Cassazione, sentenza n. 892 del 13/01/2023

Sentenza n. 892 del 13/01/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
892
Data
13/01/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava una sentenza d’appello che aveva confermato accertamenti fondati, tra l’altro, su fatture per operazioni inesistenti, riproducendo sostanzialmente la motivazione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di gravame. La Cassazione ha affermato che la motivazione per relationem è legittima soltanto quando emerga un autonomo esame critico delle censure, qui assente. Ha accolto il primo motivo, dichiarato assorbiti gli altri, cassato la decisione e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione.

Testo della pronuncia

1. Con il primo motivo la contribuente denuncia violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 , art. 132 c.p.c. , comma 1, n. 4 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 .

A parere della ricorrente, infatti, i giudici d'appello hanno fondato la decisione esclusivamente su quanto detto e motivato dal giudice di primo grado, senza operare quel vaglio critico della sentenza in base ai motivi di gravame, che ne assicurerebbe la legittimità.

2. Col secondo motivo la contribuente denuncia violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 , art. 132 c.p.c. , comma 1, n. 4 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 .

A parere della ricorrente la sentenza impugnata sarebbe viziata, per le stesse ragioni (cioè la mera adesione alla motivazione adottata dai primi giudici), per aver omesso l'esame delle censure di fatto dedotte con l'appello.

3. Col terzo motivo si denuncia violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 , D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57 , D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37 , L. 31 dicembre 2000, n. 212, art. 7 in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 .

Invero con il motivo in esame si denuncia il fatto che per le annualità d'imposta (—) non poteva operare il raddoppio dei termini per l'accertamento, dal momento che non sono stati indicati gli elementi di prova, da parte dell'amministrazione, che hanno indotto quest'ultima a ritenere la sussistenza dell'obbligo di denuncia, tanto più che non sarebbe stato indicato neppure il titolo di reato contestato.

4. Col quarto motivo si denuncia violazione della L. 31 dicembre 2000, n. 212, art. 12, comma 7 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 .

Infatti, si osserva come dall'invocata norma, che si assume violata, discenda come l'amministrazione abbia l'obbligo di valutare le osservazioni o le difese proposte dal contribuente, non limitandosi a ricopiare le risultanze del processo verbale di constatazione.

5. Col quinto motivo si denuncia violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 .

La decisione si sarebbe infatti basata sul comportamento dell'amministrazione, che a sua volta aveva fondato gli accertamenti sulle mere dichiarazioni di terzi, senza verificarne la veridicità.

6. Col sesto motivo si denuncia violazione dell' art. 112, c.p.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 .

La sentenza sarebbe altresì censurabile in quanto avrebbe omesso di pronunciarsi sulla riferibilità delle indagini bancarie effettuate dall'amministrazione alla contribuente società, sul che quest'ultima avrebbe argomentato.

7. Col settimo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12, comma 5 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 .

In particolare, la sentenza d'appello non avrebbe compreso il motivo d'appello con cui si denunciava l'erronea applicazione dell'istituto della continuazione, nel senso che in applicazione dello stesso, matematicamente si sarebbe avuta una sanzione complessiva di Euro 804.604,50 e non di 836.322,50, come invece applicata.

8. Il primo motivo ricorso è fondato e dev'essere accolto.

Come noto, in base a costante giurisprudenza di questa Corte, la sentenza d'appello "non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame" (da ultimo, Cass. 03/02/2021, n. 2397 ).

L'assenza di un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione da parte del giudice di secondo grado, all'esito del quale permanga la fondatezza della decisione di primo grado, costituisce, dunque, la condizione che giustifica il richiamo alla motivazione della sentenza impugnata. Anche ove la motivazione sia riprodotta graficamente, come nella specie, si ha una situazione analoga a quella in cui il giudice indica gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, omettendo però qualsiasi disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

Nel caso che ci occupa la trascrizione delle parti salienti della motivazione della pronuncia di primo grado, accompagnata talora da aggettivi ed avverbi che esprimono adesione e condivisione del ragionamento dei giudici di primo grado, denuncia quindi non già un critico esame della pronuncia alla luce dei motivi d'appello, neppure enunciati, ma una mera acritica adesione alle motivazioni suddette.

Nessun contributo alla comprensione dell'iter logico che ha guidato i giudici d'appello alla conferma apporta la parte finale della pronuncia, dove semplicemente si legge che la CTR "procedeva ad un attento esame della documentazione e degli indizi forniti dalla Guardia di Finanza sulle fatture emesse per operazioni inesistenti, nonchè la mancanza di conoscenza da parte dei committenti delle ditte operanti in tali contesti" e dove si aggiunge che "le argomentazioni prodotte dall'appellante certamente non risultano sufficienti a confutare quanto prodotto e illustrato dall'Ufficio in tema di diritto e di valutazione di prove".

Si tratta, in altri termini, anche qui di una motivazione graficamente esistente, ma del tutto priva di sostanza e di specifici riferimenti ad elementi ed argomenti volti a superare le censure dell'appellante rispetto alla decisione di primo grado.

9. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento di tutti gli altri motivi, e la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà altresì alla determinazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2023

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