Cassazione, sentenza n. 7900 del 17/03/2023
Sentenza n. 7900 del 17/03/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7900
- Data
- 17/03/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società cessionaria di un ramo d’azienda contestava la propria responsabilità solidale per sanzioni relative all’omessa dichiarazione del sostituto d’imposta e al mancato versamento di ritenute della cedente, invocando il certificato fiscale liberatorio e la preventiva escussione. La Cassazione ha rilevato che l’accertata natura fraudolenta della cessione escludeva entrambe le limitazioni, mentre la contestazione di tale frode era inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Ha inoltre ricondotto alla cessionaria l’obbligo dichiarativo del modello 770 e ha rigettato il ricorso.
Testo della pronuncia
La controversia riguarda l'impugnazione del provvedimento di irrogazione delle sanzioni per omessa dichiarazione di sostituto di imposta (Mod. 770/09) e mancato versamento delle ritenute fiscali per il periodo di imposta 2008, emanato nei confronti di Kinetica Sardegna Srl , in qualità di responsabile in solido con la (Omissis) Srl , in fallimento, che in data 3/12/2008 le aveva conferito un ramo di azienda.
2. La CTP di Cagliari respinse la domanda con sentenza (n. 1234/2014) confermata dalla CTR della Sardegna, la quale ha disatteso l'appello della società.
3. La contribuente ricorre, con quattro motivi, illustrati con una memoria, per la cassazione della sentenza di appello; l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso ("1) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, commi 1 , 2 , 3 e 5-bis , e dell' art. 2560 c.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 "), si censura la sentenza impugnata che non ha rilevato che non si poteva configurare la responsabilità solidale della cessionaria per le obbligazioni tributarie della cedente in quanto il certificato rilasciato dall'amministrazione finanziaria, in data 26/01/2009, alla stessa cessionaria, che ne aveva fatta richiesta il 5/12/2008, nulla evidenziava in merito all'omesso versamento delle ritenute, donde la sua efficacia liberatoria, a norma dell'art. 14, comma 3.
2. Con il secondo motivo ("2) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, comma 1 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 – Violazione dell'obbligo della preventiva escussione del cedente"), si censura la sentenza impugnata che, valorizzando la circostanza che la (Omissis) era stata dichiarata fallita (in data 20/09/2010), ha giustificato il comportamento dell'ufficio, anzichè rilevarne l'illegittimità dovuta al fatto che quest'ultimo, disattendendo il principio di sussidiarietà e il beneficium excussionis, ha agito direttamente nei confronti della cessionaria, senza avere prima svolto alcuna azione nei confronti della debitrice principale/cedente.
3. Con il terzo motivo ("3) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, commi 4 e 5 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 – Assenza di frode ai creditori. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 "), sulla premessa che la CTR ha aderito alla decisione di primo grado, in punto di ravvisata frode ai creditori, basata sulla mera considerazione che l'amministratore della casa di cura dichiarata fallita era anche presidente e componente del CdA di Kinetica, si censura la sentenza impugnata che non ha esaminato la documentazione offerta dalla contribuente idonea a dimostrare che gli elementi addotti dall'ufficio non erano sufficienti a configurazione una frode in danno ai creditori.
4. Con il quarto motivo ("4) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23 , e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1 , in combinato disposto con il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) "), si censura la sentenza impugnata che non ha rilevato che, in rapporto alla cronologia della vicenda, la responsabilità della cessionaria era limitata al periodo di imposta 2008 (anno del trasferimento dell'azienda) e ai due anni precedenti (2006 e 2007), e non poteva essere estesa al 2009, anno nel quale scadeva (specificamente il 31 luglio) l'obbligo della cedente di presentare, in qualità di sostituto d'imposta, la dichiarazione Mod. 770/2009.
5. Il terzo motivo, il cui esame è prioritario, è inammissibile.
6. A causa del generico, cumulativo riferimento da un lato alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dall'altro all'omesso esame di un fatto decisivo, le censure risultano "coacervate" ben oltre i limiti stabiliti dalle Sezioni unite (Cass. Sez. U. 06/05/2015, n. 9100 ). In relazione al parametro del n. 5, dell'art. 360, inoltre, si deve dare continuità all'orientamento di questa Corte (ex multis Cass. 13/01/2017, n. 743 ; 14/12/2018, n. 32436 ; 14/12/2018, n. 32437 ) per il quale "(n)ell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall' art. 348-ter c.p.c. , comma 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2 , conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 , ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all' art. 360 c.p.c. , n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse." ( Cass. 22/12/2016, n. 26774 ; in senso conforme: Cass. Sez. U., 21/09/2018, n. 22430 ). Nella specie, la doglianza è inammissibile dato che le decisioni dei gradi di merito, entrambe di rigetto (c.d. "doppia conforme"), si fondano sulle medesime ragioni di fatto e pervengono entrambe alla conclusione che la cessione del ramo di azienda sia avvenuta in frode ai creditori e che quindi non fosse soggetta alle limitazioni di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14 . Da un altro punto di vista, infine, il motivo è inammissibile perchè, in sostanza, sollecita la Corte a rinnovare l'accertamento di fatto che è già stato insindacabilmente compiuto dal giudice di merito. Al riguardo, questa Corte ha reiteratamente affermato che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento di fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione ( Cass. 7/04/2017, n. 9097 ; 07/03/2018, n. 5355 ; 20/11/2020, n. 26480 ).
7. Il primo e il secondo motivo non sono fondati.
8. L'inammissibilità del terzo motivo, che comporta il definitivo accertamento del carattere fraudolento della cessione, fa sì che, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, comma 4 , la responsabilità del cessionario non sia soggetta alle limitazioni previste nello stesso articolo, quali il beneficio di preventiva escussione del cedente (comma 1) e l'efficacia liberatoria della certificazione dell'ufficio (comma 3).
9. Il quarto motivo non è fondato.
Sulla premessa che la dichiarazione del sostituto di imposta ha natura ricognitiva dell'assolvimento degli obblighi (effettuazione delle ritenute e loro versamento il 16 del mese successivo) nascenti, mese per mese, in capo al dichiarante, è chiaro che l'obbligazione formale di presentare (nel 2009) la dichiarazione Mod. 770/2009 era a carico della ricorrente/cessionaria, per la solidarietà con la cedente (ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, comma 1 ,) per le ritenute e/o i versamenti omessi da quest'ultima come sostituto d'imposta.
10. Ne consegue il rigetto del ricorso.
11. Le spese del giudizio di legittimità sono liquidate in dispositivo secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 8.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
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