Cassazione, sentenza n. 36137 del 12/12/2022

Sentenza n. 36137 del 12/12/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
36137
Data
12/12/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società spagnola chiedeva il rimborso parziale delle ritenute applicate ai compensi lordi per la licenza di diritti televisivi, sostenendo che la mancata deduzione dei costi inerenti violasse le libertà europee. La Cassazione dichiara inammissibile la censura motivazionale, poiché non individua un’anomalia rilevante, e rileva che il secondo motivo non affronta la decisiva affermazione della CTR circa la mancata prova dell’effettiva esistenza e inerenza dei costi. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.

Testo della pronuncia

1. Nel corso degli anni 2006, 2007 e 2008, la società di diritto Spagnolo S. s.l. ricevette dalla società italiana Sky Italia Srl i corrispettivi per la licenza esclusiva d'uso dei diritti televisivi relativi alle partite di calcio del campionato Spa gnolo, per un ammontare complessivo di Euro 8.781.000,00.

Le somme versate furono assoggettate a ritenuta d'acconto nella misura dell'8% sull'ammontare lordo erogato, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25, comma 4, e dell'art. 12, comma 2, lett. b), della Convenzione tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Roma l'8 settembre 1977 e ratificata con la L. 29 settembre 1980, n. 663; l'importo totale della ritenuta, nel triennio, ammontava ad Euro 702.480,00.

Di tale importo, successivamente, S. chiese il rimborso all'Erario, affermando di aver sostenuto costi direttamente afferenti ai diritti audiovisivi oggetto di licenza e deducendo l'illegittimità della disciplina fiscale applicata, nella parte in cui prevede l'operatività della ritenuta sugli importi lordi corrisposti a soggetti residenti in altri paesi dell'Unione Europea, per contrasto con i principi di non discriminazione e di libera prestazione dei servizi (di cui agli artt. 49 e 50 Trattato CE, ora 56 e 57 TFUE) e di libera circolazione dei capitali e dei pagamenti (di cui all'art. 56 Trattato CE, ora 63 TFUE), per come costantemente interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.

2. Il silenzio dell'amministrazione finanziaria fu impugnato da S. con ricorso alla CTP di Pescara, che ne accolse parzialmente le pretese riconoscendo il diritto al rimborso dell'eccedenza delle ritenute subite rispetto alla tassazione che un soggetto residente avrebbe subito sul medesimo reddito e nelle medesime circostanze, e quindi riducendo l'importo oggetto di ritenuta ad Euro 433.255,00.

Detta sentenza fu oggetto di appello principale dell'Agenzia delle entrate e di appello incidentale di S.

3. La CTR dell'Abruzzo – sezione staccata di Pescara – accolse il gravame dell'Amministrazione, rigettando quello della contribuente.

I giudici d'appello osservarono in premessa che S. non aveva fornito alcuna prova di aver subito una doppia imposizione, pur essendone onerata in forza di quanto previsto dall'art. 22, comma 3, della Convenzione Italia- Spagna, che consente a quest'ultimo Stato di concedere al soggetto in esso residente, sottoposto ad imposizione fiscale in Italia, una deduzione pari all'ammontare dell'imposta qui pagata.

A tale riguardo, e con riferimento all'appello incidentale, osservarono che la sottoposizione dei compensi percepiti da un contribuente non residente in un determinato Stato dell'UE all'imposizione fiscale di tale Stato non si pone in contrasto con i principi evocati dalla società contribuente, e che del resto, contrariamente opinando, si realizzerebbe una discriminazione inversa a danno dei soggetti residenti.

In ogni caso, osservarono – quanto alla documentazione comprovante i costi sostenuti dalla società in relazione alla licenza sui diritti audiovisivi – che difettava la prova del requisito di inerenza, non essendo stato prodotto da Sogepec il contratto dal quale emergesse l'obbligo del versamento di tali importi, nè altri documenti equipollenti.

4. La pronunzia d'appello è stata impugnata da Mediaproduccion s.l., nella quale S. si è fusa per incorporazione, con ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria. L'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost., comma 6, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c..

Sostiene, al riguardo, che la sentenza impugnata sarebbe sorretta da motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, in quanto afferma, al contempo, che la sottoposizione ad imposta in Italia dei compensi percetti da una società Spagnola non contrasta con la normativa UE e che deve sussistere un egual regime fiscale fra cittadini UE, quantunque residenti in diversi Stati.

La ricorrente osserva, infatti, di non aver mai contestato l'assoggettabilità a tassazione in Italia dei compensi da lei percepiti, ma di aver denunziato il contrasto esistente fra la normativa interna e quella unionale, dal momento che l'applicazione della prima comporta la tassazione dei compensi netti percetti, e non del lordo, come preteso a suo carico dall'Erario nel caso di specie, proprio in forza dei principi di non discriminazione richiamati dai giudici d'appello.

2. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 49, 50 e 56 del Trattato CE (ora 56, 57 e 63 TFUE).

Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe ignorato il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, in base al quale il mancato diritto alla deduzione delle spese afferenti al reddito imponibile nei confronti del soggetto non residente costituisce un ostacolo alla libera prestazione di servizi; non avrebbe, inoltre, adeguatamente considerato le stesse pronunzie dei giudici dell'Unione, nelle quali si afferma che, per le spese connesse all'attività che ha generato i redditi imponibili in uno Stato membro, i residenti e i non residenti in tale Stato devono essere posti in una situazione analoga quanto all'imposizione fiscale.

3. Il primo motivo è inammissibile.

3.1. Con riferimento alla denunziata ipotesi di "contraddittorietà o illogicità della motivazione", le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053/2014, hanno chiarito che in seguito alla riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi circoscritto al cosiddetto "minimo costituzionale"; ne deriva la possibilità di denunciare le sole anomalie motivazionali che si traducano nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Nel caso di specie, la ricorrente non tratteggia alcuna delle ipotesi denunziate; la censura, infatti, appare volta a riproporre l'assunto della prospettata violazione, da parte della disciplina convenzionale, degli invocati principi UE, attraverso un percorso ermeneutico diverso da quello adottato dai giudici di appello.

3.2. L'esito dello scrutinio non muta anche a voler ricondurre il motivo alla denunzia dell'esistenza di un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili".

Con riferimento a tale profilo del vizio di motivazione, infatti, la richiamata pronunzia delle Sezioni Unite ha rilevato che esso sussiste quando alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue "l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione" ovvero una decisione che "formalmente esiste come parte del documento, ma le cui argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum".

Nel caso di specie, la sentenza d'appello ha chiaramente evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto conforme ai principi evocati dalla ricorrente la previsione convenzionale che assoggetta i compensi percepiti da un contribuente non residente in uno Stato UE all'imposizione fiscale propria di tale Stato, nei termini dei quali si è dato conto in premessa; ha ribadito, in particolare, che il diritto di un soggetto non residente al rimborso delle imposte versate all'erario italiano postula anzitutto la necessità che costui dimostri di non aver ottenuto dal proprio Stato una deduzione delle imposte pari all'ammontare di quelle versate in Italia.

Non sussiste, pertanto, la lamentata carenza di motivazione sotto il profilo dell'intrinseca contraddittorietà o manifesta illogicità.

4. Il secondo motivo non coglie la ratio decidendi.

Seppur svolgendo considerazioni sulla legittimità della disciplina convenzionale applicabile, infatti, la sentenza d'appello ha affermato, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici, che la società contribuente non ha fornito la prova dell'effettiva sussistenza di spese deducibili dal reddito, in ragione della loro inerenza all'attività d'impresa.

La censura non si confronta minimamente con tale decisivo profilo della motivazione; essa, pertanto, non può superare il vaglio di ammissibilità.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; sussistono i presupposti per la condanna della società ricorrente al pagamento del doppio dell'importo versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2022

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