 6, trascura che il successivo art. 23, comma 6, dispone che ai dipendenti pubblici continua ad applicarsi la disciplina fiscale ordinaria, fino all'emanazione di un successivo decreto delegato, riguardante gli ex dipendenti pubblici in stato di quiescenza, ammessi a gestioni previdenziali complementari, che non è mai stato adottato dal Governo.

2. Il motivo è fondato.

2.1. In materia di regime impositivo delle pensioni integrative degli ex dipendenti Inps, questa Sezione tributaria (cfr. Cass. 19/07/2022, n. 22665, e la giurisprudenza ivi richiamata, consolidata da Cass. 02/09/2022, n. 25955) ha enunciato il condivisibile principio di diritto – al quale il Collegio intende dare seguito – secondo cui "In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 23, comma 7, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla L. n. 421 del 1992, ai montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dal D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11, comma 6, ed in vigore dal 1 gennaio 2007, è inapplicabile "ratione temporis" ai cd. "vecchi iscritti" a "vecchi fondi"".

2.2. La decisione in esame si discosta da tale principio di diritto laddove afferma che il nuovo regime impositivo di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11, comma 6, si applica ad un soggetto (come nel caso della contribuente) iscritto ad un "vecchio fondo", alimentato con i "montanti" delle "prestazioni accumulate" (id est i contributi versati dal lavoratore e gli eventuali contributi del datore di lavoro; al riguardo, cfr. Cass. n. 25955/2022, (punto 4.)) entro il 30/09/1999, data di soppressione del fondo.

3. In conclusione, in accoglimento dell'unico motivo di ricorso, la sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo.

4. Le spese dei gradi di merito debbono essere compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Inps; accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente al pagamento a favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2022

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