Cassazione, sentenza n. 1523 del 18/01/2023

Sentenza n. 1523 del 18/01/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
1523
Data
18/01/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società chiedeva la revocazione di un’ordinanza che aveva lasciato ferma la qualificazione, ai fini IVA, di un versamento immobiliare come acconto anziché caparra confirmatoria, deducendo errori percettivi sugli atti e sulla precedente proposizione delle censure. La Cassazione ha chiarito che la revocazione richiede una svista di fatto evidente, decisiva ed estranea alla valutazione giuridica: le doglianze prospettavano invece errori di giudizio o questioni differenti da quelle originariamente decise. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.

Testo della pronuncia

Con ricorso ex art. 391-bis c.p.c. , notificato il 22.12.2021 e affidato a due motivi, AR.CA. Srl Centro Commerciale Milano Est ha chiesto la revocazione dell'ordinanza n. 14229/2021, pubblicata il 25.5.2021, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso dalla stessa proposto, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , per la cassazione della sentenza resa in grado d'appello dalla C.T.R. del Piemonte in data 26.10.2017, nella controversia vertente tra essa società e l'Agenzia delle Entrate; ciò in relazione alla qualificazione da attribuire ad un esborso di Euro 6.000.000,00, effettuato da Mercatone Uno Estate Srl in favore della società contribuente, quale acconto sul prezzo di alcune compravendite immobiliari (quindi, con assoggettamento ad IVA relativa), anzichè come caparra confirmatoria, come invocato dalla stessa AR.CA. Con la predetta ordinanza, questa Corte a) dichiarò inammissibile il primo mezzo – attinente alla pretesa falsa applicazione dell' art. 1385 c.c. , nonchè alla violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 c.c. , avuto riguardo alla descritta qualificazione come acconto, anzichè come caparra, ritenuta dal giudice d'appello, non essendosi tenuto conto del comportamento successivo delle parti – in quanto la statuizione della C.T.R. era fondata, al riguardo, su due rationes decidendi (ossia, sulla oggettiva incertezza della qualificazione, stante la mancanza di una volontà espressa in contratto nel senso trattarsi effettivamente di caparra, nonchè sulla evidenza del pagamento in discorso come acconto, stando alle risultanze delle scritture contabili), di cui solo la prima specificamente attinta dalla censura, che comunque non aveva adeguatamente investito il complessivo apprezzamento operato al riguardo dal giudice del merito; b) dichiarò inammissibile il secondo mezzo – con cui si denunciava l'omesso esame di fatto decisivo, consistente nella natura condizionale del contratto preliminare cui accedeva la clausola – in quanto attinente più ad una questione che ad un fatto, comunque potendo al più discutersi di insufficienza della motivazione, vizio non più denunciabile dopo la riforma dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 , operata del D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012 ; c) dichiarò del pari inammissibile anche il terzo mezzo – concernente la violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente, per aver l'Agenzia delle Entrate di Vercelli qualificato detta clausola come caparra confirmatoria, mentre in precedenza l'Ufficio di Imola, rettificando l'imposta di registro nei confronti di Mercatone Uno Estate Srl , l'aveva qualificata come acconto sul prezzo, conseguente invocandosi l'esenzione da responsabilità da sanzioni – perchè si trattava di questione mai prima proposta.

L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1.1 – Con i due motivi di ricorso, la società contribuente impugna per revocazione l'ordinanza n. 14229/2022 di questa Corte, rilevando che la predetta decisione è frutto di un duplice errore di fatto, denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c. : 1) il primo, consistente nell'aver erroneamente ritenuto non trascritte le clausole contrattuali e non prodotto il contratto preliminare, in guisa tale da non poter apprezzare la effettiva volontà delle parti circa la qualificazione dell'esborso per cui è processo come caparra confirmatoria, anzichè come acconto, per di più ritenendo che la società non avesse impugnato la ratio decidendi attinente all'indicazione emergente dalle proprie scritture contabili; al contrario, essa aveva specificamente denunciato l'errore in cui, a tal ultimo proposito, era incorso il giudice d'appello, per aver tra l'altro ignorato il doc. 2 del fasc. di primo grado (v. ricorso originario, pp. 12 e 13), da cui emergeva sì che i pagamenti erano stati annotati nel conto "cliente c/anticipi per acconti ricevuti", ma con l'annotazione "caparra per vendita"; 2) il secondo, consistente nell'aver erroneamente ritenuto che la questione dell'atteggiamento decettivo dell'Amministrazione sulla detta qualificazione (derivante dalla divergente valutazione operata, al riguardo, dall'Agenzia delle Entrate di Vercelli rispetto a quella di Imola) era stata in realtà denunciata sin dal primo grado.

2.1 – Va anzitutto delibata l'ammissibilità del ricorso.

2.2 – Con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. , sono ampiamente ricevute le affermazioni secondo cui l'errore rilevante ai sensi dell' art. 395 c.p.c. n. 4, a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poichè l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa (v. Cass. n. 12283/2004; Cass. n. 3652/2006; Cass. n. 10637/2007; Cass. n. 5075/2008; Cass. n. 22171/2010; Cass. n. 27094/2011; Cass. n. 4456/2015; Cass. n. 24355/2018; Cass. n. 26643/2018).

Nella selezione degli atti interni al giudizio di legittimità, ove si discuta di mancata considerazione di un documento da parte della S.C., benchè inserito nel fascicolo, è anche consolidato l'orientamento secondo cui "L'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell' art. 395 c.p.c. , n. 4, e non di ricorso per cassazione" (Cass. n. 9628/1994; Cass. n. 3074/1998; Cass. n. 11196/2007; Cass. n. 19174/2016). Sotto altro versante, si è anche ritenuto che "In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, integra errore di fatto revocatorio, ai sensi dell' art. 395 c.p.c. , n. 4, il mancato esame di uno dei motivi di ricorso nell'erronea supposizione, conseguente ad una svista, dell'inesistenza del motivo stesso, sicchè non sussiste detto errore di percezione ove la Corte, pur non esplicitando il riferimento di una determinata valutazione a ben individuati motivi di ricorso, tuttavia fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con quei motivi, tale che in questa restino assorbite anche le questioni poste dai motivi apparentemente trascurati" (Cass. n. 19510/2017). Infine, sempre sullo stesso tema, le Sezioni Unite hanno avuto modo di evidenziare che "L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi dell' art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c. , comma 1, n. 4 , la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perchè in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio" (Cass., Sez. Un., n. 31032/2019).

2.3 – Ciò posto, reputa il Collegio che il ricorso sia nel complesso inammissibile. La ricorrente, infatti, col primo mezzo censura l'affermazione (in verità, resa ad abundantiam dalla Corte) circa la possibile sussistenza del difetto di autosufficienza del ricorso per non essere state riprodotte le clausole del contratto e per non essere stato versato in atti il contratto stesso, ma non già dolendosi di tale erronea affermazione in quanto tale (del resto di per sè innocua, giacchè l'inammissibilità dell'originario ricorso di AR.CA. non venne dichiarata per tale specifica ragione), quanto perchè da essa non può che derivare, in tesi, la mancata percezione della doglianza in questione nel suo complesso, attinente al preteso malgoverno, da parte del giudice d'appello, delle norme in tema di interpretazione del contratto.

Con ulteriore profilo, nell'ambito dello stesso primo mezzo, la società si duole anche dell'affermazione della Corte secondo cui non sarebbe stata censurata la ratio decidendi della sentenza d'appello relativa al riconoscimento da parte della stessa società, nella propria contabilità, che si trattava di acconti e non di caparra; in realtà, rileva la ricorrente, essa aveva avanzato specifica doglianza al riguardo, indicando anche il relativo passaggio dell'originario ricorso ove ciò era avvenuto.

Col secondo motivo, poi, la società sostiene che – al contrario di quanto ritenuto dalla Corte, che ha bollato di novità la questione – essa aveva denunciato sin dal primo grado il conflitto di interpretazione tra l'Ufficio di Vercelli e quello di Imola circa l'interpretazione della clausola in parola, l'uno avendone ritenuto la natura di acconto, l'altro di caparra, e pertanto aveva chiesto ad entrambi i giudici di merito di tenerne conto per valutare la validità dell'accertamento impugnato.

2.4.1 – Al riguardo, non supera il vaglio di ammissibilità, anzitutto, il primo profilo dello stesso primo mezzo, perchè – al di là del preteso errore percettivo – la Corte non ha attribuito rilevanza decisiva alla presunta mancanza della documentazione contrattuale, appunto affermando che l'inammissibilità del ricorso derivava dalla mancata impugnazione della descritta (ed ulteriore) ratio decidendi.

2.4.2 – D'altra parte – passando dunque all'esame del secondo profilo del primo mezzo – s'è già visto che non è sufficiente, onde ritenere sussistente il vizio revocatorio circa l'omessa pronuncia su un motivo di ricorso per cassazione, la mancata considerazione di uno o più argomenti spesi dalla parte a supporto del motivo stesso, qualora risulti che la Corte di legittimità abbia comunque pronunciato al riguardo, come è indubbio essere avvenuto nella specie.

Infatti, l'ordinanza qui impugnata ha preso senz'altro in esame la complessiva censura mossa alla decisione d'appello col primo motivo di ricorso di AR.CA., attinente alla pretesa violazione degli artt. 1362 e 1385 c.c. , nei termini poc'anzi sunteggiati, e – benchè abbia valutato come non proposta una specifica censura circa il trattamento contabile dell'esborso – ha finito col rilevare ellitticamente la natura meritale della doglianza, per aver la C.T.R. espresso una valutazione (circa la natura di mero acconto dell'esborso, anzichè di caparra) del tutto coerente sul piano logico e non adeguatamente attinta dalla società, sotto il denunciato profilo di cui all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 . Nella sostanza, dunque – pur a ritenere che la questione del trattamento contabile dell'esborso in questione, da parte della società, fosse stata ritualmente agitata in ricorso – potrebbe al più discutersi di "un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, (di) un errore di giudizio" (v. Cass., Sez. Un., n. 31032/2019, cit.), ma non di un errore percettivo, donde l'inammissibilità della censura qui in esame.

2.5 – Anche il secondo motivo è inammissibile.

Questa Corte, con l'ordinanza qui impugnata per revocazione, ha statuito l'inammissibilità del terzo motivo dell'originario ricorso – con cui si propugnava l'erroneità della sentenza d'appello, per aver violato l'art. 10 dello Statuto del contribuente, e quindi si anelava l'assoluzione della società dal (solo) trattamento sanzionatorio, per effetto del detto contrasto interpretativo tra gli Uffici periferici dell'Agenzia – trattandosi di questione mai proposta nei precedenti gradi di giudizio.

Risulta quindi di tutta evidenza che la prospettazione della questione indicata col mezzo in esame è del tutto diversa rispetto a quella oggetto della decisione qui impugnata, sicchè già in radice la doglianza si rivela inammissibile.

Infatti, è vero che la pretesa divergenza interpretativa sulla natura della clausola, in sè, venne agitata dalla società sin dal primo grado (si vedano gli stralci dell'atto introduttivo riportati nel ricorso, pp. 15-16), ma ciò non già per invocare l'assoluzione dal trattamento sanzionatorio, nell'egida dell'art. 10 dello Statuto del contribuente (come invece essa ha fatto in seno all'originario ricorso per cassazione), bensì per invocare la definitività in facto dell'accertamento compiuto dall'Ufficio di Imola e quindi, così vincolare l'Ufficio di Vercelli in ordine alla medesima valutazione, dovendo conseguentemente escludersi tout court – in tesi – la stessa debenza dell'imposta oggetto di questo giudizio.

Trattandosi di questioni affatto diverse – e prim'ancora di valutare l'inequivoca correttezza della decisione qui impugnata – non può che discendere la stessa inconfigurabilità del denunciato errore revocatorio, donde l'inammissibilità (anche) della censura qui in esame.

3.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile. Nulla va disposto sulle spese di lite, l'Agenzia non avendo svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater , (nel testo introdotto, L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) .

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 29 settembre 2022 .

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2023

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