Cassazione, sentenza n. 1648 del 19/01/2023

Sentenza n. 1648 del 19/01/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
1648
Data
19/01/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una compagnia assicurativa chiedeva di escludere il proprio concorso di colpa nell’incasso, da parte di un soggetto non legittimato, di un assegno circolare non trasferibile spedito per posta ordinaria; i giudici di merito avevano ravvisato anche la responsabilità della banca negoziatrice. La Cassazione conferma che la spedizione ordinaria può costituire antecedente causale del danno, concorrente con la negligente identificazione del presentatore, e che la relativa valutazione concreta spetta al giudice di merito se logicamente motivata. Escluse l’apparenza della motivazione e le altre violazioni denunciate, rigetta il ricorso.

Testo della pronuncia

La T.Assicurazioni Spa ha proposto ricorso per cassazione, in sei motivi, contro la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Milano, respingendone il gravame avverso la decisione di primo grado, ha ritenuto integrato il suo concorso di colpa in merito all'avvenuto incasso di un assegno circolare presso la Banca Sella da parte di un soggetto diverso dall'effettivo beneficiario.

La Banca ha replicato con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

I. – I motivi articolati dalla ricorrente sono i seguenti:

(i) violazione o falsa applicazione dell' art. 1227, primo comma, cod. civ. , per avere la sentenza rilevato il concorso colposo del creditore in ordine al finale abusivo incasso del titolo in ragione dell'avvenuta spedizione del titolo stesso a mezzo posta;

(ii) violazione o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. in ordine al nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno e alla esatta individuazione dei criteri che lo stabiliscono;

(iii) violazione o falsa applicazione dell'art. 43 legge ass. in ordine alle particolari modalità di incasso di un titolo non trasferibile, secondo i criteri della responsabilità contrattuale ravvisati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 14712 del 2007.

(iv) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla responsabilità esclusiva della banca girataria per l'incasso in sede di apertura del rapporto bancario col soggetto non legittimato, apertura costituente l'unico antecedente indispensabile ai fini del pagamento;

(v) violazione o falsa applicazione dell' art. 132 cod. proc. civ. , e dell'art. 115 stesso codice, per motivazione apparente tanto in relazione al principio di diritto affermato e ai suoi corollari, quanto in relazione all'incidenza della spedizione postale ordinaria dell'assegno medesimo quale fatto incidente sull'abusivo pagamento del titolo;

(vi) violazione dell' art. 111 Cost. per avere la sentenza mancato di attribuire rilevanza alla duplice incongrua identificazione del presentatore del titolo, dapprima al momento dell'apertura del conto corrente e poi al momento del versamento dell'assegno.

II. Allo scrutinio dei motivi è necessario premettere che dalla sentenza risultano accertati i seguenti fatti:

– la Tua Assicurazioni aveva emesso l'assegno non trasferibile di 13.700,00 Euro a favore di tale A.A., tramite la mandataria Banco di Brescia Spa;

– l'assegno era stato posto all'incasso presso lo sportello di Banca Sella da persona diversa dall'effettivo beneficiario, previa spendita del nome di questi ed esibizione di documenti falsificati:

– ciò era avvenuto mediante contestuale apertura di un conto corrente sul quale l'importo era stato versato, e mediante successive operazioni di prelevamento.

III. Condividendo quanto affermato dal tribunale in correlazione con una delle obiezioni della banca, la Corte d'Appello ha ritenuto che l'assegno fosse stato inviato dall'emittente per posta ordinaria e che questa circostanza avesse concorso ad agevolare la truffa e a determinare il danno.

In particolare ha sottolineato che l'assicurazione aveva trasmesso l'assegno per mezzo del servizio postale con spedizione in plico ordinario, pur essendo notorio, e pur essendo effettivamente noto anche alla stessa emittente (per il rilevante numero di casi analoghi già verificatisi), che tale mezzo di spedizione è esposto a un rischio molto alto di trafugamento dell'assegno spedito, e pur avendo la stessa assicurazione a disposizione un differente mezzo di pagamento a distanza costituito dal bonifico bancario.

Posto che detta complessiva circostanza non era stata contestata, la corte del merito ne ha tratto che la diversa condotta dell'emittente era ben esigibile, trattandosi di un soggetto (una compagnia di assicurazioni) che paga migliaia di indennizzi all'anno; e la diversa condotta concretamente adottabile sarebbe stata idonea a impedire il verificarsi del danno.

Ha così concluso che il sol fatto che il danno si fosse prodotto a causa del comportamento della banca negoziatrice, non conforme alla dovuta diligenza, non poteva escludere la eguale efficienza causale anche del comportamento del traente l'assegno non trasferibile, per le modalità scelte nel far pervenire l'assegno medesimo al legittimo beneficiario.

IV. Ciò stante, il quinto e il sesto motivo di ricorso sono manifestamente infondati, perché contrariamente a quanto sostenuto la motivazione della sentenza esiste ed è pienamente in grado di manifestare la ratio decidendi in tutti i suoi passaggi.

V. Nella ricostruzione dei fatti la motivazione è inoltre basata sull'esplicito rilievo che i fatti medesimi – nella loro storicità – non erano stati contestati, e questo assunto non risulta direttamente censurato.

Il che rende inammissibile il quarto motivo di ricorso, che peraltro non adduce un vero e proprio omesso esame di fatti, secondo la nota ricostruzione del vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (v. Cass. Sez. U n. 8053 – 14), quanto piuttosto un ipotetico difetto della valutazione circa le conseguenze in iure.

VI. Di contro i primi tre motivi di ricorso sono in parte inammissibili, perché riflettono un tentativo di rivisitazione del giudizio di merito, e in parte comunque infondati.

La circostanza che sia di tipo contrattuale la responsabilità della banca negoziatrice per aver consentito in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge ass. l'incasso di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario del titolo non possiede alcun effetto a proposito della decisione in questa sede impugnata.

Certamente è tale la responsabilità della banca negoziatrice, come precisato da Cass. Sez. U n. 14712 – 07 ai fini dell'assoggettamento dell'azione di danni all'ordinario termine di prescrizione decennale, e come confermato da Cass. Sez. U n. 12477 – 18 a proposito delle possibilità difensive e probatorie della banca stessa.

Ma ciò la Corte d'Appello non ha negato affatto, e niente toglie a che possa affermarsi, in base alle circostanze concrete, che vi sia anche un concorso di responsabilità dell'emittente l'assegno incassato da persona diversa dal legittimato.

In caso di pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dall'avente diritto, accanto alla responsabilità della banca negoziatrice è altresì configurabile la concorrente responsabilità di un soggetto diverso da quello cui incombeva l'obbligo dell'identificazione del beneficiario dell'assegno, così come questa Sezione ha già avuto modo di riconoscere proprio in rapporto al caso dell'emittente che abbia inviato per posta ordinaria l'assegno indebitamente negoziato da terzi (v. Cass. Sez. 1 n. 24659 – 16).

Un eguale principio è stato fissato, in ultimo, dalle Sezioni Unite: "La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore" (Cass. Sez. U n. 9769 – 20).

Dopodiché è questione di fatto lo stabilire se esista, nel singolo caso concreto, un contegno colposo del danneggiato tale da incidere – causalisticamente – sull'accadimento finale e sulla sua conseguenza dannosa.

La relativa valutazione spetta interamente al giudice del merito e resta insindacabile in cassazione ove, come nella specie, logicamente motivata.

VII. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 3.500,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell' art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2024.

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