Cassazione, sentenza n. 37671 del 23/12/2022
Sentenza n. 37671 del 23/12/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 37671
- Data
- 23/12/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente chiedeva la revocazione di una precedente pronuncia di legittimità relativa a quattro cartelle non impugnate in primo grado ma considerate nell’appello dell’agente della riscossione. La Cassazione ribadisce che l’errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva immediata, decisiva e non riferita a un punto già valutato, mentre non comprende errori di giudizio o di interpretazione degli atti. Poiché la precedente decisione aveva consapevolmente escluso l’interesse a impugnare, il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile.
Testo della pronuncia
La C. Spa aveva impugnato davanti alla CTP di Crotone n. 42 cartelle di pagamento emesse da Equitalia Sud Spa nei suoi confronti.
La CTP, con sentenza n. 25/2012, aveva accolto il ricorso per la quasi totalità delle cartelle, rilevando che le stesse non risultavano notificate e che per alcune di esse non vi era corrispondenza tra il numero della cartella e quello riportato nell'avviso di ricevimento.
Contro questa sentenza Equitalia Sud aveva proposto appello ma solo in relazione a n. 15 cartelle di cartelle di pagamento, tra le quali erano state indicate anche quelle con i nn. (—), (—), (—), (—), che non erano state impugnate in primo grado in quanto mai notificate.
Nel giudizio d'appello si era costituita la C. Spa che aveva resistito eccependo, tra l'altro, che quelle quattro cartelle erano estranee alla materia del contendere e l'appello costituiva, con riferimento ad esse, domanda nuova.
La CTR della Calabria aveva accolto l'appello con riguardo a tutte le cartelle oggetto di gravame, tra cui le quattro sopra indicate, rilevando che erano state notificate.
Avverso questa decisione la C. Spa aveva proposto ricorso per cassazione deducendo, con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58 in relazione alla sopra citate quattro cartelle, e dolendosi del fatto che il giudice d'appello le avesse prese in considerazione, sebbene non impugnate dalla contribuente.
Questa Corte, con la pronuncia n. 24044 del 2020, ha dichiarato questo motivo inammissibile osservando la carenza di interesse in relazione ad esso.
Avverso questo capo dell'ordinanza, la C. Spa ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 e ha dedotto che la Corte era incorsa in errore di fatto revocatorio non avvedendosi dell'introduzione di una domanda nuova in appello, in relazione alle quattro sopra citate cartelle; la questione era stata esplicitamente proposta con il secondo motivo di ricorso per cassazione e la Corte non aveva motivato su di essa, statuendo invece sulla validità della notifica e sulla definitività di quelle quattro cartelle.
E' rimasta intimata l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze della Corte di Cassazione è, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, la revocazione per l'errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare (tra le ultime, Cass. sez. un. 30994 del 2017; Cass. n. 21725 del 2018, non massimata).
L'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (v. Cass., n. 17179 del 2020; Cass., n. 20635 del 2017; Cass., n. 22080 del 2013; Cass., n. 19071 del 2012; Cass. sez. un., n. 26022 del 2008; Cass., n. 14608 del 2007).
Invero, secondo consolidata giurisprudenza, l'errore revocatorio deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo; sicchè detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (v., per esempio, Cass. n. 21725 del 2018, non massimata, p. 10).
In particolare resta fuori dell'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perchè siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto (Cass. n. 9673 del 2017, non massimata; Cass., sez. un. 30994 del 2017).
3. In definitiva, l'errore di fatto, previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, si risolve esclusivamente in un vizio di percezione del "fatto" e non in errori nella valutazione ed interpretazione del fatto, che attengano, cioè, alla valutazione degli atti sottoposti al controllo del giudice, i quali siano stati correttamente percepiti, configurandosi l'errore, in tali casi, in un vizio di ragionamento sui fatti assunti o in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali qualificabile come errore di giudizio, quando i fatti segnalati abbiano formato oggetto di esatta rappresentazione e poi di discussa valutazione.
4. Tanto premesso, non ricorre alcun errore revocatorio nella fattispecie dedotta.
La Corte aveva osservato, in relazione al secondo motivo di ricorso della C. Spa , che "il contribuente non ha interesse ad impugnare un capo di domanda che, in concreto, non lo vede soccombente in quanto non avendo, come affermato, proposto ricorso avverso tali cartelle implicitamente e chiaramente deduce che le stesse siano divenute definitive, ed identico risultato si rinviene nel capo impugnato, in cui si perviene comunque alla definitività della cartella per effetto del rigetto del ricorso avverso tali cartelle".
Essendo ben chiaro che contro quelle quattro cartelle la contribuente "non aveva proposto ricorso", la Corte non poteva ignorare che il gravame dell'Ufficio su quelle cartelle costituiva domanda nuova; ha ritenuto, però, che la doglianza non fosse supportata da adeguato interesse personale, concreto e attuale.
Questa motivazione potrebbe anche non essere condivisibile in punto di diritto ma, tuttavia, si fonda sullo scrutinio del motivo di impugnazione e su un preciso ragionamento giuridico, essendosi ritenuta l'insussistenza di un interesse ad agire della ricorrente, poichè quelle cartelle, notificate e, pacificamente, non impugnate, erano divenute definitive, esito che non sarebbe stato comunque travolto da un eventuale accoglimento dello specifico motivo di ricorso.
La decisione rimane insindacabile in questa sede, pena, diversamente opinando, la trasformazione del ricorso revocatorio in un nuovo mezzo di impugnazione e in una quarta sede di giudizio, con conseguente violazione del principio della cosa giudicata, ad esito della pronuncia di legittimità, e della certezza dei rapporti giuridici.
5. Non vi è da provvedere sulle spese atteso che l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2022
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