Cassazione, sentenza n. 4659 del 15/02/2023
Sentenza n. 4659 del 15/02/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 4659
- Data
- 15/02/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava una cartella IVA notificata nel 2012 alle ex socie di una società di persone cancellata nel 2007, dopo il giudicato formatosi sulla pretesa tributaria. La Corte ha chiarito che la cancellazione non estingue il debito, del quale i soci restano coobbligati e successori, né interrompe la prescrizione; tuttavia, i sessanta giorni concessi dalla cartella per adempiere non sospendono il relativo decorso, poiché le cause di sospensione sono tassative. È stato quindi rigettato il ricorso dell’agente della riscossione, restando fermo l’annullamento della cartella per prescrizione.
Testo della pronuncia
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, veniva rigettato l'appello proposto dall'agente della riscossione per la provincia di Napoli, Equitalia Sud Spa , oggi Equitalia Riscossione Spa avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 4808/46/2014, la quale aveva accolto il ricorso introduttivo annullando la cartella di pagamento IVA e accessori per l'anno di imposta 1985.
2. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso proposto da A.A. e B.B. sia in quanto la cartella sarebbe stata loro notificata in qualità di socie dopo la cancellazione della società F.lli Aprea Snc , sia per l'estinzione della pretesa erariale per prescrizione. Il giudice d'appello confermava la decisione impugnata, ritenendo intervenuta la prescrizione decennale dell'actio iudicati maturata a decorrere dalla sentenza della CTP di Napoli depositata il 17 marzo 1999 che aveva definitivamente respinto l'impugnazione proposta dalla società contro l'avviso di accertamento sottostante e anche nel periodo di tempo compreso tra l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella opposta. La CTR teneva conto del fatto che il medesimo debito della società, dopo l'estinzione, si era trasferito in capo ai soci.
3. Avverso tale decisione propone ricorso l'agente della riscossione affidato a due motivi, cui resistono le contribuenti con memorie. La causa è stata dimessa alla pubblica udienza ex art. 380 bis c.p.c. , u.c., non sussistendo i presupposti per la decisione in adunanza camerale.
Motivi della decisione
4. Preliminarmente, come scrivono le contribuenti nella loro prima memoria con procura a margine datata 10.5.2017, è ammissibile la memoria illustrativa depositata nell'interesse della parte, benchè non tempestivamente costituita in giudizio.
Invero – alla stregua di un ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, da cui il Collegio non ravvisa ragioni di discostarsi – in tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, come avvenuto nel caso di specie prima che la causa fosse dimessa alla presente pubblica udienza, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all' art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà, può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione (cfr. Cass. Sez. 5, n. 5508 del 28/02/2020 ).
5. Con il primo motivo di ricorso – ai fini dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , – viene dedotta l'illegittimità, violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. , il D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 50 , per aver la CTR mancato di ritenere che la prescrizione del diritto azionato non era maturata, poichè che dal passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Napoli depositata il 17 marzo 1999 ha sì iniziato a decorrere il termine di prescrizione, ma questo è stato non solo interrotto dalla notifica della successiva cartella di pagamento, intervenuta nel dicembre 2012, bensì è rimasto anche sospeso ed è ripreso a decorrere solo dal 60 giorno successivo alla notifica della cartella, ossia dalla scadenza dell'intimazione ad adempiere all'obbligazione tributaria contenuta nella cartella, perchè solo da allora il diritto oggetto di riscossione ha potuto essere fatto valere.
6. Con il secondo motivo di ricorso – prospettato ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , – viene dedotta l'illegittimità, violazione e falsa applicazione degli artt. 1310 , 2935 , 2946 e 2495 c.c. e il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 , per aver il giudice d'appello omesso di valutare che la società F.lli Aprea Snc , originaria titolare del debito di imposta poi azionato con la cartella, è stata cancellata dal registro delle imprese nel 2007, e ciò avrebbe dovuto essere valutato quale evento estintivo dell'obbligazione tributaria nei confronti dei soci e, comunque, interruttivo della prescrizione.
7. Su di un piano logico dev'essere esaminato prima il secondo motivo, l'accoglimento del quale – sotto il profilo della supposta estinzione dell'obbligazione – determinerebbe la non necessità di esaminare il primo.
7.1 Il motivo è infondato. Il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci della società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6997 del 11/03/2020 ). Pertanto, la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese non impedisce di procedere all'iscrizione a ruolo in conseguenza della società estinta per la riscossione dei tributi da essa non versati, e di azionare il credito tributario nei confronti dei soci, sia perchè coobbligati solidali, sia perchè, comunque, successori "ex lege" della società medesima ( Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 31037 del 28/12/2017 ).
8. Da ciò discende che, per le società di persone, la responsabilità illimitata dei soci in merito alle obbligazioni tributarie rappresenta un'incombenza di tipo diretto per la quale il debito della società si trasforma in debito del socio (Cass. nn. 21763 del 2015; 20704 del 2014; 11228 del 2007) e, di conseguenza, ai fini della riscossione della pretesa tributaria, non è necessario che l'Amministrazione finanziaria notifichi al socio direttamente il titolo di accertamento del credito tributario già formalmente comunicato alla società.
8.1. L'Amministrazione può quindi limitarsi a notificare al socio l'avviso di mora ovvero la cartella di pagamento (cfr. Cass. n. 16713 del 2016) potendo il contribuente contestare, con l'impugnazione di questo atto, anche l'esistenza e l'ammontare del debito d'imposta, senza che possa ravvisarsi violazione del suo diritto di difesa (Cass. nn. 28361 del 2013).
9. Per tali ragioni, l'assetto che nell'ordinamento positivo delle società di persone assume il rapporto tra soci e società in relazione ai debiti sociali, il quale implica che i debiti della società sono debiti dei soci e l'interruzione della prescrizione che abbia luogo nei confronti della prima è efficace anche nei confronti dei soci, non prevede che l'estinzione della società produca gli effetti prospettati nella censura in disamina. In primo luogo non sussiste l'effetto processuale interruttivo, nella specie non occorso dal momento che la società F.lli Aprea Snc si era estinta in data 26.10.2007 a seguito di cancellazione dal registro delle imprese e la cartella è stata notificata il 4.12.2012 (cfr. p.3 ricorso) agli ex soci successori nei debiti della società. In secondo luogo, non sussiste alcun effetto sostanziale estintivo dell'obbligazione tributaria, nè interruttivo della prescrizione del credito suo oggetto, perchè il debito del socio è il medesimo della società estinta.
10. Dev'essere conseguentemente scrutinato anche il primo motivo, il quale a sua volta non può trovare ingresso.
10.1. Erra l'agente della riscossione a ritenere che la notifica della cartella abbia consentito di conseguire l'effetto sospensivo della prescrizione per 60 giorni in conseguenza dell'intimazione ad adempiere di cui al combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 50 , a norma dei quali da un lato la cartella di pagamento contiene l'intimazione ad adempiere all'obbligazione entro sessanta giorni e, dall'altro, l'esecuzione forzata segue una volta decorso inutilmente tale termine. Non vi è alcuna frizione con il principio fissato dall' art. 2935 c.c. , secondo il quale il termine di prescrizione del credito presuppone che il diritto relativo possa essere esercitato.
11. Infatti, il sistema sul piano normativo non prevede l'effetto sospensivo invocato da parte contribuente, dal momento che le cause della sospensione del decorso della prescrizione, insegnano le Sezioni Unite della Corte già con sentenza n. 7194/1992, sono tassativamente previste dal codice civile negli artt. 2941 e 2942 c.c. e non è consentito, in mancanza di una esplicita disposizione legislativa, aggiungervene altre.
11.1. Il fatto che esistano limiti, fissati dal D.P.R. n. 602 del 1973 , 'art. 50, comma 1, che impediscono all'agente della riscossione l'esecuzione del diritto per sessanta giorni e, quindi, escludano l'esigibilità del credito tributario prima del decorso di tale termine decorrente dalla notifica della cartella, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento, non assicura l'effetto sospensivo (cfr., mutatis mutandis, Cass. S. U., ult. cit.), perchè l'"esercizio del diritto" è un evento che si colloca sul piano sostanziale, sul quale non incidono gli eventi di ordine processuale, compresa l'impossibilità di agire a tutela del diritto medesimo prima del decorso di un determinato termine.
12. La fattispecie va dunque governata alla luce del principio suddetto, con conseguente reiezione integrale del ricorso.
13. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 4.300,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per rimborso spese borsuali, Iva e Cpa.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater , sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2023
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

