Cassazione, sentenza n. 35987 del 07/12/2022

Sentenza n. 35987 del 07/12/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
35987
Data
07/12/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente aveva impugnato quattordici intimazioni di pagamento fondate su altrettante cartelle, ottenendo l’annullamento in primo grado ma risultando soccombente in appello. Durante il giudizio di cassazione, alcune cartelle sono state annullate per legge e per le altre è stata presentata adesione alla definizione agevolata; entrambe le parti hanno pertanto chiesto la cessazione della controversia. La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere e compensa le spese in ragione della sopravvenuta definizione agevolata.

Testo della pronuncia

1. Con sentenza n. 5098/44/14, depositata il 30 settembre 2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l'appello di Equitalia Spa , già EquitaliaNord Spa , oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso la sentenza n. 124/25/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano la quale aveva accolto i ricorsi proposti dalla contribuente avverso le 14 intimazioni di pagamento notificatele a seguito di ruoli emessi dall'Agenzia delle entrate derivanti da altrettante cartelle di pagamento, per complessivi Euro 124.698,09.

2. Contro tale decisione la contribuente ricorreva per sei motivi, cui replicava l'agente della riscossione con controricorso. Con memoria datata 16.5.2019 la contribuente ha reso noto che talune delle cartelle di pagamento prodromiche alle intimazioni di pagamento oggetto di impugnazione sono state annullate il D.L. n. 119 del 2018, ex art. 4 mentre, con riferimento alle altre cartelle poste a fondamento delle impugnate intimazioni di pagamento, è stata presentata il 19.4.2019 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dal medesimo decreto.

3. La Corte ha disposto il rinvio del processo a nuovo ruolo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018. L'agente della riscossione ha quindi prodotto nota di deposito adesiva chiedendo a sua volta la declaratoria della cessazione della materia del contendere e, da ultimo, la contribuente ha depositato ulteriore memoria illustrativa.

Motivi della decisione

4. Il Collegio dà atto del fatto che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ente subentrante a titolo universale nei rapporti delle società del gruppo Equitalia per effetto del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, ha chiesto nella sua memoria datata 9.5.2022 che la Corte di cassazione dichiari la cessazione della materia del contendere, adempimento che va senz'altro disposto, essendo tale la concorde volontà delle parti emergente dalle memorie depositate, a spese di lite compensate in considerazione della sopravvenuta definizione agevolata della lite.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2022

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