Cassazione, sentenza n. 36211 del 12/12/2022

Sentenza n. 36211 del 12/12/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
36211
Data
12/12/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento IRPEF riguardava redditi collegati a investimenti detenuti all’estero, che il giudice regionale aveva imputato al contribuente dopo averne ritenuto la residenza effettiva in Italia sulla base di dati anagrafici, utenze, locazioni e documentazione bancaria. La Cassazione giudica inammissibili le censure perché dirette a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e ritiene correttamente impiegate le presunzioni valutate complessivamente. Considera parimenti insindacabile la valutazione sulla mancata prova della formazione e provenienza pregressa del patrimonio e dichiara inammissibile il ricorso, senza statuizione sulle spese.

Testo della pronuncia

La controversia trae origine dall'impugnazione da parte di A.A., cittadino (—), di avviso di accertamento relativo, per quello che qui ancora rileva, a Irpef per l'anno di imposta 1998.

L'accertamento di maggiori redditi traeva origine da informazioni intercorse tra gli Stati membri CEE aventi a oggetto investimenti che il ricorrente aveva realizzato nel Principato del Liechistein attraverso la fondazione Omario Stiftung, con sede in (—), costituita per la gestione di beni a lui pertinenti.

La Commissione tributaria di prima istanza accolse parzialmente il ricorso, non ritenendo che fosse stata provata l'abituale permanenza di A.A. in Italia nell'anno 1998. La decisione, appellata dall'Agenzia delle entrate, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (d'ora in poi, per brevità, C.T.R.).

A fondamento della decisione, il Giudice di appello riteneva che, dalla documentazione in atti, era rimasta attestata la domiciliazione del contribuente in Italia e, precisamente a Milano, sin dal 1981. A tale residenza effettiva conseguiva, secondo la C.T.R., l'obbligo della dichiarazione annuale riportante i redditi conseguiti all'estero.

Avverso la sentenza A.A. ha proposto ricorso su due motivi.

Il Ministero dell'economia e delle finanze non ha svolto attività difensiva mentre l'Agenzia delle entrate ha depositato atto al fine dell'eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza, nelle forme di cui alla L. n. 176 del 2020, art. 23, comma 8 bis, in prossimità della quale il P.M. ha depositato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso e il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale non è stato parte nei precedenti gradi di merito.

2. Con il primo motivo di ricorso – rubricato: violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2, comma 2, , dell'art. 2729 c.c., dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 53 Cost. e art. 111 Cost., commi 1 e 6, con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – si deduce l'errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nell'applicare la normativa di riferimento, discostandosi dai principi fissati, in materia, da questa Corte, nonchè l'apoditticità della motivazione resa in ordine alla domiciliazione del ricorrente in Milano sin dal 1981, senza che tale riferimento temporale fosse stato mai supportato da alcun elemento probatorio anche a carattere presuntivo.

2.1. La censura è inammissibile. Escluso che la motivazione resa dalla Commissione regionale incorra nei dedotti vizi (apoditticità e contradditorietà) avendo, al contrario, il Giudice di appello adeguatamente illustrato l'iter logico seguito, il mezzo di impugnazione, sotto l'egida della violazione di legge, tende inammissibilmente (v. Cass. n. 5279 del 2020 e Cass. n. 20553 del 2021) a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito il quale, sulla base degli elementi istruttori a sua disposizione, ha ritenuto che il ricorrente risiedesse in Italia non solo negli anni 2001, 2003, 2004 e 2005 (anch'essi oggetto di accertamento definito dal ricorrente con condono) ma, anche, nel 1998.

2.2. A tale soluzione il Giudice di appello è giunto valorizzando in primo luogo la circostanza che, dalla documentazione in atti, fosse attestata la domiciliazione in Italia, e precisamente in (Omissis) del contribuente sin dal 1981 oltre che dall'intestazione a suo nome di utenze sempre in Milano dal 2000 al 2004, dalla stipula di tre contratti di locazione negli anni 1999/2000 e 2005, dalle risultanze della documentazione bancaria e dal fatto che il ricorrente si fosse limitato a contestare l'efficacia probatoria degli elementi presuntivi utilizzati dall'Ufficio, allegando di avere avuto nel periodo uno stile di vita internazionale, ma omettendo di fornire indicazioni precise circa la sua residenza nel 1998 e nel periodo precedente.

In tale contesto fattuale, l'utilizzo del regime delle presunzioni da parte del Giudice di merito (il quale ha evidenziato, in primo luogo, il fatto noto costituito dalla domiciliazione fiscale del ricorrente in Italia sin dal 1981 cui ha fatto seguito l'accertata residenza negli anni successivi) appare corretto alla luce dell'insegnamento in materia di questa Corte la quale ha avuto modo di ribadire, anche di recente, che "in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma" (v., tra le altre, Cass. n. 9054 del 21/03/2022). Da quanto esposto consegue, altresì, che nessuna violazione di legge è imputabile alla sentenza impugnata.

3. Anche il secondo motivo – rubricato:violazione e/o falsa applicazione con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 3, 6, 44 e 45 – incorre nella sanzione di inammissibilità.

3.1 Anche in tal caso, infatti, il mezzo di impugnazione si risolve nella contestazione della valutazione di merito compiuta dalla C.T.R. la quale ha ritenuto che, non avendo il contribuente dimostrato la risalente costituzione del patrimonio e la provenienza della somma ed il suo eventuale smobilizzo, il denaro rinvenuto al 31 dicembre 1998 dovesse presumersi reddito prodotto in quel periodo di imposta.

4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione, il 23 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2022

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