Cassazione, sentenza n. 5011 del 16/02/2023

Sentenza n. 5011 del 16/02/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
5011
Data
16/02/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente contestava due iscrizioni ipotecarie, deducendo, tra l’altro, irregolarità nella notifica delle cartelle presupposte, mancanza del preavviso e prescrizione; i giudici di merito avevano respinto l’impugnazione. La Cassazione ha qualificato come meramente apparente la motivazione d’appello, che si limitava ad affermare la regolarità delle notifiche senza indicare atti esaminati, modalità e ragioni della valutazione. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.

Testo della pronuncia

1. Con ricorso notificato all'agente della riscossione in data (—) A.A. impugnava le due iscrizioni ipotecarie legali dell'(—) ((—) – (—)) e del (—) ((—) – (—)) su immobili di sua proprietà e la Commissione tributaria provinciale di Frosinone con sentenza n. 63/8/2010 rigettava il ricorso.

2. Con l'impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio (Roma – Sezione distaccata di Latina), dopo aver premesso che il primo Giudice aveva ritenuto regolari le notifiche delle cartelle di pagamento poste a base dell'iscrizione ipotecaria ed aver riepilogato i motivi di gravame proposti dal contribuente, rigettava l'appello del contribuente, così confermando la sentenza di primo grado, assumendo "che la sentenza impugnata è condivisa dal Collegio; anche perchè dalla documentazione prodotta dal concessionario risultano in effetti le date delle notifiche della cartelle di pagamento" (così nella sentenza impugnata priva di numerazione).

3. A.A. proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato, tramite raccomandata ai sensi della L. 21 gennaio 19994, n. 53, art. 4, in data (—), articolando cinque motivi di impugnazione.

4. (—) Spa spediva la notifica del controricorso in data (Omissis), concludendo per il rigetto dell'impugnazione.

Motivi della decisione

5. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha denunciato, in relazione all' art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c. , la violazione o falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c. "(omessa pronuncia del giudice dell'appello)" e del D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 546, artt. 36, comma 2, num. 4 e 61, nonchè dell'art. 118 disp. att./trans. c.p.c. e/o, in via subordinata, "la nullità della sentenza ai sensi dell' art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c. per carenza assoluta di motivazione in contrasto con il D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2 n. 4 , e/o, in via subordinata, l'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell' art. 306, comma 1, n. 5 c.p.c. " (v. pagina n. 5 del ricorso), lamentando che la suindicata motivazione della sentenza non consentisse di comprendere le ragioni della decisione e se la condivisione della pronuncia appellata fosse stata raggiunta attraverso un esame critico dei motivi di gravame.

6. Con la seconda doglianza l'istante ha (nuovamente) dedotto, in relazione all'art. 360, comma 1, num. n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c. "(omessa pronuncia del giudice dell'appello)" e/o, in via subordinata, "la nullità della sentenza ai sensi dell' art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c. per carenza assoluta di motivazione in contrasto con il D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2 n. 4 e/o, in via subordinata, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell' art. 306, comma 1, n. 5 c.p.c. sulla questione sollevata in appello del difetto assoluto di motivazione della sentenza di primo grado con violazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 36 ., comma 2, n. 4 " (v. pagina n. 6 del ricorso), dolendosi del fatto che la sentenza di primo grado si era basata sulla acritica condivisione dell'operato dell'agente della riscossione e che il Giudice regionale, da par suo, si era sottratto dall'obbligo di motivare la propria decisione.

7. Con la terza censura il contribuente ha dedotto "la nullità della sentenza ai sensi dell' art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c. per carenza assoluta di motivazione in contrasto con il D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2 n. 4 e/o, in via subordinata, violazione o falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) in relazione all' art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia del giudice di appello) e/o, in via subordinata, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell' art. 306, comma 1, n. 5 c.p.c. e/o in via subordinata, violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c.) in relazione all' art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 violazione dell'obbligo di contraddittorio" (v. pagina n. 9 del ricorso), segnalando che sia nel ricorso introduttivo (a pagina n. 4) che nell'atto di appello (a pagina n. 7) era stata dedotta la nullità delle iscrizioni ipotecarie non precedute da un preavviso recante l'invito a fornire delucidazioni.

8. Con la quarta doglianza il A.A. ha denunciato "la nullità della sentenza ai sensi dell' art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c. per carenza assoluta di motivazione in contrasto con il D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2 n. 4 e/o, in via subordinata, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell' art. 306, comma 1, n. 5 c.p.c. e/o in via subordinata, violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c.), nonchè la "violazione o falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) in relazione agli artt. 137 , 138 , 139 e 140 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 8 e dell' art. 2697 c.c. sulla questione della mancanza e/o nullità della notifica al A.A. delle cartelle di pagamento che costituiscono il titolo in forza del quale sono state iscritte le due ipoteche impugnate" (v. pagine nn. 10 ed 11 del ricorso).

L'istante ha rappresentato che il Concessionario non aveva fornito documentazione idonea a provare la valida notifica delle cartelle di pagamento e che i giudici di merito non avevano esaminato le doglianze mosse dal ricorrente, ribadendo nel merito le contestazioni rivolte contro le notifiche di due cartelle di pagamento.

9. Con il quinto ed ultimo motivo di impugnazione l'istante ha dedotto, in relazione all' art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c. , la violazione o falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c. "(omessa pronuncia del giudice dell'appello)" e/o, in via subordinata, l'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell' art. 306, comma 1, n. 5 c.p.c. " e/o, in via subordinata, "la nullità della sentenza ai sensi dell' art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c. per carenza assoluta di motivazione in contrasto con il D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2 n. 4 , sulla questione della prescrizione eccepita dal A.A." (cfr. pagine nn. 13 e 14 del ricorso).

10. Va innanzitutto dato conto del perdurante "ius postulandi" del difensore della controricorrente.

Va chiarito che il suindicato controricorso è stato presentato da (—) Spa e tanto ha giustificato la sua menzione nell'epigrafe della sentenza, giacchè "la provenienza dell'atto introduttivo del giudizio non può essere attribuita ad una parte diversa da quella alla quale esso è intestato e che lo ha formato e sottoscritto per il tramite del difensore a cui ha rilasciato la procura" (così, Cass., Sez. 1 civ., 9 dicembre 2021, n. 39173 ).

Nondimeno, non può farsi a meno di osservare che successivamente alla data del 1 luglio 2017, epoca di scioglimento ed estinzione della menzionata società di riscossione, non ha fatto seguito la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale nuovo ente pubblico economico strumentale dell'Agenzia delle Entrate, previsto dal decreto L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1 , che è subentrata ex lege, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali già pendenti in capo ad (Omissis) Spa , nel segno di una fattispecie estintiva che ha interessato la precedente società che gestiva l'attività di riscossione, riconducibile ad una successione in universum ius, sebbene con la peculiarità di un "trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all'attività della riscossione" (cfr. Cass., Sez. U, civ., 9 marzo 2021, n. 15911 ).

Tuttavia, per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l' art. 85 c.p.c. ), l'estinzione dell'agente della riscossione Equitalia e la successione ad essa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1 , conv. con modif. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 , non hanno privato il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello "ius postulandi" sino alla sua sostituzione (cfr. Cass., Sez. V civ., 3 febbraio 2020, n. 3312 ), che nella specie non è avvenuta.

11. Va ancora preliminarmente osservato che la Corte ritiene ammissibile il ricorso in esame, benchè articolato attraverso la proposizione di motivi cd. misti e cioè qualificati dal fatto che le censure sono state articolate riconducendo il vizio della sentenza impugnata sotto molteplici paradigmi previsti dall' art. 360 c.p.c. , in quanto la sua formulazione permette di cogliere le doglianze prospettate, onde consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. sul principio Cass., Sez. U. civ., 6 maggio 2015, n. 9100 e Cass., Sez. VI-III civ., 17 marzo 2017, n. 7009 ; Cass., Sez. II civ., 28 marzi 2018, n. 26790 e Cass., Sez, I civ., 9 dicembre 2021, n. 39169 ).

12. Tanto chiarito il ricorso risulta fondato nel suo primo, assorbente, motivo.

Il Giudice regionale, dopo aver premesso che i primi giudici rigettavo il ricorso del ricorrente "perchè dalla documentazione prodotta dal Concessionario, risultava regolare la notifica delle cartelle relative alle iscrizioni ipotecarie" e dopo aver precisato che l'appellante censurava la pronuncia impugnata, ponendo in evidenza che "per molte cartelle indicate nell'estratto di ruolo depositato non era stata prodotta alcuna prova della relativa notifica, e che, quanto a quelle notificate a C.C. (all'epoca residente a (—)) egli (residente in (—)) non era convivente con la stessa", ha così motivato: "la sentenza impugnata è condivisa dal Collegio; anche perchè dalla documentazione prodotta dal concessionario risultano in effetti le date delle notifiche della cartelle di pagamento" (così nella sentenza impugnata priva di numerazione).

13. Ebbene, non occorrono soverchie riflessioni per ritenere che tale motivazione sia del tutto apparente.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte si è in presenza di una motivazione apparente allorchè la stessa "pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice…., così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dalla Cost., art. 111, comma 6 " (Vedi Cass. 13248 del 2020)" (così, da ultimo, tra le tante, Cass., Sez. V civ., 8 aprile 2022, n. 11473 e, nello stesso senso, Cass., Sez. VI-I civ., 28 gennaio 2022, n. 6758 ).

Detta anomalia motivazionale "implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057; Sez. 6 -5, 7 aprile 2017 n. 9097 ; Sez. U 3 novembre 2016 n. 22232 ; Sez. U 5 agosto 2016 n. 16599 ; Sez. U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 dei 2009)… deducibile in sede di legittimità ai sensi dell' art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. " (Vedi Cass. n. 22598 del 2018)" (così sempre Cass., Sez. V civ., 8 aprile 2022, n. 11473 citata). 14. Ciò posto, nella fattispecie in rassegna la suindicata "motivazione" si limita ad esprimere un "verdetto" finale, privo di ogni indicazione circa le notifiche esaminate, il loro collegamento con le cartelle impugnate, con quelle considerate dall'Agenzia delle Entrate nell'appello e con quelle prodotte dall'agente della riscossione, ed omette, altresì, ogni rappresentazione in ordine alle modalità con cui le notifiche sono state eseguite ed in merito alle ragioni per le quali sono state ritenute regolarmente eseguite.

Risultano, in tal modo, non esplicitati gli elementi da cui la Commissione ha tratto il proprio convincimento, il che preclude ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento eseguito, il che integra la (implicitamente) dedotta nullità (cfr. ancora Cass., Sez. V civ. 8 aprile 2022, n. 11473 , che richiama al riguardo Cass., Sez. VI-V civ., 7 aprile 2017, n. 9105 e Cass., Sez. L. , 5 agosto 2.019, n. 20921), la quale va ricondotta – come detto – al paradigma di cui all' art. 360, comma 1, num. 4, c.p.c. (e non a quello di cui all' art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c. pure indicato nel ricorso).

15. Alla stregua di tali complessive riflessioni il ricorso va accolto nel suo primo motivo e la decisione assorbe l'esame delle restanti censure.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perchè rinnovi la motivazione della sentenza, tenendo conto dei contenuti dei motivi di gravame (da riepilogare) e rappresentando le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2023

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