Cassazione, sentenza n. 4102 del 09/02/2023

Sentenza n. 4102 del 09/02/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
4102
Data
09/02/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La causa riguarda una cartella emessa in Italia per recuperare crediti tributari dell’amministrazione greca nell’ambito dell’assistenza tra Stati dell’Unione europea. La Cassazione chiarisce che la traduzione italiana del titolo esecutivo estero è richiesta nella trasmissione della domanda tra autorità, non anche come allegato alla cartella della successiva procedura esattoriale interna; restano distinti il sindacato sul credito nello Stato richiedente e quello sugli atti esecutivi italiani. Accolto il motivo relativo alla traduzione, gli altri sono assorbiti e la sentenza è cassata con rinvio.

Testo della pronuncia

1. L'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Forlì, in data 21 aprile 2009, notificava al C. – Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro (d'ora innanzi: C.), corrente in Forlì, un invito al pagamento della somma di Euro 80.212,97.

In tale atto veniva specificato che la somma ivi riportata era richiesta per conto dell'Amministrazione finanziaria della Repubblica greca, nell'ambito di una procedura di mutua assistenza amministrativa tra i Paesi aderenti all'Unione Europea, per il recupero di crediti tributari in forza dei titoli esecutivi n. 4127/2004 , n. 4129/2004 , n. 4130/2004 , n. 4089/2004 e n. 7783/2004 , emessi dall'Amministrazione finanziaria ellenica.

Ricevuto l'invito al pagamento, il contribuente rimaneva inerte, e pertanto, in data 23 settembre 2009, la concessionaria per la riscossione Equitalia Romagna Spa notificava al C. la cartella di pagamento n. (—), per il recupero della complessiva somma di Euro 86.178,94.

2. Avverso tale cartella di pagamento il C. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Forlì la quale, con sentenza n. 152/03/2010, lo dichiarava inammissibile, stante la mancata impugnazione del preventivo invito al pagamento.

3. Proposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, con sentenza n. 1942/08/2014, pronunciata il 22 settembre 2014 e depositata in segreteria il 14 novembre 2014, accoglieva l'appello, annullando la cartella di pagamento impugnata e compensando le spese.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il Consorzio.

5. All'udienza pubblica del 26 ottobre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , ex art. 23, comma 8-bis, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176 .

Motivi della decisione

6. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate eccepisce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 69, artt. 5 e 6 in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) .

Sostiene, in particolare, la ricorrente che, con l'impugnazione della cartella di pagamento oggetto di contestazione, il consorzio contribuente aveva sollevato una serie di questioni attinenti alla sussistenza del credito o del titolo esecutivo, che avrebbero dovute essere sollevate dinanzi all'Autorità giudiziaria della Grecia, e cioè lo Stato richiedente l'assistenza in materia di recupero del credito fiscale.

Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4) , per non avere, la C.T.R., rilevato l'inammissibilità della domanda contenuta nel ricorso introduttivo, in quanto i vizi dedotti riguardavano la sussistenza del credito estero, per i quali la società avrebbe dovuto adire il giudice dello Stato membro richiedente assistenza.

Con il terzo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce il vizio di motivazione apparente, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4) , per avere, la C.T.R., ritenuto, in violazione del D.Lgs. n. 69 del 2003, art. 5, comma 5 , che all'atto di riscossione dovesse essere allegato il titolo esecutivo estero tradotto in italiano.

7. Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue.

7.1. Per ragioni di ordine logico-giuridico, appare opportuno procedere, in via preliminare, all'esame del terzo motivo di ricorso, che è quello che attiene al contenuto della motivazione della sentenza impugnata.

Il motivo è fondato.

Va innanzitutto rilevato che l'Agenzia ricorrente, pur avendo rubricato il motivo in questione come "motivazione apparente", facendo riferimento all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4) , ha in realtà denunciato violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 69 del 2003, art. 5 per avere, la C.T.R., ritenuto che alla cartella di pagamento notificata per il pagamento di tributi esteri, all'esito di una procedura di assistenza fiscale tra Stati membri della U.E., dovesse essere allegato il titolo esecutivo straniero con la relativa traduzione.

Sul punto, va innanzitutto rilevato che questa Corte può riqualificare il motivo di impugnazione, quando, dal corpus motivazionale dello stesso, si evince chiaramente quale sia il vizio lamentato, in applicazione del principio di diritto ai sensi del quale "l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all' art. 360 c.p.c. , comma 1 , nè determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato" ( Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036 ; Cass. 10 settembre 2020, n. 18770 ).

Orbene, ciò posto, va rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., non vi è alcun obbligo di allegare, alla cartella di pagamento, la traduzione del titolo esecutivo estero per il quale si procede al recupero.

Invero, in base al D.Lgs. n. 69 del 2003, art. 5 (che rappresenta attuazione della direttiva Europea n. 2001/44/CE , relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonchè ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'IVA ed a talune accise), occorre distinguere due distinti momenti per il recupero dei crediti tributari derivanti da titoli stranieri.

In base al D.Lgs. n. 69 del 2003 , citato art. 5, commi 4 e 5 infatti, l'autorità richiedente (quindi l'autorità estera) invia all'autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero, e tale domanda, il titolo esecutivo e gli altri eventuali documenti "devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana".

In base al D.Lgs. n. 69 del 2003 , stesso art. 5, successivo comma 8 invece, "per il recupero dei crediti di cui al presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modifiche, e nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 , e successive modificazioni", e quindi, in sostanza, la procedura esattoriale.

L'obbligo di traduzione del titolo, quindi, riguarda il momento della trasmissione della domanda di assistenza nel recupero del credito da uno Stato membro ad un altro (quello al quale si chiede l'assistenza), e non già il momento (puramente interno) con il quale lo Stato italiano procede al recupero effettivo, che si fonda sulla procedura esattoriale e, quindi, sulla notificazione della cartella di pagamento, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 .

Tale impostazione, d'altronde, è coerente con l' art. 8, par. 1, della Direttiva 2001/44/CE , secondo il quale "il titolo esecutivo per il recupero del credito è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l'esecuzione di un credito dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita", e quindi con il principio per cui il titolo esecutivo si forma prima della notificazione della cartella, con la possibilità, inoltre, per il contribuente, di contestare il credito o il titolo esecutivo nello Stato membro richiedente, ai sensi delle leggi ivi vigenti, ovvero di contestare (soltanto) gli atti della procedura esecutiva, secondo le disposizioni dell'ordinamento interno italiano ( D.Lgs. n. 69 del 2003, art. 6) .

7.2. All'accoglimento del terzo motivo consegue l'assorbimento del primo e secondo motivo di ricorso, che non riguardano questioni esaminate dalla C.T.R..

8. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo e secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2023

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