Cassazione, sentenza n. 2536 del 27/01/2023
Sentenza n. 2536 del 27/01/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2536
- Data
- 27/01/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società aveva impugnato un’intimazione di pagamento relativa a IRES, IVA e altri tributi, ma il giudice regionale aveva dichiarato tardivo il ricorso valorizzando la precedente conoscenza degli atti presupposti ottenuta mediante accesso. La Cassazione chiarisce che il termine di sessanta giorni decorre dalla notificazione dell’intimazione impugnata: la mera conoscenza antecedente degli atti sottostanti non rende tardiva l’azione contro tale distinto atto. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è cassata con rinvio al giudice regionale perché esamini il merito e regoli le spese.
Testo della pronuncia
– la società contribuente ricorreva avverso l'avviso di intimazione di pagamento emesso dal concessionario per la riscossione in relazione ad Ires, Iva e altri tributi relativi all'anno 2011;
– il giudice di primo grado rigettava il ricorso;
– impugnava la società contribuente; la CTR rigettava l'appello ritenendo tardivo il ricorso originario della 3 M Srl ;
– ricorre a questa Corte la società con atto affidato a tre motivi; resiste il Concessionario della Riscossione con proprio controricorso.
Motivi della decisione
che:
– il primo motivo di ricorso denuncia la illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del combinato disposto normativo, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 , 19 , 21 e 50 , da leggersi coerentemente con la rubrica degli artt. 112 , 115 e 116 c.p.c. e della L. n. 241 del 1990, art. 22 per avere la CTR – nel giudizio di impugnazione relativo esclusivamente all'avviso di intimazione di pagamento del D.P.R. n. 602 del 1973 , ex art. 50, e non all'estratto di ruolo rilasciato dall'ente interpellato in data 3 maggio 2018 – erroneamente ritenuto violato del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 , e conseguentemente dichiarato tradivo il ricorso di fronte alla CTP presentato il 5 luglio 2018, a fronte della notifica dell'intimazione impugnata avvenuta il 16 maggio 2018;
– il motivo è manifestamente fondato;
– nel caso che ci occupa non vi è alcuna violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 in quanto l'intimazione di pagamento risulta notificata in data 16 maggio 2018 e quindi il ricorso contro di essa proposto il 5 luglio 2018 è tempestivo, poichè rispettoso del termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, a nulla rilevando sotto tale profilo processuale la circostanza di mero fatto costituita dalla conoscenza degli atti presupposti ottenuta in sede di diritto di accesso eseguito il 5 maggio 2018 da parte della contribuente;
– alla luce di tale decisione i restanti motivi, incentrati il secondo sulla illegittima condanna alle spese in favore del Concessionario, difeso nel giudizio da propri funzionari ed il terzo sul mancato esame delle circostanze relative al difetto di notifica delle cartelle presupposte all'intimazione di pagamento impugnata, sono entrambi assorbiti;
– la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell'appello che esaminerà il merito della controversia.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2023
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

