Cassazione, sentenza n. 36217 del 12/12/2022

Sentenza n. 36217 del 12/12/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
36217
Data
12/12/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva le sanzioni per l’omessa indicazione in dichiarazione di attività finanziarie detenute all’estero, applicate sul presupposto della residenza fiscale in Italia. Il giudice regionale aveva desunto tale residenza dalla domiciliazione risultante dall’anagrafe tributaria, dagli indirizzi bancari e dal comportamento del contribuente, giudicando non pertinenti le prove riferite a periodi successivi. La Cassazione considera il ricorso una richiesta di rivalutazione dei fatti, non una valida denuncia sull’impiego delle presunzioni, e lo dichiara inammissibile, con condanna alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Testo della pronuncia

La controversia trae origine dall'impugnazione da parte di A.A., cittadino tedesco, di atto di irrogazione sanzioni per l'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi di attività finanziarie detenute all'estero, per gli anni di imposta 1998, 2001, 2003, 2004 e 2005. L'atto di irrogazione sanzioni seguiva l'avviso di accertamento, per IRPEF delle medesime annualità, fondato sulla base d'informazioni intercorse tra gli Stati membri CEE aventi a oggetto investimenti che il ricorrente aveva realizzato nel Principato del Liechistein attraverso la fondazione (—), con sede in (—), costituita per la gestione di beni a lui pertinenti.

La Commissione tributaria di prima istanza accolse, parzialmente, il ricorso e la decisione, appellata dall'Agenzia delle entrate, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (d'ora in poi, per brevità, C.T.R.).

A fondamento della decisione il Giudice di appello rilevava che, dai dati dell'anagrafe tributaria, era emerso un domicilio del contribuente in (—), e che tale dato, seppur confutato da certificati rilasciati dall'anagrafe del Comune di Milano…non era mai stato variato. Rilevava, ancora, la C.T.R. che il domicilio fiscale e gli indirizzi forniti dalle banche portavano a ritenere che l'appellato avesse voluto mantenere il suo domicilio in Italia, cosi dando rilievo ad interessi economici in modo riconoscibile a terzi; d'altra parte le prove offerte dal contribuente quali passaporti e certificati si riferiscono a periodi successivi a quello in contestazione. A tale residenza effettiva conseguiva, secondo la C.T.R., l'obbligo della dichiarazione annuale dei redditi riportante i redditi conseguiti all'estero.

Avverso questa sentenza A.A. ha proposto ricorso su unico motivo.

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso mentre il Ministero dell'economia e delle finanze non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza, nelle forme di cui alla L. n. 176 del 2020, art. 23, comma 8 bis, in prossimità della quale il P.G. ha depositato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso e il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale non è stato parte nei precedenti gradi di merito.

2. Con l'unico motivo di ricorso – rubricato: violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2, comma 2, dell'art. 2729 c.c., dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 53 Cost. e art. 111 Cost., commi 1 e 6, con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – si deduce l'errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nell'applicare la normativa di riferimento discostandosi dai principi fissati, in materia, da questa Corte nonchè l'apoditticità della motivazione resa in ordine alla domiciliazione del ricorrente in Milano sin dal 1981, senza che tale riferimento temporale fosse stato mai supportato da alcun elemento probatorio anche a carattere presuntivo.

2.1. La censura è inammissibile. Escluso che la motivazione resa dalla Commissione regionale incorra nei dedotti vizi (apoditticità e contradditorietà) avendo, al contrario, il Giudice di appello adeguatamente illustrato l'iter logico seguito, il mezzo di impugnazione, sotto l'egida della violazione di legge, tende inammissibilmente (v. Cass. n. 5279 del 2020 e Cass. n. 20553 del 2021) a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito il quale, sulla base degli elementi istruttori a sua disposizione, ha ritenuto che il ricorrente risiedesse in Italia non solo negli anni 2001, 2003, 2004 e 2005 (anch'essi oggetto di accertamento definito dal ricorrente con condono) ma, anche, nel 1998.

2.2. A tale soluzione, il Giudice di appello è giunto valorizzando in primo luogo la circostanza che, dalla documentazione in atti, fosse attestata (cfr. anagrafe tributaria) la domiciliazione in Italia, e precisamente in (—), del contribuente sin dal 1981 e che tale dato, malgrado confutato da certificati rilasciati dall'anagrafe del Comune di Milano e nonostante la professata vita cosmopolita dell'appellato non era mai stato variato. Da tale fatto, unito al comportamento del soggetto, il domicilio fiscale e gli indirizzi forniti dalle banche, la C.T.R. riteneva che l'appellato avesse voluto mantenere il proprio domicilio in Italia…dando rilievo ad interessi economici in modo riconoscibile a terzi, mentre, d'altra parte le prove offerte dal contribuente quali passaporti e certificati si riferivano a periodi successivi a quello in contestazione.

In tale contesto fattuale, l'utilizzo del regime delle presunzioni da parte del Giudice di merito (il quale ha evidenziato in primo luogo il fatto noto costituito dalla domiciliazione fiscale del ricorrente in Italia sin dal 1981 mai variata nel tempo) appare corretto alla luce dell'insegnamento in materia di questa Corte la quale ha avuto modo di ribadire, anche di recente, che "in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma" (v., tra le altre, Cass. n. 9054 del 21/03/2022). Da quanto esposto consegue, altresì, che nessuna violazione di legge è imputabile alla sentenza impugnata.

3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, in favore dell'Agenzia delle entrate, mentre non vi è pronuncia sulle spese nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze rimasto intimato.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione, il 23 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2022

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