Cassazione, sentenza n. 6419 del 03/03/2023
Sentenza n. 6419 del 03/03/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 6419
- Data
- 03/03/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il ricorrente chiedeva la revocazione di una precedente pronuncia sulla cartella per IRES, IRAP e IVA, sostenendo che l’accertamento riguardasse soltanto la società e che la Corte avesse inoltre trascurato un giudicato prodotto in appello. La Cassazione ha escluso l’errore revocatorio: la responsabilità personale era già stata oggetto di controversia ed era ormai coperta dal giudicato formatosi sulla relativa sentenza, mentre l’attestazione dell’altro giudicato era stata depositata soltanto in cassazione. Poiché nessuna censura individuava un errore di fatto decisivo e non controverso, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Testo della pronuncia
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denunzia l'erroneità della sentenza impugnata, in quanto fondata su di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa, ex art. 395 c.p.c. , n. 4, in relazione all' art. 391 bis c.p.c. .
Secondo il ricorrente la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che l'avviso di accertamento posto a base della cartella di pagamento si riferisse alla persona del ricorrente e non esclusivamente alla società Aeffemedia Srl .
Invero, l'avviso di accertamento si riferiva alle maggiori Ires, Irap ed Iva dovute dalla società, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2006.
Tale avviso di accertamento era stato notificato ad B.B. e A.A., in qualità di amministratori di fatto della società, tanto che l'impugnazione proposta da questi ultimi aveva riguardato unicamente il profilo della notifica dell'avviso di accertamento, ai fini di escluderne la validità nei confronti della società, che non aveva avuto la notifica dell'atto impositivo a mezzo del proprio rappresentate legale.
La decisione impugnata in revocazione, secondo il ricorrente, si fonderebbe sull'erronea supposizione che l'avviso di accertamento fosse stato emanato congiuntamente nei confronti della società e dei soci ed amministratori di fatto, mentre questi ultimi non erano destinatari della pretesa fiscale relativa alle imposte dovute dalla società.
Tale assunto sarebbe stato riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 34170/2019, che, nell'ambito del processo di impugnazione dell'avviso di accertamento da parte di B.B., aveva riconosciuto che quest'ultimo non poteva rispondere dei debiti tributari della società in qualità di socio, nè poteva subire le sanzioni in qualità di amministratore di fatto, perchè sia i debiti che le sanzioni ricadevano unicamente sulla società.
1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia l'erroneità della sentenza impugnata, in quanto fondata su di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa, ex art. 395 c.p.c. , n. 4, in relazione all' art. 391 bis c.p.c. .
Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l'eccezione di giudicato, formatosi nel giudizio di impugnazione di una precedente cartella di pagamento del tutto analoga a quella in oggetto, sostenendo il divieto, nel giudizio di legittimità, di allegazione di nuova documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza, divenuta definitiva nel corso del precedente grado di giudizio.
Il ricorrente ritiene, dunque, che la Corte non si sarebbe avveduta del fatto che il contribuente aveva prodotto la sentenza, di cui invocava l'efficacia di giudicato, nel giudizio di appello, manifestando in tal modo la sua volontà inequivoca di avvalersene.
2.1. Il primo motivo è inammissibile.
La Corte di Cassazione ha, infatti, ritenuto che fossero inammissibili le doglianze del contribuente che riguardavano l'avviso di accertamento propedeutico e non i vizi propri della cartella.
Ciò in quanto la cartella di pagamento impugnata si riferiva all'avviso di accertamento n. (Omissis) per l'anno di imposta 2006, intestato alla società Aeffemedia s.r.l ed ai fratelli C.C. in qualità di amministratori di fatto.
Entrambi gli amministratori avevano impugnato l'avviso di accertamento dal quale scaturiva la cartella e la C.t.p. di Napoli aveva rigettato i ricorsi, con sentenze confermate dalla C.t.r. della Campania, che rigettava gli appelli dei fratelli C.C. con sentenze 639/49/2015 (per B.B.) e 1637/49/15 (per A.A.).
Solo B.B. aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, accolto dalla Corte.
A.A., invece, non aveva impugnato la sentenza di appello, che era diventata definitiva.
Il ruolo e la cartella, oggetto del presente giudizio, prendono origine e fondamento dalle sentenze della C.t.r. della Campania, favorevoli all'Agenzia, ed inerenti all'avviso di accertamento per l'anno 2006, intestato alla società AEFFEMEDIA Srl ed ai ricorrenti in qualità di amministratori di fatto e coobbligati solidali.
Pertanto, sia la C.t.r. della Campania, sia questa Corte, con la sentenza oggetto del presente ricorso, hanno ritenuto inammissibili le doglianze del contribuente in relazione al titolo della sua responsabilità, non più in discussione con il passaggio in giudicato della sentenza di appello a lui sfavorevole.
Diventa, dunque, irrilevante ogni doglianza relativa all'erronea interpretazione dell'atto impositivo, dovendosi ricollegare l'emissione della cartella di pagamento alla sentenza di appello emessa nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento e sfavorevole al ricorrente.
Non ricorrono nella specie i requisiti richiesti per la revocazione, poichè l'errore dedotto dal ricorrente non sarebbe rilevante ai fini della decisione e, comunque, si riferiva ad una questione controversa, già oggetto di esame da parte dei giudici di appello e, successivamente, della Cassazione.
Invero, "ai sensi dell' art. 395 c.p.c. , n. 4, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall' art. 391-bis c.p.c. , rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice" (Cass. n. 9527/2019).
2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.
Invero, nella sentenza impugnata per revocazione si afferma che il giudicato dedotto dal ricorrente si era formato prima della pronuncia della sentenza di appello, pertanto non poteva essere eccepito per la prima volta nel giudizio di cassazione, stante il divieto di cui all' art. 372 c.p.c. .
Inoltre, la Corte rileva che il divieto dell'art. 372 citato preclude anche l'allegazione per la prima volta in cassazione della nuova documentazione, attestante il passaggio in giudicato della sentenza.
Pertanto, il motivo di revocazione, come formulato, non denunzia un errore di fatto revocatorio, in quanto il ricorrente, che afferma di aver prodotto la sentenza, di cui invoca l'efficacia vincolante, già nel corso del giudizio di appello, non ha contestato di aver depositato l'attestazione del passaggio in giudicato per la prima volta nel giudizio di cassazione.
La mancata produzione dell'attestazione del passaggio in giudicato nel giudizio di appello aveva reso impossibile il rilievo (d'ufficio o su eccezione) dell'eventuale giudicato da parte del giudice di seconde cure, in quanto non ve ne era l'evidenza negli atti di causa; inoltre, l'eccezione di giudicato non poteva essere sollevata tardivamente nel giudizio di legittimità, sulla base della documentazione prodotta per la prima volta in cassazione.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 18.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
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