Cassazione, sentenza n. 35331 del 30/11/2022
Sentenza n. 35331 del 30/11/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 35331
- Data
- 30/11/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un Comune chiedeva la revocazione dell’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso in materia di esenzione ICI, deducendo che l’avviso di ricevimento della notifica, ritenuto mancante, era stato successivamente rinvenuto nel fascicolo. La Corte precisa che l’errore revocatorio deve risultare in modo immediato, incontestabile e positivamente accertato dagli atti, senza indagini o valutazioni. Poiché non era provata la presenza dell’avviso nel fascicolo al momento della precedente decisione, dichiara inammissibile la revocazione senza riesaminare il merito dell’esenzione.
Testo della pronuncia
p. 1. Il Comune di Casagiove chiede la revocazione dell'ordinanza n. 22618 del 24 ottobre 2014 (non notificata) con la quale questa Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ha dichiarato inammissibile il ricorso da esso proposto avverso la sentenza Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 120/18/12 del 4.4.2012, che aveva dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento Ici 2006 in relazione ad un immobile di proprietà dell'Istituto delle Suore degli Angeli ed adibito a scuola privata (riconosciuto in esenzione D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 7, lett. i)).
Con l'ordinanza di inammissibilità in oggetto la Corte di Cassazione ha rilevato che:
il Comune ricorrente non aveva depositato, nè ex art. 372 c.p.c., e nemmeno all'adunanza in Camera di consiglio del 24.9.2014 alla quale aveva partecipato un sostituto del suo difensore, l'avviso di ricevimento della raccomandata postale con la quale, in data 12 settembre 2012, era stata spedita copia del ricorso per cassazione all'indirizzo del domiciliatario dell'Istituto contribuente;
quest'ultimo non aveva svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità poichè il suo procuratore alla lite, avvocato De Cesare, si era limitato a mandare agli atti una procura speciale con firma autentica notarile, ma senza depositare alcun atto difensivo nè intervenire all'adunanza;
dalla suddetta procura speciale non era del resto evincibile la circostanza dell'effettiva notificazione del ricorso per cassazione, dal momento che in essa si faceva "riferimento solo alla circostanza (astrattamente conoscibile aliunde) che tale ricorso era stato "presentato".
p. 2.1 Con il ricorso per revocazione il Comune rileva l'errore di percezione nel quale sarebbe incorsa la Corte nell'affermare l'inesistenza agli atti dell'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta del ricorso posto che, come riscontrato dal difensore al momento del ritiro del fascicolo di parte, in data 30 gennaio 2015, all'interno di quest'ultimo era invece rinvenibile l'originale dell'avviso di ricevimento n. (Omissis) del 20 settembre 2012, "staccato dal retro del ricorso, ma con ancora le spille attaccate".
Ciò integrava errore di fatto decisivo su un atto interno al giudizio di legittimità, come tale rilevante ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4).
p. 2.2 In sede rescissoria, il Comune ripropone poi in questa sede i motivi del ricorso per cassazione ritenuto inammissibile, così individuabili:
primo motivo, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 lett. i), dal momento che la Commissione Tributaria Regionale aveva riconosciuto l'esenzione Ici in oggetto nonostante che l'istituto svolgesse nei locali un'attività di natura commerciale (con riscossione di rette scolastiche mensili) e che esso non avesse provato, com'era suo onere, la non esclusività di quest'ultimo;
secondo motivo, violazione e falsa applicazione di legge là dove la Commissione Tributaria Regionale aveva erroneamente desunto prova della non esclusività dell'attività commerciale dal fatto che lo stesso comune aveva sottoposto a tassazione soltanto due locali del complesso conventuale di ubicazione della scuola, con ciò riconoscendo che il resto fosse destinato allo svolgimento di attività (esente) prettamente religiosa e di culto;
terzo motivo, "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio" (art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5), posto che la solo parziale imposizione sui locali adibiti ad attività scolastica non poteva di per sè logicamente comportare riconoscimento alcuno della non esclusività dell'attività commerciale, elemento che doveva essere provato dall'Istituto.
p. 2.3 Nessuna attività difensiva è stata posta in essere nel presente procedimento dall'Istituto intimato.
Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, stante la controvertibilità dell'errore percettivo nel quale sarebbe stata asseritamente indotta la Corte, "dal momento che non vi è alcun elemento oggettivo capace di attestare che al momento della verifica da parte dei Giudicanti l'avviso fosse effettivamente nel fascicolo. Non si verte dunque in una situazione di evidente sussistenza dell'errore, oggettivamente riscontrabile dall'esame degli atti: ciò che rende inammissibile il ricorso per revocazione".
Fissato all'udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto D.L. n. 228 del 2021, art. 16, comma 1, conv. in L. n. 15 del 2022, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
p. 3.1 Il ricorso per revocazione deve ritenersi inammissibile.
Va premesso che, per quanto concerne l'ipotesi di errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4), occorre partire dal dato normativo secondo cui "vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".
L'errore revocatorio deve dunque cadere – per regola generale, valevole anche nel caso di revocazione di sentenze di legittimità ex artt. 391 bis e ter c.p.c., recettivi di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 17/1986 e 36/1991 – su un "fatto", eventualmente anche di natura processuale, ed esso si concreta in una falsa percezione della realtà, a sua volta indotta da una !"svista" di natura percettiva e sensoriale.
Proprio per tale sua natura, questa falsa percezione della realtà – che nel procedimento di cassazione concerne necessariamente i soli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la corte esamina direttamente nell'ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio: Cass. 4456/15, ord. – deve emergere in maniera oggettiva ed immediata dal solo raffronto tra la realtà fattuale e la realtà rappresentata in sentenza; con la conseguenza che non può dirsi revocatorio quell'errore la cui verificazione implichi esiti incerti ovvero richieda indagini, procedimenti ermeneutici, svolgimento di argomentazioni giuridico-induttive (tra le molte: Cass. nn. 3317/98; 14841/01; 2713/07; 10637/07; 23856/08; 8472/16, ord.).
Si è osservato (Cass.n. 26890/19) che: "L'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali".
Non mancano applicazioni di questi principi anche alla specifica fattispecie qui dedotta, caratterizzata dalla dichiarazione di inammissibilità dell'atto di impugnazione per la mancata prova della sua notificazione, asseritamente indotta da un'erronea disamina del fascicolo processuale e, segnatamente, delle risultanze del procedimento di notificazione e relativo avviso di ricevimento.
Si è così affermato (v. Cass. n. 20113/20, 23173/16) che si ha errore revocatorio conseguente al mancato rinvenimento nel fascicolo di un avviso di ricevimento in realtà ivi esistente, allorchè – e sempre in armonia con il su riportato indirizzo – ciò sia derivato da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista, sempre però che la difformità tra realtà effettiva e realtà reputata emerga incontestabilmente ed immediatamente, e risulti inoltre positivamente accertata ad onere della parte che chiede la revocazione (sempre in materia di errata percezione relativa all'avviso di ricevimento e di relativo onere probatorio: v. Cass. n. 24355/18).
p. 3.2 Orbene, nella concretezza del caso non può dirsi che l'asserito errore rivesta i necessari caratteri di immediata e lampante rilevabilità, nè che risulti di certo e positivo accertamento.
Va infatti considerato che l'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso per cassazione all'Istituto – oggi regolarmente spillato al ricorso stesso – era stato dalla parte istante (secondo quanto dalla stessa riferito nell'odierno ricorso) sì rinvenuto all'interno del fascicolo, successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza revocanda, ma non "spillato" al ricorso.
Con ciò si ha intanto conferma del fatto che dalla disamina della copia notificata del ricorso certamente non poteva rilevarsi, al contempo, la presenza dell'avviso di ricevimento, in quanto dichiaratamente da questo separato ed altrove (non si sa in quale specifica sede) nel fascicolo collocato.
Neppure la riferita circostanza secondo cui l'avviso in questione era stato rinvenuto, in sede di controllo postumo del fascicolo, con 'ancora le spille attaccatè, è in grado di provare alcunchè circa la effettiva presenza di tale avviso nel momento in cui intervennero la disamina del fascicolo e la decisione da parte della Corte; decisione basata sul fatto che: "Il Comune di Casagiove non ha offerto la prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione; il ricorrente infatti non ha depositato, nè nelle forme di cui all'art. 372 c.p.c., e nemmeno all'adunanza della Camera di consiglio (…) l'avviso di ricevimento della raccomandata postale con la quale, in data 12.9.12, è stata spedita copia del ricorso all'indirizzo (in (—)) del Rag. Commercialista A.A., domiciliatario dell'Istituto intimato" (ord. Cass. n. 22618/14 oggetto di istanza di revocazione).
La disunione tra ricorso per cassazione ed avviso di ricevimento della sua notificazione è tanto più significativa – ad escludere che si verta in effetti di un errore di immediata, certa ed incontrovertibile evidenza – se si consideri che dall'elenco di Cancelleria degli atti depositati risulta il deposito del ricorso siccome "notificato il 12.9.12", intendendosi per tale la data, non di ricezione, ma di spedizione postale del plico (evidentemente inidonea a provare la regolare instaurazione del contraddittorio).
Nessuna menzione si fa nell'elenco in questione – per contro – nè al separato e successivo deposito dell'avviso di ricevimento formato il 20.9.12 (come solo oggi riscontrabile), nè del ricorso siccome "notificato il 20.9.12", e ciò appare tanto più ostativo del "positivo" accertamento di una difforme verità, ex art. 395 c.p.c., n. 4), in ragione del fatto che, secondo il Comune richiedente, il ricorso recava in allegato, almeno in origine, l'avviso di ricevimento in questione, avendone quest'ultimo "ancora le spille".
Dunque le risultanze di causa non provano in alcun modo l'effettiva esistenza agli atti – al momento della decisione – dell'avviso di ricezione mancante e ciò basta, secondo quanto si è detto, ad escludere, nel rassegnato errore, il lamentato carattere revocatorio.
Nulla si provvede sulle spese di lite, stante la mancata partecipazione al giudizio dell'Istituto intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, tenutasi il 17 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2022
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

