Cassazione, sentenza n. 7998 del 20/03/2023

Sentenza n. 7998 del 20/03/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
7998
Data
20/03/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie tributarie e ha chiesto la sospensione del processo pendente in Cassazione. La Corte rileva che la disciplina applicabile consente di definire le liti nelle quali è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, su apposita richiesta, impone la sospensione fino al termine previsto per depositare domanda e prova del pagamento. L’istanza è stata accolta: il processo è sospeso sino al 10 luglio 2023 e la causa rinviata a nuovo ruolo.

Testo della pronuncia

Va preliminarmente rilevato che il contribuente ha depositato istanza con la quale, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata delle liti fiscali, ha chiesto, a norma della L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 197 , di disporre la sospensione del processo sino al 10 luglio 2023.

La L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 186 , stabilisce che "Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia".

Inoltre, la L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 197 , prevede che "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata".

Sulla base delle disposizioni innanzi richiamate l'istanza di sospensione del processo avanzata dal contribuente deve essere quindi accolta. Il processo va dunque sospeso sino al 10 luglio 2023 e la causa rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte sospende il processo sino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo.

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