Cassazione, sentenza n. 37753 del 23/12/2022
Sentenza n. 37753 del 23/12/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 37753
- Data
- 23/12/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società contestava avvisi di pagamento TIA per più annualità, deducendo tardività e inidoneità dei documenti prodotti, carenza di motivazione, indebita applicazione dell’IVA, invalidità della notifica tramite recapito privato ed efficacia di un precedente giudicato sull’inutilizzabilità dell’immobile. La Corte ha ritenuto utilizzabili in appello i documenti già acquisiti al fascicolo, insufficiente il disconoscimento generico delle copie e legittima la motivazione per relationem ad atti già conosciuti. Le ulteriori censure sono state giudicate inammissibili o infondate, poiché il precedente riguardava condizioni dell’immobile variabili e annualità diverse.
Testo della pronuncia
La società contribuente ha proposto ricorso, affidato a sei motivi, contro gli avvisi di pagamento con i quali il Comune di Casamicciola Terme aveva richiesto il pagamento di somme, a titolo di TIA, per gli anni 2007, 2008 e 2009.
L'adita CTP di Napoli, con sentenza n. 314/6/12, accoglieva il ricorso limitatamente alle annualità 2007 e 2009.
La CTR della Campania, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5753/17/2014, respingeva l'appello della contribuente rilevando che l'obbligo di motivazione degli avvisi di pagamento ben poteva essere assolto per relationem e che, nel caso di specie, quel che rileva è "il riferimento all'omesso pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) rispettivamente per gli anni 2007, 2008 e 2009 e quindi alle bollette inviate in precedenza al contribuente (…) atti noti alla società appellante". Aggiungeva: che nelle fatture "sono specificamente indicati l'ubicazione dell'area tassata, la superficie in mq., la tariffa dovuta e i criteri di calcolo della tariffa" cosa che ha messo in grado la contribuente "di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa tributaria fatta valere nei suoi confronti"; che la notifica degli avvisi di pagamento mediante l'affidamento a poste private (mail express) era stata validamente eseguita da Poste Italiane "perchè in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra Ente Poste e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio; che la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, e nel caso di specie "le fatture e gli avvisi di pagamento (sono stati) depositati in primo grado"; che non v'è alcuna preclusione da giudicato esterno atteso che, tra l'altro, con l'invocata "sentenza n. 626/9/12 la CTP di Napoli ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere" a seguito di mero storno di fatture relativamente ad alcune annualità (2004 e 2005) nelle quali la struttura alberghiera era risultata in "condizioni di abbandono".
La società ISCHIAMARETERME ALBERGHI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
Le parti intimate non hanno svolto difese.
La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, L. n. 212 del 2000, art. 7, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1 e art. 58, comma 2, perchè la CTR del Lazio avrebbe dovuto ritenere tardivo il deposito della documentazione asseritamente attestante la notifica della fattura, atto prodromico, relativamente alla TIA 2008, pur essendosi la concessionaria AMCA Srl costituita nel giudizio di primo grado oltre il termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1.
Con il secondo motivo lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2712 c.c., perchè la CTR non ha considerato che la fattura per TIA 2008 era stata tempestivamente disconosciuta dalla contribuente, sia per quanto concerne la sua conformità all'originale, trattandosi di mera copia fotostatica, sia per quanto concerne la ritualità della notificazione.
Con il terzo motivo lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, e L. n. 212 del 2000, art. 7, perchè la CTR avrebbe dovuto considerare illegittimo l'avviso di pagamento impugnato in quanto non recava alcuna motivazione, nè aveva allegati, nè faceva richiamo ad alcuna fattura precedente.
Con il quarto motivo lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, perchè la CTR non ha delibato il rilievo che dalla fattura andasse comunque espunta l'IVA, alla luce della sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale, che ha confermato la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale.
Con il quinto motivo lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, perchè la CTR avrebbe dovuto considerare inesistente la notifica sia della fattura prodromica, sia dell'avviso di pagamento per TIA 2008, in quanto eseguita per posta privata, non corrispondendo al vero che la tale modalità fosse dovuta ad una iniziativa di Poste Italiane.
Con il sesto motivo lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 perchè la CTR del Lazio avrebbe dovuto tenere conto del giudicato formatosi tra le parti, avuto riguardo alla sentenza n. 68/49/10 della CTR della Campania, che ha riconosciuto l'esenzione dalla TARSU sin dall'anno 2004, atteso che in altro giudizio, relativo a TIA 2010, il Comune e la Concessionaria hanno dichiarato di fare acquiescenza a tale precedente decisione, tanto da stornare la relativa pretesa tributaria. Deduce, altresì, che la rilevata mancanza di formale attestazione del passaggio in giudicato non assume rilievo decisivo atteso il pacifico decorso del termine per impugnare, ben potendo il giudice di merito ordinare il deposito della relativa documentazione.
La prima censura è infondata e non merita accoglimento.
La società ricorrente ripropone una tesi che il giudice di secondo grado ha esaminato e motivatamente disatteso, senza, peraltro, confrontarsi con il decisivo argomento che, nel processo tributario, i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio, fino al passaggio in giudicato della sentenza, ex D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25 e non possono essere ritirati dalle parti, per cui la documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado – come nel caso in esame – è utilizzabile in appello, in quanto già acquisita automaticamente e quindi "ritualmente" nel giudizio di impugnazione (Cass. n. 5429/2018; n. 16652/2018; n. 26115/2020).
La seconda censura è infondata.
Deduce la ricorrente di avere tempestivamente disconosciuto la fattura per TIA 2008, sia per quanto concerne la conformità della copia fotostatica all'originale, sia per quanto concerne la ritualità della notificazione, in assenza degli atti originali.
Per costante orientamento di questa Corte in tema di prova documentale, "l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive" (Cass. n. 28096/2009; n. 14416/2013), e la contestazione "va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale" (Cass. n. 7775/2014; n. 27633/2018 e Cass. n. 12730/2016 quest'ultima con riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione).
E' stato, altresì, precisato "che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2, giacchè mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. 311/2020 e Cass. n. 24456/2011; n. 9439/2010; n. 11269/2004).
Il giudice di merito, pertanto, non essendo vincolato alla contestazione della conformità all'originale, ben può ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c. (Cass. n. 14950/2018).
La terza censura è inammissibile prima che infondata.
La ricorrente lamenta il fatto che la CTR ha escluso la mancanza di motivazione dell'avviso di pagamento oggetto d'impugnazione in quanto, ad avviso del giudice di secondo grado, "i solleciti di pagamento fanno espresso riferimento (…) alle bollette inviate in precedenza e quindi ad atti noti alla società" contribuente e "nelle fatture sono specificamente (…) i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa tributaria".
In tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. n. 29968/2019).
Anzitutto, a fronte di siffatto motivato giudizio del giudice d'appello, frutto di accertamento operato sulla scorta della documentazione versata in atti, il motivo d'impugnazione, per come formulato, si appalesa genericamente diretto ad ottenere una rivalutazione del materiale probatorio esaminato e si risolve nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità.
Inoltre, va richiamato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., che nel giudizio tributario, impone, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una Commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso (tra le altre, Cass. n. 1614772017; n. 2928/2015; n. 9536/2013).
La quarta censura è inammissibile.
La società ricorrente si duole perchè la CTR non ha esaminato il rilievo afferente alla debenza dell'IVA, dovendo essere espunto il relativo importo dalla fattura, stante la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale.
E, tuttavia, viola il criterio dell'autosufficienza, il motivo di ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. n. 17049/2015).
La quinta censura è parimenti inammissibile.
La CTR della Campania si è conformata al principio, affermato da questa Corte, secondo cui "(l)a notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'Ente Poste, al quale il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perchè in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'Ente Poste e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio." ((Cass. n. 9111/2012).
La ricorrente, nel proporre la censura, richiama l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed il n. 5, mentre avrebbe dovuto contrastare la ricostruzione della fattispecie operata dal giudice di merito, il quale muove dall'affermazione, frutto anch'essa di accertamento operato sulla scorta della documentazione versata in atti, che il notificante si fosse rivolto all'ufficio postale e che l'affidamento del plico all'agenzia privata di recapito discendesse da una scelta di Poste Italiane, indicando il fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo, perchè avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
La ricorrente avrebbe dovuto dire, nel rigoroso rispetto di quanto prescritto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, su quale "dato", non esaminato, si fonda la propria alternativa ricostruzione della fattispecie per cui è causa, incentrata sulla prospettata consegna diretta del plico a Mail Express da parte del notificante.
Vero è che il motivo non consente alla Corte di legittimità, che non è tenuta a ricercare gli atti eventualmente rilevanti, di addivenire ad una decisione sul punto, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. Sez. Un. 8053/2014 e n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018).
La sesta ed ultima censura è infondata.
La ricorrente ripropone alla Corte l'eccezione di giudicato esterno che il giudice di appello ha disatteso con decisione che appare in linea con la giurisprudenza di legittimità.
A prescindere dal rilievo formale della mancanza della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., che non può essere superata con il riferimento alla mancata contestazione di controparte (Cas. n. 9746/2017; 20974/2018), preme osservare che l'efficacia del giudicato esterno è subordinata alla sussistenza (tra l'altro) di un indefettibile requisito, e cioè che l'accertamento precedentemente compiuto concerna la soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, in termini tali che detto accertamento abbia formato la premessa logica indispensabile alla statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, sicchè è solo questo che preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto nell'ambito della controversia venuta successivamente in fase di decisione.
Si tratta di principio desumibile da pregresse pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e tale efficacia, che riguarda anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità e Spa nsiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale norma agendi cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta." (Cass. Sez. Un. 13916/2006; Cass. n. 23032/2015; Cass. n. 8658/2001, n. 6883/2001).
Cionondimeno, avuto riguardo al contenuto della richiamata sentenza n. 483/06/09 emessa dalla CTR della Campania, che ha riconosciuto il diritto all'esenzione dal pagamento della TARSU, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, difetta nel caso di specie il presupposto dell'identità degli accertamenti di fatto riguardo a punto comune alle controversie, atteso che il relativo presupposto fattuale si pone in stretta relazione con un elemento, l'inutilizzabilità dell'immobile tassato, il cui accertamento fattuale non può che essere peculiare rispetto allo specifico periodo temporale che attiene l'atto impositivo impugnato (nella fattispecie, TARSU anni 2004/2005).
Eventuali situazioni che hanno impedito l'uso della struttura alberghiera, per loro natura variabili, ben possono non essersi protratte oltre un certo tempo.
Le stesse, a ben vedere, neppure riguardano gli elementi costitutivi della fattispecie impositiva, a carattere tendenzialmente permanete e comuni ai vari periodi d'imposta, ai quali va ricollegato l'effetto preclusivo di cui si discute (Cass. n. 4832/2015; n. 21935/2017; n. 23495/2018).
E' appena il caso di ricordare, per quanto concerne la richiamata sentenza della CTP di Napoli, che una pronuncia di cessazione della materia del contendere non è idonea a produrre tra le parti gli effetti del giudicato sostanziale dal momento che presuppone il venir meno dell'interesse processuale, ex art. 100 c.p.c., e dunque la mera assoluzione dal processo. come tale priva di effetti di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. (Cass. n. 33486/2018).
Non v'è luogo a pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2022.
Depositato in Cancelleria, il 23 dicembre 2022
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