Cassazione, sentenza n. 36153 del 12/12/2022
Sentenza n. 36153 del 12/12/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 36153
- Data
- 12/12/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il rimborso dell’imposta applicata alla liquidazione in capitale di un fondo aziendale di previdenza complementare, che i giudici di merito avevano riconosciuto escludendo dall’imponibile i contributi del dipendente e applicando la riduzione del 12,5%. La Cassazione afferma che la base imponibile comprende anche i contributi facoltativi e che la riduzione all’87,5% riguarda soltanto le prestazioni periodiche, non l’erogazione una tantum ricevuta nel 2004. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è cassata e la domanda originaria del contribuente rigettata.
Testo della pronuncia
1. A.A., dipendente della Banca Commerciale Italiana dal 1962 al 1999, chiese all'Erario il rimborso dell'importo di Euro 7.365,49 sull'assunto della non imponibilità dei contributi versati nel corso del rapporto al fondo aziendale di previdenza complementare (denominato "Fondo di Previdenza per il Personale della Banca Commerciale Italiana", quindi "Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana").
Avverso il silenzio-rifiuto formatosi a seguito dell'istanza, il contribuente propose ricorso innanzi alla CTP di Roma, che lo accolse.
2. Il successivo appello proposto dall'Amministrazione fu respinto dalla CTR del Lazio.
I giudici del gravame ritennero che – in base alla disciplina applicabile ratione temporis, ed in particolare al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 – la tassazione dell'indennità in questione andasse calcolata sull'imponibile al netto dei contributi deducibili.
La pronunzia riconobbe altresì il diritto del contribuente di veder detratta dalla base imponibile l'aliquota del 12,5% fino al 31 dicembre 2000, come previsto dalla L. n. 482 del 1995.
3. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d'appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente ha depositato controricorso.
Inizialmente chiamata innanzi alla sezione sesta, la causa è stata rinviata nella presente sede d'udienza sul rilievo del difetto di evidenza decisoria, documentato da un latente contrasto giurisprudenziale.
1. Con il primo motivo di ricorso, l'amministrazione finanziaria denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2, e art. 48, comma 2, lett. a), (nel testo vigente ratione temporis, oggi contenuto negli artt. 19 e 51 dello stesso decreto).
Ad avviso della ricorrente, la natura facoltativa della previdenza complementare renderebbe applicabile alla fattispecie il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 2, a mente del quale soltanto i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (vale a dire versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge) non concorrono a formare il reddito; di conseguenza, i contributi oggetto di controversia, versati a un fondo di previdenza complementare in base a un accordo aziendale, concorrerebbero a formare la base imponibile senza alcuna detrazione.
2. Con il secondo mezzo è denunziata violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h-bis), e art. 48, comma 7-bis.
L'Amministrazione critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la censura del contribuente relativamente alla mancata decurtazione dell'imponibile dalla quota del 12,5%, rilevando che quest'ultima sarebbe applicabile alle sole prestazioni periodiche, fra le quali non rientra la capitalizzazione del fondo.
3. Il primo motivo è fondato.
3.1. Superate alcune ormai risalenti oscillazioni, la giurisprudenza di questa Corte si attesta da tempo nel ritenere che, ove un istituto bancario abbia effettuato, in favore di un ex dipendente, un'erogazione di capitale tramite un fondo di previdenza complementare istituito per il proprio personale in base ad un accordo accessorio al rapporto d'impiego ed inerente al trattamento pensionistico integrativo, il reddito che così si configura in capo al dipendente va accluso alla categoria della "pensione integrativa" cui lo stesso ha rinunciato, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2.
Tale reddito va, pertanto, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la pensione integrativa; ne deriva la necessità di considerare, nella base imponibile per il calcolo dell'imposta, l'intera somma versata dal fondo, senza diffalco dei contributi versati; e ciò in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 2, lett. a) (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (così, fra le altre, Cass. n. 22673/2022; Cass. n. 14571/2021; Cass. n. 28125/2020; Cass. n. 13353/2020; Cass. n. 33827/2019; Cass. n. 124/2018).
2.2. Nel caso in questione, pertanto, va data continuità al principio in base al quale la determinazione dell'imponibile derivante da prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa, restando fiscalmente esenti – a norma del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 nel testo vigente ratione temporis (oggi art. 51) – soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè "in ottemperanza a disposizioni di legge".
3. Anche il secondo motivo è fondato.
3.1. Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h-bis), assimila ai redditi di lavoro dipendente "le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate""; il successivo art. 48, al comma 7-bis (nel testo all'epoca vigente) prevede poi che "le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis" costituiscano "reddito per l'87,5% dell'ammontare corrisposto".
Quest'ultima norma, a sua volta, è transitata nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48-bis al comma 1, lett. d) ("per le prestazioni periodiche indicate all'art. 47, comma 1, lett. h-bis non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48 e le stesse costituiscono reddito per l'87,5% dell'ammontare lordo corrisposto").
3.2. Questa Corte (sentenze n. 8242/2022, n. 24009/2019, n. 2201/2018) ha ritenuto che sussista violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 47 e 48 laddove il giudice d'appello abbia riconosciuto la spettanza della detrazione del 12,50% prevista per le erogazioni periodiche di previdenza complementare, posto che, a norma del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h-bis), e art. 48-bis, comma 1, lett. d), all'epoca vigente, l'imponibile è ridotto all'87,50% soltanto per le pensioni complementari erogate "in forma di trattamento periodico", ciò in ragione di un'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente che viene meno per le dazioni una tantum, come quella in esame.
Peraltro, a decorrere dal 1 gennaio 2001 è stato abrogato il riferimento all'imponibile sino all'87,5%, con detrazione del 12,5% sulle prestazioni erogate dal Fondo pensioni e, a norma del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h-bis), vigente ratione temporis, l'imponibile è ridotto all'87,5% soltanto per le pensioni complementari erogate "in forma di trattamento periodico", in ragione di un'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente che viene meno per le dazioni una tantum, come quella in esame.
3.3. Poichè il contribuente ha pacificamente ricevuto le somme nel 2004, egli non aveva diritto alla detrazione del 12,5%, con imponibile, quindi, solo sino all'87,5%.
Pertanto, ha errato la C.T.R. nel non tenere conto della circostanza che la somma corrisposta dall'istituto di credito in favore dell'ex dipendente era assoggettabile a tassazione per intero e non nella percentuale ridotta dell'87,5%.
4. In conclusione, il ricorso va integralmente accolto e la sentenza impugnata dev'essere conseguentemente cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese dei gradi di merito vanno compensate interamente tra le parti, sussistendone giusti motivi. Le spese del giudizio di legittimità, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico del contribuente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente. Condanna l'intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2022
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