Cassazione, sentenza n. 37579 del 22/12/2022
Sentenza n. 37579 del 22/12/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 37579
- Data
- 22/12/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Amministrazione aveva recuperato a tassazione il premio di una presunta polizza estera e contestato sanzioni per investimenti non dichiarati; i giudici di merito avevano escluso sia la tempestività dell’accertamento sia un’adeguata prova delle disponibilità estere. La Cassazione osserva che il ricorso dell’Agenzia censurava soltanto il raddoppio dei termini, senza investire l’autonoma valutazione di merito sull’assenza di prova, idonea a sostenere la decisione. Il ricorso principale è quindi dichiarato inammissibile; quello incidentale è in parte assorbito e, quanto alle spese, respinto.
Testo della pronuncia
Da indagini esperite dalla Guardia di finanza risultò che A.A. aveva sottoscritto una polizza con un istituto bancario svizzero del Gruppo Credit S.
Richiesto dall'Ufficio a esibire la relativa documentazione, il sig. A.A. negò di avere mai sottoscritto alcuna polizza. Vennero, quindi, emessi a suo danno un avviso di accertamento, relativo all'annualità (—), con il quale venne recuperato a tassazione l'intero premio versato, e un atto di contestazione sanzioni, per la medesima annualità, per la mancata dichiarazione degli investimenti esteri.
I ricorsi proposti dal contribuente avverso i due atti vennero, previa riunione, accolti dalla Commissione tributaria provinciale la quale ritenne che l'Ufficio non avesse provato il presupposto della pretesa impositiva.
La decisione, appellata da entrambe le parti, veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (d'ora in poi, per brevità, C.T.R.), con la sentenza oggi impugnata.
Il giudice tributario di appello, rigettate preliminarmente le eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione sollevate dall'appellato, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal contribuente, riteneva che, nel caso in esame, si fosse verificata la decadenza dal potere accertativo, in ragione della rilevata irretroattività del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2.
In ordine all'atto di contestazione e irrogazioni delle sanzioni la C.T.R. rilevava che, nella fattispecie, non era dato individuare la consistenza delle disponibilità estere alle quali commisurare la sanzione, poichè di dette disponibilità in capo al contribuente non era stata offerta alcuna prova adeguata.
Avverso la sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso su unico motivo.
A.A. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, su quattro motivi, illustrato da successiva memoria.
Su istanza della difesa del contribuente la causa è stata, quindi, inviata per la discussione alla pubblica udienza del 14 dicembre 2022, in prossimità della quale il controricorrente-ricorrente incidentale ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1.Con l'unico motivo del ricorso principale l'Agenzia delle entrate deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, commi 2 bis e 2 ter della L. n. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3 e art. 12 preleggi, laddove la C.T.R. aveva statuito l'illegittimità del raddoppio dei termini previsto dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2 ter, norma non applicabile retroattivamente.
2.Con il controricorso si deduce l'inammissibilità della censura, per violazione del principio di autosufficienza, e l'esistenza di un giudicato interno, per omessa impugnazione da parte dell'Agenzia delle entrate, sia sul capo della sentenza impugnata afferente l'atto di contestazione sanzioni, sia sul merito della pretesa tributaria, sulla quale la C.T.R. si era pronunciata.
2.1. Con la memoria il controricorrente/ricorrente incidentale ha evidenziato la sopravvenienza di altro giudicato, questa volta esterno, costituito dalla sentenza della Commissione tributaria regionale n. 2597/2021 del 9.7.2021, intervenuta tra le parti e passata in cosa giudicata (come da attestazione in calce), che con riferimento agli avvisi di accertamento notificati al Sig. A.A. per gli anni successivi ((Omissis)) aveva affermato l'infondatezza, nel merito, della pretesa creditoria dell'Ufficio, peraltro, esaminando i medesimi documenti depositati dall'Ufficio nel giudizio afferente l'annualità (Omissis).
3.1. Il ricorso principale, però, come già anticipato, è centrato esclusivamente su tale questione, censurando unicamente il relativo capo di sentenza che, nel dichiarare la decadenza dalla potestà impositiva, ha sancito la irretroattività tout court della normativa in esame, mentre, non attinge, in alcun modo, il capo della sentenza con cui la C.T.R., nel confermare l'annullamento dell'atto di contestazione e irrogazioni delle sanzioni (già disposto dal primo giudice), ha motivato anche nel merito della pretesa tributaria, ritenendola priva di alcun supporto probatorio.
In particolare, come è dato leggere dalla sentenza impugnata, la C.T.R. ha constatato che…nella presente fattispecie neppure potrebbe individuarsi la consistenza delle disponibilità estere alle quali commisurare la sanzione poichè della sussistenza stessa di dette disponibilità in capo al contribuente appellato non è stata offerta prova adeguata e sono queste restate meramente ipotetiche; è, infatti, il caso di richiamare quanto già osservato dall'antecedente Commissione in ordine alla mancata allegazione non solo della polizza assicurativa ma anche della scheda nominativa asseritamente trasmessa e di ogni altro documento genericamente richiamato, attraverso il cui esame dovrebbe, a dire dell'Ufficio, trarsi riscontro della riferibilità al A.A. degli importi che sarebbero stati versati nel marzo (Omissis) quale premio formalmente assicurativo.
3.2 Dal tenore di tale argomentazione, ulteriormente integrata dalla C.T.R. con la constatazione dell'assoluta mancanza di qualsiasi elemento, finanche in via solo indiziaria, idoneo a comprovare che il contribuente detenesse all'estero attività per il quale fosse obbligato a effettuare la dichiarazione, appare evidente che il Giudice di appello, sebbene, ai fini dell'annullamento dell'atto di contestazione delle sanzione, abbia escluso a monte la fondatezza della pretesa tributaria, nel merito, con accertamento in fatto rilevante anche sull'avviso di accertamento ai fini IRPEF (già annullato nel merito dalla C.T.P con conferma da parte della C.T.R. seppure con la diversa motivazione, dell'inapplicabilità per irretroattività della norma di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2).
3.3 Orbene, tale specifico accertamento in fatto e l'argomentazione relativa all'annullamento dell'atto di contestazioni delle sanzioni non risultano, come già sopra rilevato, attinti dal ricorso dell'Agenzia delle entrate che, pertanto, va dichiarato inammissibile.
4. Tale declaratoria, con conferma integrale della sentenza impugnata, assorbe l'esame del primo (rubricato sub 5) e del secondo (rubricato sub 6) motivo del ricorso incidentale, mentre il terzo (rubricato sub 7) e il quarto motivo (rubricato sub 8) vanno rigettati.
4.1. Con tali ultimi due motivi, il ricorrente incidentale lamenta un'omessa pronuncia sullo specifico motivo di appello incidentale avente a oggetto la compensazione delle spese, disposta dalla C.T.P., (terzo motivo) e, in subordine, qualora si volesse ritenere che la C.T.R. avesse implicitamente pronunciato, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, laddove non sussistevano le "gravi ed eccezionali ragioni" legittimanti la compensazione (quarto motivo).
4.2. Va esclusa l'omessa pronuncia, in quanto come evincibile dalla motivazione resa dalla C.T.R. (e rilevato dallo stesso controricorrente-ricorrente incidentale) i motivi dell'appello incidentale sono stati ritenuti assorbiti, con una implicita pronuncia di rigetto rispetto alla quale non si ravvisa la dedotta violazione di legge, vista la specifica argomentazione svolta dal Giudice di appello in ordine alle ragioni giustificatrici della compensazione delle spese del grado.
In materia, infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, applicato anche con riguardo al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, (v., tra le altre di recente, Cass. n. 15495 del 16/05/2022) " in tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92 c.p.c., comma 2, come riformulato dalla L. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare "gravità ed eccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata".
4.3. Nel caso in esame, emerge evidente dagli atti di causa e dalla giurisprudenza, che, come espressamente enunciato con riguardo alle spese del grado dalla C.T.R., nella fattispecie controversa le ragioni gravi ed eccezionali che giustificavano la compensazione trovavano legittima giustificazione nelle forti oscillazioni interpretative che hanno caratterizzato i profili di diritto e dei contrasti per non breve tempo registratesi anche in sede di legittimità.
5. In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale va assorbito (quanto ai primi due motivi) e rigettato per i restanti.
6. Le spese seguono la maggiore soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n. 1778 del 29/01/2016).
8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, assorbe il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettando i restanti.
Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione in favore del controricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 8.000,00 (ottomila), oltre Euro 200 per esborsi, rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 14 dicembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2022
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