Cassazione, sentenza n. 8090 del 21/03/2023
Sentenza n. 8090 del 21/03/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8090
- Data
- 21/03/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite verteva su una cartella di 454,76 euro relativa a contributi consortili del 2009, annullata dalla CTR per insufficiente motivazione. La Cassazione non ha esaminato nel merito le censure del consorzio, poiché il carico, affidato all’agente della riscossione entro il 2010 e inferiore a mille euro, era stato automaticamente annullato dalla disciplina sopravvenuta sullo stralcio dei piccoli debiti. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, precisando che tale esito non preclude in astratto il rimborso di quanto eventualmente versato, e ha compensato integralmente le spese.
Testo della pronuncia
La "Il Boschetto di Cioni Pierluigi & C. Sas " proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze avverso una cartella con la quale era stato loro richiesto il pagamento dei contributi consortili dovuti per l'anno 2009.
2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, ritenendo che l'obbligo di contribuzione nascesse dall'inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza, nonchè dall'avvenuta elaborazione del piano di classifica degli stessi e del conseguente indice di contribuenza.
3. Sull'appello della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale Toscana accoglieva il gravame, evidenziando che, al fine di assolvere l'obbligo motivazionale, il consorzio avrebbe dovuto allegare alle cartelle la documentazione relativa alla realizzazione delle opere, i parametri adottati per il calcolo del contributo, un piano di riparto annuale dei lavori, con la specifica indicazione dei benefici goduti da ogni immobile, nonchè un elenco dei contribuenti, dei benefici goduti da ciascuno di essi e di quanto versato dagli altri obbligati, e che la carenza di un'adeguata motivazione nelle cartelle (avuto particolare riguardo agli indici per il calcolo del contributo) comportava la nullità delle stesse.
4. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Consorzio 3 Medio Valdarno (già Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente della Toscana centrale), sulla base di sette motivi. La "Il Boschetto di Cioni Pierluigi & C. Sas " ha resistito con controricorso. In prossimità dell'udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4) , per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla sua eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente per omessa impugnazione degli atti generali (piano di classifica, statuto del consorzio e perimetro di contribuenza) in relazione ai quali il contributo di bonifico richiesto era stato individuato e calcolato.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la "violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3 ", con riferimento all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) , per aver la CTR accolto il gravame proposto dalla contribuente ritenendo che le cartelle impugnate fossero carenti di motivazione.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la "violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3 ", con riferimento all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) , per aver la CTR ritenuto che le cartelle impugnate fossero carenti di motivazione, nonostante i dati richiesti fossero stati inseriti nelle cartelle per relationem agli atti generali da cui discendeva la pretesa tributaria.
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione di un punto decisivo della controversia, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5) , per aver la CTR dapprima affermato che sarebbe stato eccessivo richiedere al consorzio di esplicitare il beneficio conseguito da ciascun immobile e poi ritenuto che lo stesso consorzio avrebbe dovuto comunque allegare alle cartelle il piano annuale di riparto dei lavori "con la specifica indicazione del o dei benefici goduti da ogni immobile".
5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell' art. 2697 c.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) , per aver la CTR ritenuto che spettasse ad esso consorzio dimostrare la sussistenza del beneficio arrecato agli immobili dei privati derivati dall'attività consortile, nonostante l'avvenuta produzione in giudizio del piano di classifica e del perimetro di contribuenza.
6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce la "violazione e/o falsa applicazione della L. Regione Toscana n. 34 del 1994, art. 16 ", in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) , per aver la CTR ritenuto che le spese sostenute "per il mero mantenimento della macchina amministrativa e burocratica del consorzio" non dovrebbero essere calcolate ai fini della determinazione del contributo di bonifica.
7. Con il settimo motivo il ricorrente denunzia la "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 657 , 860 e 862 c.c. , R.D. n. 215 del 1933, art. 5 , L.R. Toscana n. 34 del 1994, artt. 4 e 2 , 3, 4, 15 e 16", in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) , per aver la CTR ritenuto che il contributo di bonifica dovesse essere determinato in funzione degli specifici interventi realizzati sui singoli immobili.
8. Con memoria del 20 febbraio 2023 il Procuratore Generale, premesso che la controricorrente aveva dedotto, senza essere stata smentita, che in data 17 novembre 2010 Equitalia Cerit Spa le aveva notificato la cartella di pagamento n. (Omissis), per il cui tramite il Consorzio 3 Medio Valdarno aveva avanzato la pretesa del contributo consortile per l'anno 2009 dell'ammontare di Euro 454,76, confermato pure dal Consorzio in ricorso nella quantificazione del valore della controversia ai fini del contributo unificato, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 4, comma 1 , convertito nella L. n. 136 del 2018 , secondo cui: "I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati".
9. Per quanto vi sia un contrasto all'interno di questa Corte tra l'indirizzo ( Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11817 del 18/06/2020 ) il quale ritiene che "In tema di definizione agevolata delle controversie mediante cd. "pace fiscale", ai fini dell'annullamento, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 4, comma 1 , conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 , dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di mille Euro di valore del debito è riferito al "singolo carico affidato", per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo, e cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicchè vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille Euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella." e quello ( Cass., Sez. L, Ordinanza n. 20254 del 15/07/2021 ) il quale sostiene che "Ai fini dell'annullamento, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 4, comma 1 , conv., con modif., dalla L. n. 136 del 2018 , dei debiti contributivi la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di valore del debito (mille Euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei.", non è revocabile in dubbio che, nel caso di specie, le singole cartelle di pagamento, affidate all'agente di riscossione tra l'1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010, abbiano ciascuna un valore inferiore a mille Euro (comprensive di accessori).
9.1. Orbene, in pendenza di giudizio, è stato emanato il D.L. n. 119 del 2018 , conv. con modif. in L. n. 136 del 2018 (cd. decreto fiscale 2019), che prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l'importo di Euro 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010.
La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perchè l'annullamento è automatico. In particolare, il comma 1 dell'art. 4 D.L. cit. ha stabilito che: "i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili…". D.L. n. 34 del 2019, art. 16-quater conv. con modif. in L. n. 58 del 2019 , ha poi aggiunto che "Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione". Per quanto riguarda l'ambito operativo, il successivo comma 4 del medesimo articolo ha espressamente escluso l'annullamento ex lege dei crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali dell'UE, l'IVA all'importazione, il recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall'UE ovvero da condanne della Corte dei conti ed anche le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna. Tre sono i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale; 2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; 3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione.
Pertanto, lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui: a) il carico (inteso come singola partita di ruolo) o la cartella (a seconda dell'indirizzo cui si intenda aderire) risulta affidato dall'ente impositore all'agente della riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010; b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di Euro 1000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi).
Nel caso di specie, la cartella di pagamento risulta notificata da Equitalia Cerit Spa in data 17 novembre 2010, con riferimento all'anno d'imposta 2009, e si riferisce ad un importo dovuto di Euro 454,76.
10. Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa correlata alla cartella impugnata, riguardando un debito della contribuente annullata ex lege.
Nè, in senso ostativo, potrebbe valorizzarsi quanto dedotto dalla contribuente, secondo cui la stessa, in pendenza di giudizio (e, precisamente, dopo la sentenza di prime cure sfavorevole, ha provveduto al pagamento dell'intero carico iscritto a ruolo per i titoli di cui si controverte (contributi di bonifica, per l'anno 2009, dell'importo complessivo pari ad Euro 454,76) e l'importo in questione non le sarebbe mai stato restituito dal Consorzio, sicchè avrebbe interesse a che codesta Suprema Corte di Cassazione si pronunciasse in merito al ricorso ex adverso interposto rigettandolo.
Invero, la declaratoria di cessazione della materia del contendere non preclude in astratto, in presenza dei presupposti di legge. il diritto al rimborso di quanto versato.
Sussistono giusti motivi, rappresentati dall'intervenuto annullamento della cartella sulla base di un sopravvenuto intervento legislativo, per compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

