Cassazione, sentenza n. 2860 del 31/01/2023

Sentenza n. 2860 del 31/01/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
2860
Data
31/01/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un agente della riscossione contestava l’annullamento di intimazioni relative a cartelle contenenti sanzioni tributarie, sostenendo l’applicabilità della prescrizione ordinaria anziché quinquennale. La Cassazione dichiara inammissibile, per difetto di specificità, la censura di ultrapetizione e afferma che il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive in cinque anni, anche quando esse siano irrogate insieme al tributo; la definitività della cartella non converte il termine breve in decennale, salvo un titolo giudiziale definitivo. Il ricorso è quindi rigettato.

Testo della pronuncia

1. La società contribuente 3B A.A. E C. Snc ha impugnato quattro intimazioni di pagamento, relative al mancato pagamento di quattro cartelle di pagamento, lamentando omessa notifica delle cartelle prodromiche.

2. La CTP di Arezzo ha parzialmente accolto il ricorso in relazione a tre delle quattro cartelle di pagamento.

3. La CTR della Toscana, con sentenza in data 21 ottobre 2019 , ha rigettato l'appello del concessionario della riscossione. Il giudice di appello ha ritenuto, quanto alle sanzioni, che le stesse si prescrivono in cinque anni a termini del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 e che la definitività della cartella non comporta l'allungamento in ordinaria della prescrizione breve.

4. Ha proposto ricorso per cassazione l'agente della riscossione, affidato a due motivi; la società contribuente intimata non si è costituita in giudizio.

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , nullità della sentenza per vizio di extrapetizione ex art. 112 c.p.c. , per essersi il giudice di appello pronunciato sull'eccezione di prescrizione, mai articolata dalla parte in primo grado. Osserva il ricorrente come il giudice di primo grado si sarebbe pronunciato di ufficio sulla prescrizione del credito e come il ricorrente avesse dedotto tale vizio processuale con uno specifico motivo del ricorso in appello ("avendo disatteso le censure sollevate sul punto con il relativo motivo di appello").

1.2. Con il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce in via gradata, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , violazione e falsa applicazione dell' art. 2946 c.c. , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fare applicazione della prescrizione quinquennale alle sanzioni. Osserva parte ricorrente come la prescrizione quinquennale di cui all'art. 20 cit. riguarderebbe i soli atti di contestazione o irrogazione sanzione autonomi, non anche gli atti irrogativi di sanzioni emessi contestualmente all'atto di recupero del tributo, per i quali opererebbe il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 24 con conseguente applicazione del medesimo regime prescrizionale del tributo. Parte ricorrente osserva, incidentalmente, come non sarebbe decorso il termine di prescrizione quinquennale per essere intervenuta in data 27 dicembre 2013 la sospensione legale dei ruoli di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 618 – 623. In memoria parte ricorrente sollecita una rimessione della questione alle Sezioni Unite "attesa la questione di massima di particolare importanza oggetto della presente controversia e la presenza di un contrasto interpretativo nelle precedenti pronunce della Sezione Tributaria della Corte".

2. Il ricorso, notificato a mezzo PEC in data 23 giugno 2020, è tempestivo per effetto della fruizione della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, di cui al combinato disposto del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2 , e D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, comma 1 .

3. Il primo motivo è inammissibile. Nell'ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto processuale e ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali; tuttavia, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali ( Cass., Sez. V, 14 giugno 2022, n. 19203 ; Cass., Sez. V, 11 maggio 2021, n. 12385 ; Cass., Sez. III, 3 novembre 2020, n. 24258 ; Cass. Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34469 ).

4. Nella specie, il ricorrente ha trascritto il ricorso iniziale e ha dedotto che la sentenza di primo grado si è pronunciata di ufficio su tale questione violando il principio della domanda. Tuttavia, il ricorrente non ha trascritto l'atto di appello, nè lo ha allegato al ricorso, limitandosi a dedurre la proposizione della questione di ultrapetizione, malgrado la stessa sentenza di appello mostri come le censure articolate dall'Ufficio appellante fossero di diversa natura. Il motivo va, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

5. Il secondo motivo, proposto in via gradata, è infondato. Dispone il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3 , che "il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento". La norma, sostanzialmente rimasta immutata nel tempo, prevede al comma 1 un analogo termine di decadenza di cinque anni (31 dicembre del quinto anno successivo in cui è avvenuta la violazione o diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi). Come osservatosi in dottrina, il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l'impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 17, comma 1 , che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle "pene pecuniarie"), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma e indipendente dalla prescrizione dei crediti nascenti dal rapporto tributario.

6. Analogamente, il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 24 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (pertanto, in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sula riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

7. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3 ( Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486 ; Cass., Sez. VI, Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16099 ), decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito e cioè dall'emissione dell'atto di irrogazione della (allora) soprattassa ( Cass., Sez. V, 7 novembre 2011, n. 20600 ). Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte ( Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397 ), secondo cui le sanzioni – come alcuni tributi non erariali – hanno prescrizione quinquennale e possono, al più, beneficiare dell'effetto dell'allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell'actio iudicati a termini dell' art. 2953 c.c. ; principio, questo, radicato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20 stante il carattere speciale dell'illecito tributario ( Cass., Sez. V, 2 ottobre 2000, n. 12989 ).

8. Questa disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è stata da questa Corte ritenuta conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova "fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)" ( Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790 ; conf. Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16730 ). Di converso, come osservato in dottrina, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.

9. Soccorre sul tema, inoltre, l'interpretazione data dallo stesso Ufficio nella Circolare Ministero delle Finanze del 10 luglio 1998 n. 180 , secondo cui il diritto alla riscossione delle sanzioni, quali che siano gli atti di contestazione o di irrogazione, si prescrive nel termine di cinque anni ("il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni"). Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all'atto impositivo e costituisce principio generale dell'ordinamento. Nè si ravvisa sul tema alcun contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.

10. Va, infine, rilevata l'inammissibilità della questione fatta dal ricorrente circa l'applicazione della sospensione dei ruoli a termini della L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 618 – 623 di cui ripresa peraltro in memoria, questione avulsa dal contenuto del motivo nel quale detta questione viene affrontata, nonchè dal parametro normativo invocato.

11. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese, stante l'omessa costituzione della società contribuente intimata; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 , per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2023

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