Cassazione, sentenza n. 36132 del 12/12/2022
Sentenza n. 36132 del 12/12/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 36132
- Data
- 12/12/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente chiedeva il rimborso dell’imposta applicata alla prestazione in capitale di un fondo aziendale di previdenza complementare, ottenendo in appello l’esclusione dall’imponibile dei contributi versati durante il rapporto. La Cassazione afferma che tali contributi, essendo facoltativi e derivanti da un accordo aziendale, concorrono integralmente alla base imponibile; l’esenzione prevista dalla disciplina applicabile riguardava soltanto i versamenti previdenziali obbligatori effettuati in ottemperanza alla legge. Il ricorso dell’Agenzia è accolto, la decisione regionale cassata e la domanda originaria della contribuente rigettata.
Testo della pronuncia
1. A.A., dipendente della Banca Commerciale Italiana dal 1 marzo 1970 al 31 marzo 2004, chiese all'Erario il rimborso dell'importo di Euro 2.840,00 sull'assunto della non imponibilità dei contributi versati nel corso del rapporto al fondo aziendale di previdenza complementare (denominato "Fondo di Previdenza per il Personale della Banca Commerciale Italiana", quindi "Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana").
Avverso il silenzio-rifiuto formatosi a seguito dell'istanza, la contribuente propose ricorso innanzi alla CTP di Parma, che lo respinse.
2. Il successivo appello proposto dalla A.A. fu accolto dalla CTR dell'Emilia-Romagna.
I giudici del gravame ritennero che – in base alla disciplina applicabile ratione temporis, ed in particolare al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 18, comma 7, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17 – la tassazione dell'indennità in questione andasse calcolata sull'imponibile al netto dei contributi deducibili.
3. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d'appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente è rimasta intimata.
Inizialmente chiamata innanzi alla sezione sesta, la causa è stata rinviata per la discussione in pubblica udienza sul rilievo del difetto di evidenza decisoria.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso, l'amministrazione finanziaria denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2, e art. 48, comma 2, lett. a), (nel testo vigente ratione temporis, oggi contenuto negli artt. 19 e 51 dello stesso decreto), nonchè del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18.
Ad avviso della ricorrente, la natura facoltativa della previdenza complementare renderebbe applicabile alla fattispecie il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 2, a mente del quale soltanto i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (vale a dire versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge) non concorrono a formare il reddito; di conseguenza, i contributi oggetto di controversia, versati a un fondo di previdenza complementare in base a un accordo aziendale, concorrerebbero a formare la base imponibile senza alcuna detrazione.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Superate alcune ormai risalenti oscillazioni, la giurisprudenza di questa Corte si attesta da tempo nel ritenere che, ove un istituto bancario abbia effettuato, in favore di un ex dipendente, un'erogazione di capitale tramite un fondo di previdenza complementare istituito per il proprio personale in base ad un accordo accessorio al rapporto d'impiego ed inerente al trattamento pensionistico integrativo, il reddito che così si configura in capo al dipendente va accluso alla categoria della "pensione integrativa" cui lo stesso ha rinunciato, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2.
Tale reddito va, pertanto, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la pensione integrativa; ne deriva la necessità di considerare, nella base imponibile per il calcolo dell'imposta, l'intera somma versata dal fondo, senza diffalco dei contributi versati; e ciò in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 2, lett. a) (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (così, fra le altre, Cass. n. 22673/2022; Cass. n. 14571/2021; Cass. n. 28125/2020; Cass. n. 13353/2020; Cass. n. 33827/2019; Cass. n. 124/2018).
2.2. Nel caso in questione, pertanto, va data continuità al principio in base al quale la determinazione dell'imponibile derivante da prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa, restando fiscalmente esenti – a norma del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 nel testo vigente ratione temporis (oggi art. 51) – soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè "in ottemperanza a disposizioni di legge".
2.3. Da tale principio si è discostata la sentenza d'appello che, in conseguenza dell'accoglimento del ricorso, va cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso della contribuente.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; le spese dei due gradi di merito possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente. Condanna l'intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2022
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