Cassazione, sentenza n. 1037 del 16/01/2023

Sentenza n. 1037 del 16/01/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
1037
Data
16/01/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava il diniego delle agevolazioni prima casa per un immobile ritenuto di lusso, confermato nei due gradi di merito e contestato anche sotto il profilo della trattazione camerale anziché in pubblica udienza. Durante il giudizio di legittimità la contribuente ha dichiarato il sopravvenuto difetto d’interesse: la Corte ha equiparato tale dichiarazione alla rinuncia, rilevando tuttavia la mancanza dei requisiti necessari per l’estinzione. Ha quindi dichiarato il ricorso sopravvenutamente inammissibile e compensato integralmente le spese.

Testo della pronuncia

A.A. impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate con il quale le venivano negati i benefici prima casa in relazione all'immobile acquistato il (—), dovendosi considerare abitazione di lusso, eccependo la nullità della notifica dell'avviso, l'incompetenza dell'ufficio territoriale di Pomezia, la carenza motivazionale dell'atto opposto, l'insussistenza dei requisiti dell'abitazione di lusso, la violazione del D.M. n. 1072 del 1969. La CTP di Roma respingeva il ricorso. Proposto appello, la CTR del Lazio confermava la prima decisione.

Avverso la decisione indicata in epigrafe, la A.A. ricorre per la cassazione della decisione sulla base di cinque motivi.

L'Agenzia delle entrate replica con controricorso.

Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del primo motivo.

Motivi della decisione

2.Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33, comma 2 , ex art. 360 c.p.c. , nn. 3 e 4 – violazione del diritto di difesa e nullità del procedimento e della sentenza, per avere la Regionale deciso la causa in camera di consiglio nonostante la contribuente avesse presentato istanza di trattazione del ricorso in pubblica udienza.

3.Con la seconda censura si lamenta la violazione degli artt. 1, 12 e 15 preleggi, nonchè del D.Lgs. n. 23 del 2011 e del D.Lgs. n. 175 del 2014 , ex art. 360 c.p.c. , nn. 3) e 5) ; per avere il decidente negato il riconoscimento dei benefici fiscali nonostante lo jus superveniens di natura interpretativa che ai fini della qualificazione dell'abitazione di lusso supera i requisiti indicati da D.M. n. del 1969, esigendo a tal fine la sola classificazione catastale dell'immobile.

4. La terza censura investe la sentenza per violazione del D.M. 1072 del 1969 rispetto alle L. n. 408 del 1949 , L. n. 35 del 1960 e L. n. 26 del 1968 , nonchè la violazione delle norme costituzionali fondamentali, ex art. 360 c.p.c. , n. 3), per avere i giudici di appello omesso di sollevare questione di legittimità costituzionale del citato D.M. che riduceva ad uno solo i requisiti previsti dalle leggi menzionate in rubrica, subordinando il riconoscimento dell'abitazione di lusso alla sola superficie.

5. Il quarto motivo deduce la contraddittorietà dei provvedimenti amministrativi e fiscali che da un canto valorizzano la categoria catastale dell'abitazione e dall'altra escludono i benefici prima casa per l'abitazione de qua, senza previo sopralluogo e senza l'osservanza del disposto del D.M. n. 1072 del 1969, art. 8 difettando nella specie la piscina, il parco privato, i campi da tennis, i lotti residenziali di almeno 3000 mq.

6. L'ultimo mezzo deduce illegittima applicazione di onerose sanzioni a carico della ricorrente, nonostante la sua buona fede e le certificazioni notarili; eccependo il difetto del contraddittorio con riferimento all'applicazione delle sanzioni.

7.In data 10 maggio 2022, è pervenuta la rinuncia al ricorso di A.A.. Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere – che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso -, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c. , con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione (notifica alla controparte) la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa (Cass. n. 25625/2020; Cass. n. 19845 del 2019; Cass. n.. 14782 del 2018 ; 19568 del 2017).

Il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione della causa determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso (cfr. Cass. n. 15980/2006; n. 12743/2016).

Vanno integralmente compensate le spese del giudizio di cassazione poichè la pronuncia di inammissibilità è fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla medesima ricorrente e tenuto conto della omessa opposizione in punto di spese da parte dell'Agenzia.

Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , in quanto "tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame… ma non per quella sopravvenuta" (Cass. n. 13636/2015).

P.Q.M.

La Corte, dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 25 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2023

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