Cassazione, sentenza n. 8678 del 27/03/2023
Sentenza n. 8678 del 27/03/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8678
- Data
- 27/03/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento recuperava IRES, IRAP e IVA, disconoscendo tra l’altro la non imponibilità di cessioni intracomunitarie, mentre entrambi i giudici di merito avevano accolto le ragioni della contribuente. La Cassazione ha giudicato apparente la motivazione d’appello, incapace di identificare le operazioni e il percorso valutativo, e ha rilevato che la non imponibilità richiede un cessionario soggetto passivo in uno Stato membro, requisito non considerato rispetto alla società priva di valido numero IVA. Accolti il primo e il terzo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio.
Testo della pronuncia
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata veniva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 118/3/13 della Commissione tributaria provinciale di Potenza, la quale a sua volta aveva accolto il ricorso introduttivo proposto dalla società STEP ONE Srl Unipersonale, già Daramic Srl Italia, avente ad oggetto l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate recuperavano maggiore imposizione IRES, IRAP e IVA relativamente all'anno di imposta 2007.
2. Le riprese, in particolare per quanto riguarda l'IVA, concernevano operazioni intrattenute dalla contribuente con soggetti passivi operativi in Stati membri UE, tra cui la società di diritto Spa gnolo appartenente al medesimo gruppo Daramic Srl ES. In relazione a tali operazioni l'Amministrazione finanziaria disconosceva la loro non imponibilità e le assoggettava ad aliquota IVA ordinaria.
3. Il giudice di prime cure riteneva, quanto alle contestate cessioni infracomunitarie, che si fossero verificate le condizioni di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 41, comma 1 e, dunque, fossero effettivamente non imponibili ai fini IVA per il cedente, decisione integralmente confermata dal giudice d'appello.
4. Avverso la sentenza della CTR l'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui replica la contribuente con controricorso.
Motivi della decisione
5. Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c. , n. 4 per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione o, comunque, motivazione irriducibilmente contraddittoria, perplessa e obiettivamente incomprensibile con riferimento alla statuizione circa il recupero IVA sulle operazioni infracomunitarie.
5.1. Il terzo motivo, in riferimento all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 41 , 46 e 50 convertito in L. n. 427 del 1993 , e art. 2697 c.c. per non aver la CTR correttamente sussunto la fattispecie concreta nella disciplina delle operazioni di cessione infracomunitaria non imponibile ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 41 avendo mancato di confrontarsi con il dato pacifico secondo cui il cessionario di gran parte delle operazioni contestate non era soggetto passivo di imposta in alcuno Stato membro UE. 6. I due motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. Il capo della sentenza oggetto della prima censura è il seguente: "l'accertamento notificato al contribuente che per relationem si richiama ad un processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle Dogane di Potenza non consegnata alla parte, nasce da un evidente errore concettuale relativamente alla disciplina in materia IVA oltre che da un'errata interpretazione del negozio posto in essere dalla società. Infatti, l'operazione contestata dai verificatori sottende in realtà una fattispecie contrattuale piuttosto frequente nella prassi internazionale" (cfr. p.2 sentenza). Tale ragionamento non permette in alcun modo di identificare la fattispecie concreta e non costituisce un riconoscibile percorso di qualificazione della stessa, e del resto l'Agenzia ha in ricorso (cfr. p.22 dello stesso, nota 2) efficacemente dimostrato non essere neppure rispondente al caso in esame l'affermazione della CTR secondo cui il p.v.c. richiamato nell'avviso di accertamento non è stato consegnato alla società contribuente ("è stato consegnato il giorno 30/10/2007").
7. L'unico riferimento individualizzante il quadro probatorio sembra essere quello – oggetto della terza censura – alla "mancata identificazione del codice identificato estero in presenza di tutte le altre condizioni per usufruire dell'esenzione di imposta prevista dal D.L. n. 331 del 1993, art. 41 " (cfr. p.3 sentenza). Tuttavia, esso si rivela anch'esso un mero simulacro di motivazione che conduce anche ad una falsa applicazione di legge perchè, al di là dell'involuto linguaggio usato, il riferimento è innanzitutto troppo generico e secco per assurgere ad accertamento fattuale idoneo a sorreggere da solo un complessivo iter decisionale, il quale, come sopra visto, dovrebbe coprire una serie di operazioni infra-comunitarie e in parte anche infra-gruppo, prendendo posizione sul piano dell'inerenza dei costi e della stessa esistenza delle operazioni economiche sottostanti.
7.1. In secondo luogo, sussiste il vizio di falsa applicazione del citato art. 41 denunciato dal terzo motivo anche perchè la CTR non tiene conto del fatto che ai fini della sussistenza di una operazione infraco-munitaria non imponibile nel rispetto del disposto suddetto, è necessario che il cessionario sia un soggetto passivo d'imposta in uno stato membro UE. Orbene, non è contestata la circostanza secondo cui la società Spa gnola DARAMIC Srl ES, una delle cessionarie nei confronti della quale la STEP ONE Srl ha fatturato nel periodo di imposta in contestazione senza assoggettare le operazioni ad IVA, per un imponibile complessivamente pari ad Euro 3.501.761,14, pacificamente non aveva assegnato neppure un "VAT number" valido, nè era stata autorizzata a porre in essere transazioni comunitarie. Tale dato non è smentito neppure dal controricorso, che pure ragiona di autofatturazione e reverse charge e, a differenza di quanto ritene la controricorrente, il fatto non può neppure ritenersi valutato dal giudice d'appello, non essendo chiaro il riferimento al "codice identificativo estero" il quale parrebbe piuttosto essere un riferimento all'identificazione della singola operazione, in ogni caso in modo assolutamente generico e non individualizzante il caso concreto.
8. L'accoglimento del primo e del terzo motivo determina l'assorbimento degli ulteriori motivi secondo, quarto e quinto, con cui viene rispettivamente dedotto il vizio motivazionale con riferimento al medesimo capo della decisione impugnata col primo mezzo, l'apparenza della motivazione e comunque il mancato rispetto del principio di corrispondenza e pronunciato, oltre che la violazione degli artt. 99 e 109 TUIR , profili tutti che investono aspetti della decisione nulla e che, pertanto, dovranno essere riesaminati dal giudice del rinvio.
9. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, in relazione ai profilo, oltre che per il regolamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo e terzo motivo ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia per i profili e per le spese alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

