Cassazione, sentenza n. 5423 del 21/02/2023
Sentenza n. 5423 del 21/02/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 5423
- Data
- 21/02/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente aveva impugnato una cartella TARSU relativa a uffici e magazzini, contestando l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e la mancata gestione comunale; il giudice regionale aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario. Prima dell’adunanza in Cassazione è stata depositata una rinuncia rituale, sottoscritta dal difensore munito di procura specifica. Poiché la rinuncia produce l’estinzione anche senza accettazione delle controparti, rimaste intimate, la Corte ha dichiarato estinto il procedimento, senza statuire sulle spese né applicare l’ulteriore contributo unificato.
Testo della pronuncia
La "Stante Srl " ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 13 luglio 2015 n. 6979/28/2015, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella di pagamento per la TARSU relativa all'anno (—), con riferimento ad immobile detenuto a titolo di locazione in (—) (di cui mq. 280 adibiti ad ufficio e mq. 4.900 adibiti a magazzino per lo stoccaggio di merci), ha accolto l'appello proposto dal Comune di Marcianise (CE) nei confronti della medesima e dell'"Equitalia Sud Spa " avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta il 23 maggio 2014 n. 3659/01/2014, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure, dichiarando l'inammissibilità del ricorso originario, sul rilievo: a) che la contribuente non aveva provato il mancato svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani; b) che la contribuente non aveva mai presentato alcuna denuncia in ordine alla produzione di rifiuti speciali pericolosi; c) che i rifiuti speciali non pericolosi erano stati assimilati a quelli urbani con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. Il ricorso è affidato a quattro motivi. Il Comune di Marcianise (CE) e l'"Equitalia Sud Spa " sono rimasti intimati. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso. La "Stante Srl " ha depositato memoria. In prossimità dell'adunanza camerale, la "Stante Srl " ha depositato rinuncia al ricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , per non essere stata rilevata dal giudice di secondo grado l'inammissibilità dell'appello proposto dall'ente impositore, che era stato sottoscritto da un dirigente sprovvisto del potere di legale rappresentanza, senza l'assistenza tecnica di un difensore, ancorchè il valore della controversia fosse superiore ad Euro 2.582,28.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 , del D.Lgs. 26 gennaio 2008, (n. 4), art. 2 , del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 7 , come modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 23, comma 1, lett. e , del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 195 e 238 in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la contribuente produceva rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani in base alla Delib. adottata dal Consiglio Comunale il 23 luglio 1998, n. 85 (senza la previsione di un limite quantitativo), per cui essa non poteva beneficiare dell'esenzione/esclusione da TARSU in carenza di preventiva dichiarazione sulla produzione esclusiva di rifiuti pericolosi.
3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del principio comunitario "chi inquina paga" ( Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 5 aprile 2006 n. 2006/12/CE e del 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE ), in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , per essere stato documentato dalla contribuente il recupero dei rifiuti speciali mediante azienda specializzata in tale settore.
4. Con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento per violazione dell' art. 112 c.p.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che nessuna prova era stata fornita dalla contribuente sul mancato svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali, là dove la prova dello svolgimento del prelievo e dell'avvio a recupero dei rifiuti speciali doveva essere fornita dall'ente impositore mediante la produzione di convenzione all'uopo stipulata tra le parti (ma non mediante la produzione di una dichiarazione resa da un suo dirigente).
RAGIONI DELLA DECISIONE. 1. La rinuncia al ricorso è rituale perchè è intervenuta prima dell'adunanza camerale ( art. 390 c.p.c. , comma 2) , è stata sottoscritta dal difensore munito di specifica procura e non è stata notificata alle controparti intimate ( art. 390 c.p.c. , comma 3) .
Pertanto, si deve dichiarare l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.
2. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 5", 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5 ", 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5 ", 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5", 14 aprile 2022, n. 12131 ).
3. Per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell' art. 391 c.p.c. , comma 2 , secondo il quale "il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese", deve essere coordinato con l' art. 92 c.p.c. , comma 2 , (nonchè con il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2) , essendo, comunque, consentita la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali.
Nella specie, quindi, considerando che le controparti sono rimaste intimate, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali.
4. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , quale inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 , circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (Cass., Sez. 6-5, 30 settembre 2015, n. 19560 ; Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485 ; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140 ; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6400 ; Cass., Sez. 5, 22 marzo 2022, n. 9200 ; Cass., Sez. 5, 7 giugno 2022, n. 19559 ).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2023
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