Cassazione, sentenza n. 8858 del 29/03/2023
Sentenza n. 8858 del 29/03/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8858
- Data
- 29/03/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il Comune impugnava la conferma della riduzione all’85% della TARI 2015, sostenendo che l’accordo relativo alla TARSU 2006-2009 non fosse applicabile e che il servizio fosse successivamente mutato. La Cassazione ha rilevato che il giudice regionale non aveva attribuito efficacia automatica all’accordo pregresso, ma aveva accertato in fatto l’assenza di modifiche nel sistema di raccolta; le contrarie deduzioni comunali miravano a una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato, restando ferma la riduzione riconosciuta.
Testo della pronuncia
Con sentenza n. 10365/2017, depositata il 5 dicembre 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'appello proposto dal Comune di Nola, così integralmente confermando la decisione di prime cure che, – pronunciando sull'impugnazione di un avviso di pagamento relativo alla TARI dovuta dalla contribuente per l'anno 2015, – aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente rideterminando il carico impositivo dietro sua riduzione nella misura del 15% della tariffa applicata.
1.1 – Premesso che, – come già rilevato dal giudice di prime cure, – relativamente alla TARSU dovuta per gli anni dal 2006 al 2009 era stata concluso un accordo, tra l'Ente impositore e le aziende presenti nell'Interporto Campano, recante "la riduzione del tributo nella misura dell'85%", e che detto accordo era stato recepito "in una determina dirigenziale del 18 maggio 2010 (versata in atti) con la quale era stata individuata una tariffa pari al 15% di quella ordinaria.", il giudice del gravame ha rilevato che doveva ritenersi "congrua la misura del 15% già fissata dai primi giudici" in quanto non era stato "provato che, per l'anno in esame, il servizio sia stato reso dal Comune e che vi fosse stato un mutamento nel sistema di raccolta e smaltimento rifiuti inerente l'Interporto Campano rispetto agli anni 2006-2009".
2. – Il Comune di Nola ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; la Acro Texture Spa resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. – Ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , il Comune di Nola denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2013, n. 147 , deducendo, in sintesi, che, – incontestata, nella fattispecie, la sussistenza del presupposto impositivo correlato al possesso di unità immobiliari ricadenti nel territorio comunale, e detto presupposto connettendosi all'obbligatorietà del servizio reso dall'Ente impositore, così che l'applicazione del tributo conseguiva dalla mera potenzialità della sua utilizzazione e non anche da una libera scelta del contribuente, – nella fattispecie il giudice del gravame non avrebbe potuto attribuire alcun effetto all'accordo concluso nel marzo 2010, ed alla conseguente determina dirigenziale, chè l'uno e l'altra avevano riguardo (solo) alla TARSU dovuta per gli anni dal 2006 al 2009, così che avevano perso di efficacia al cessare del loro presupposto.
Soggiunge il ricorrente che, come rilevato da altre pronunce della stessa Commissione tributaria regionale, per l'annualità in contestazione (2015) il sistema di raccolta dei rifiuti era stato articolato secondo il metodo del ""porta a porta" e non mediante conferimento (in) cassonetti" così come documentato dalla prodotta documentazione (nota del responsabile di settore del 13 aprile 2016 nonchè contratto di appalto del servizio).
2. – Il motivo di ricorso, che pur prospetta profili di inammissibilità, è destituito di fondamento e va senz'altro disatteso.
3. – Il ricorso in trattazione si inserisce in un nutrito contenzioso che la Corte ha già avuto modo di esaminare in ripetute pronunce, ed alla luce di principi di diritto cui senz'altro va data continuità.
3.1 – Si è, così, statuito che:
– le riduzioni tariffarie cd. tecniche previste, in tema di TARI, dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 656 e 657 , essendo chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio e, quindi, dei costi per il suo espletamento per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta di utenti, spettano ope legis, a prescindere dalla loro previsione nel regolamento comunale e senza la necessità di una specifica e preventiva domanda, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi;
– in particolare, la riduzione tecnica tariffaria prevista, fino al 40 per cento, dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 657 , spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta di rifiuti, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona municipale, purchè abbia una significativa estensione per cui sia ragionevole configurare un omesso servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi; tale zona, – indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata (nella specie, area privata con libero accesso), che di regola non rileva a fini impositivi, – non coincide con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta più vicino arreca al più una mera difficoltà di accesso al servizio; è, altresì, irrilevante la sussistenza di ipotesi di inadempimento (e quindi di colpa) contrattuale o extracontrattuale in capo all'Amministrazione comunale, operando la riduzione tariffaria non quale risarcimento del danno da mancata raccolta, nè quale sanzione per il Comune inadempiente, bensì al diverso fine di temperare l'imposizione, entro la riduzione massima prefissata dalla legge, tenendo conto dei costi generali del servizio completo e di quelli cui è tenuto presumibilmente il cittadino per far fronte al disservizio (così Cass., 19 agosto 2020, n. 17334 cui adde, ex plurimis, Cass., 6 ottobre 2022, n. 29011 ; Cass., 23 febbraio 2022, n. 5940 ; Cass., 3 febbraio 2022, n. 3355 ; Cass., 15 novembre 2021, n. 34272 ; Cass., 22 settembre 2020, n. 19767 ).
3.2 – La Corte ha, in particolare, rimarcato che:
– l'accertamento sulle modalità di espletamento del servizio di raccolta rifiuti e, quindi, sulla spettanza, o meno, della riduzione tariffaria, e sulla sua misura, non investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di imposta, posto che sia le condizioni di erogazione del servizio sia le concrete modalità di attuazione dell'attività di raccolta, che potrebbero giustificare l'applicazione di una riduzione, costituiscono circostanze mutevoli nel tempo che richiedono di volta in volta una verifica ed un accertamento per ciascun periodo di imposta;
– alla TARI debbono ritenersi estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA;
– la TARI è, quindi, dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti;
– ciò non di meno l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta (sebbene istituito ed attivato) nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente comporta non già l'esenzione dalla tassa, bensì la sua riduzione entro i limiti di legge;
– posto, difatti, che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l'occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge, e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate;
– in materia di TARI, – così come già statuito dalla Corte in tema di Tarsu, – pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale;
– la specifica riduzione di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 657 – comportante l'applicazione della TARI in misura non superiore al 40% della tariffa, – deve ritenersi spettare per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purchè tale zona sia di significativa estensione; e, per zona, deve intendersi "un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio, un'area quindi di considerevole estensione che, in mancanza di espresse indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito individuare, ponendone come elemento costitutivo e qualificante che la stessa abbia dimensioni tali per cui l'assenza di raccolta renda impossibile la fruizione del servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi; zona che, pertanto, non potrà coincidere con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta più vicino arreca al più una mera difficoltà di accesso al servizio";
– a detti fini "non rileva, poi, che tale zona sia pubblica o privata, non essendo la natura pubblica della zona su cui insistono i locali o le aree soggette a tassazione un presupposto costitutivo dell'istituzione del servizio, salvo che eventuali limitazioni di accesso non ne impediscano di fatto l'espletamento; irrilevante anche la sussistenza di una ipotesi di inadempimento contrattuale o extracontrattuale, e quindi di un elemento soggettivo (di colpa contrattuale o extracontrattuale) che renda la mancata erogazione soggettivamente imputabile all'amministrazione comunale. La riduzione tariffaria non opera, infatti, quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti, nè quale sanzione per l'amministrazione comunale inadempiente, bensì al diverso fine di temperare l'imposizione, entro la percentuale massima già individuata dalla norma, equilibrando l'ammontare della tassa comunque pretendibile, che nella misura ordinaria tiene conto dei costi generali del servizio completo svolto nell'area municipale, con i costi che il cittadino è tenuto presumibilmente a sostenere per far fronte alla mancata raccolta, laddove il Comune non assicuri in un ambito territoriale della zona perimetrata l'intero ciclo di smaltimento, ma lo garantisca solo in parte";
– la percentuale di riduzione, così prevista, deve essere graduata tenendo conto della distanza dal punto di raccolta più vicino, e presupponendo quindi che il servizio venga svolto, ma non nella zona ove è allocato il bene oggetto di imposizione, adeguando la riduzione al peso economico della carenza, parametrato in termini chilometrici;
– in mancanza di esplicite indicazioni del regolamento comunale, – e incombendo comunque sul contribuente l'onere di allegare, dedurre e provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di una maggiore riduzione, – sarà poi compito del giudice di merito graduare ulteriormente la percentuale di riduzione applicabile, tenendo conto di circostanze di fatto quali l'ubicazione dei locali o aree oggetto di tassazione all'interno della zona e la loro distanza dal più vicino punto di raccolta; in assenza di una richiesta specifica in tal senso o di una prova specifica dei presupposti per applicare la ulteriore graduazione, resta fermo che la riduzione dovrà essere applicata nella misura prevista dalla norma, e che quindi la TARI sarà dovuta in misura pari al 40% della tariffa intera applicabile;
– la riduzione tariffaria prevista dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 656 – comportante l'applicazione della TARI in misura non superiore al 20% della tariffa, – si correla, invece, alle ipotesi in cui il servizio non venga svolto del tutto o venga svolto in una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare, o venga temporaneamente sospeso per motivi sindacali ovvero per imprevedibili impedimenti organizzativi (v., sul tutto, Cass., 19 agosto 2020, n. 17334 , cit.).
4. – Non sussiste, quindi, la denunciata violazione di legge in quanto il giudice del gravame – conformandosi ai principi di diritto dalla Corte espressi, – ha condotto uno specifico accertamento in fatto che, come anticipato, ha riguardato la congruità della riduzione tariffaria applicata in ragione dell'insussistenza di un "mutamento nel sistema di raccolta e smaltimento rifiuti inerente l'Interporto Campano rispetto agli anni 2006-2009", così, pertanto, niente affatto risolvendo il suo decisum sulla base degli atti adottati, e dei relativi conseguenti effetti, in relazione a detti periodi di imposta (v. Cass., 15 novembre 2021, n. 34272 ; Cass., 20 agosto 2021, n. 23174 ; Cass., 20 agosto 2021, n. 23173 ).
Per di più la censura di error iuris viene svolta con allegazione di dati probatori che (in tesi) smentirebbero i presupposti giustificativi della riduzione di tariffa riconosciuta, ove, pertanto, la denuncia di violazione di legge finisce per riproporre la quaestio facti che involge la concludenza, ed affidabilità, delle fonti di prova al giudizio offerte; prospettazione, questa, che risulta in questa sede inammissibile in quanto tende ad un non consentito riesame degli accertamenti in fatto svolti dal giudice del gravame, riesame sollecitato al di fuori dei limiti in cui un siffatto sindacato può ritenersi consentito alla Corte (ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5) .
5. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto ( D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) .
P.Q.M.
La Corte – rigetta il ricorso;
– condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

