Cassazione, sentenza n. 8863 del 29/03/2023
Sentenza n. 8863 del 29/03/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8863
- Data
- 29/03/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava la riduzione della TARI 2017 per un immobile situato nell’area interportuale, mentre il giudice regionale aveva ritenuto sufficiente che la raccolta fosse assicurata fino all’ingresso della zona. La Cassazione afferma che la riduzione tecnica spetta, entro i limiti di legge, quando il servizio non è concretamente svolto in una zona di significativa estensione e che la sua misura dipende anche dalla distanza dal punto di raccolta. Accolto parzialmente il primo motivo, la sentenza è cassata con rinvio per verificare il servizio effettivamente reso all’interno dell’area.
Testo della pronuncia
Con sentenza n. 6386/10/2019, depositata il 24 luglio 2019, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'appello proposto da Acro Texture Spa , così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di pagamento relativo alla TARI dovuta dalla contribuente per l'anno 2017.
1.1 – A fondamento del decisum, e per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che:
– i dati probatori offerti dalla contribuente (una relazione tecnica e il contratto di appalto relativo a raccolta e smaltimento dei rifiuti all'interno dell'Interporto Campano) avevano riguardo a situazioni di fatto preesistenti al periodo di imposta in contestazione;
– per converso, l'Ente impositore aveva dato conto del sistema adottato per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti dietro produzione del capitolato speciale del contratto di appalto dal quale emergeva, per l'appunto, che detta raccolta doveva essere effettuata "su tutte le strade di collegamento con la zona Interporto"; sicchè v'era prova "che il servizio è effettivamente svolto dal Comune fino all'ingresso della zona interporto.".
2. – La Acro Texture Spa ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria; il Comune di Nola resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. – Col primo motivo, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 , 4 e 5 , la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 656 e 657 , ed all' art. 112 c.p.c. , deducendo, in sintesi, che:
– illegittimamente il giudice del gravame aveva definito il giudizio dando applicazione ad una disciplina di legge ( D.Lgs. n. 507 del 1993 ) inapplicabile nella fattispecie;
– l'atto impugnato difettava di adeguata motivazione nè recava, in allegato, i provvedimenti richiamati;
– il regolamento del Comune di Nola aveva disciplinato il potere di assimilazione solo per qualità, non anche per quantità dei rifiuti conferiti;
– il giudice del gravame aveva omesso di rilevare, ad ogni modo, che – così come risultava dallo stesso capitolato speciale allegato al contratto di appalto del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ed era stata accertato in svariate pronunce della Commissione tributaria provinciale di Napoli, e della Commissione tributaria regionale della Campania, – il servizio di raccolta dei rifiuti non veniva affatto svolto all'interno della zona dell'Interporto siccome si arrestava alle relative "strade di collegamento";
– il Comune di Nola non aveva offerto prova dello svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani all'interno delle aree interportuali ove, dunque, il servizio veniva svolto da società affidataria in rapporto contrattuale con l'Interporto, così come del resto provato da essa esponente con le dichiarazioni rese dagli addetti al servizio di vigilanza.
1.1 – Gli ulteriori motivi di ricorso, dal secondo al quarto, e sempre ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 , 4 e 5 , espongono tutti la denuncia di violazione e falsa applicazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 641 , 656 e 657 , sull'assunto che:
– il giudice del gravame erroneamente aveva ritenuto attuato il sistema di raccolta "porta a porta" laddove l'Ente, – come emergeva dal piano finanziario e relativa relazione di accompagnamento, – aveva adottato il diverso sistema della "raccolta stradale mediante contenitori stradali di prossimità" (secondo motivo);
– gli stessi importi, pressochè collimanti, degli appalti conclusi dal Comune di Nola, per gli anni dal 2006 al 2009, e per le annualità successive, davano conto del rilievo secondo il quale se per i primi il servizio in questione non era stato reso all'interno dell'Interporto, ad analoga conclusione doveva pervenirsi (anche) per le annualità successive al 2009 (terzo motivo);
– analogo rilievo inferenziale poteva svolgersi rapportando l'importo della Tari pretesa per le imprese ubicate nell'Interporto a quello posto a contratto come corrispettivo del servizio reso in appalto (quarto motivo).
2. – Il primo motivo, – dal cui esame consegue l'assorbimento dei residui motivi di ricorso, – è fondato, e va accolto, nei limiti in appresso precisati.
3. – Le questioni che il motivo in esame pone con riferimento alla motivazione dell'atto impugnato ed all'esercizio del potere di assimilazione sono inammissibili in questa sede e, ad ogni modo, destituite di fondamento.
Per vero va, innanzitutto, rimarcato che la ricorrente non dà alcun conto della loro proposizione nè col ricorso introduttivo del giudizio nè con gli stessi motivi di appello che la Commissione tributaria regionale individua (solo) nel reclamato diritto alla riduzione tariffaria in applicazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 657 .
Quanto, poi, all'obbligo di motivazione va rilevato che la relativa censura si risolve nella generica prospettazione di un difetto motivazionale che la parte sottopone alla Corte in completa anomia di ogni riferimento, anche sintetico e descrittivo, all'effettivo contenuto dell'avviso di pagamento in contestazione.
4. – Tanto premesso, il ricorso in trattazione si inserisce in un nutrito contenzioso che la Corte ha già avuto modo di esaminare in ripetute pronunce, ed alla luce di principi di diritto cui va senz'altro data continuità.
4.1 – Si è, così, statuito che:
– le riduzioni tariffarie cd. tecniche previste, in tema di TARI, dal L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 656 e 657 , essendo chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio e, quindi, dei costi per il suo espletamento per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta di utenti, spettano ope legis, a prescindere dalla loro previsione nel regolamento comunale e senza la necessità di una specifica e preventiva domanda, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi;
– in particolare, la riduzione tecnica tariffaria prevista, fino al 40 per cento, dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 657 , spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta di rifiuti, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona municipale, purchè abbia una significativa estensione per cui sia ragionevole configurare un omesso servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi; tale zona – indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata (nella specie, area privata con libero accesso), che di regola non rileva a fini impositivi – non coincide con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta più vicino arreca al più una mera difficoltà di accesso al servizio; è, altresì, irrilevante la sussistenza di ipotesi di inadempimento (e quindi di colpa) contrattuale o extracontrattuale in capo all'Amministrazione comunale, operando la riduzione tariffaria non quale risarcimento del danno da mancata raccolta, nè quale sanzione per il Comune inadempiente, bensì al diverso fine di temperare l'imposizione, entro la riduzione massima prefissata dalla legge, tenendo conto dei costi generali del servizio completo e di quelli cui è tenuto presumibilmente il cittadino per far fronte al disservizio (così Cass., 19 agosto 2020, n. 17334 cui adde, ex plurimis, Cass., 6 ottobre 2022, n. 29011 ; Cass., 23 febbraio 2022, n. 5940 ; Cass., 3 febbraio 2022, n. 3355 ; Cass., 15 novembre 2021, n. 34272 ; Cass., 22 settembre 2020, n. 19767 ).
4.2 – La Corte ha, in particolare, rimarcato che:
– l'accertamento sulle modalità di espletamento del servizio di raccolta rifiuti e, quindi, sulla spettanza, o meno, della riduzione tariffaria, e sulla sua misura, non investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di imposta, posto che sia le condizioni di erogazione del servizio sia le concrete modalità di attuazione dell'attività di raccolta, che potrebbero giustificare l'applicazione di una riduzione, costituiscono circostanze mutevoli nel tempo che richiedono di volta in volta una verifica ed un accertamento per ciascun periodo di imposta (v., ex plurimis, Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 );
– alla TARI debbono ritenersi estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA;
– la TARI è, quindi, dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti;
– ciò non di meno l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta (sebbene istituito ed attivato) nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente comporta non già l'esenzione dalla tassa, bensì la sua riduzione entro i limiti di legge;
– posto, difatti, che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l'occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge, e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate;
– in materia di TARI, – così come già statuito dalla Corte in tema di Tarsu, – pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale;
– la specifica riduzione di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 657 , – comportante l'applicazione della TARI in misura non superiore al 40% della tariffa, – deve ritenersi spettare per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purchè tale zona sia di significativa estensione; e, per zona, deve intendersi "un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio, un'area quindi di considerevole estensione che, in mancanza di espresse indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito individuare, ponendone come elemento costitutivo e qualificante che la stessa abbia dimensioni tali per cui l'assenza di raccolta renda impossibile la fruizione del servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi; zona che, pertanto, non potrà coincidere con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta più vicino arreca al più una mera difficoltà di accesso al servizio";
– a detti fini "non rileva, poi, che tale zona sia pubblica o privata, non essendo la natura pubblica della zona su cui insistono i locali o le aree soggette a tassazione un presupposto costitutivo dell'istituzione del servizio, salvo che eventuali limitazioni di accesso non ne impediscano di fatto l'espletamento; irrilevante anche la sussistenza di una ipotesi di inadempimento contrattuale o extracontrattuale, e quindi di un elemento soggettivo (di colpa contrattuale o extracontrattuale) che renda la mancata erogazione soggettivamente imputabile all'amministrazione comunale. La riduzione tariffaria non opera, infatti, quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti, nè quale sanzione per l'amministrazione comunale inadempiente, bensì al diverso fine di temperare l'imposizione, entro la percentuale massima già individuata dalla norma, equilibrando l'ammontare della tassa comunque pretendibile, che nella misura ordinaria tiene conto dei costi generali del servizio completo svolto nell'area municipale, con i costi che il cittadino è tenuto presumibilmente a sostenere per far fronte alla mancata raccolta, laddove il Comune non assicuri in un ambito territoriale della zona perimetrata l'intero ciclo di smaltimento, ma lo garantisca solo in parte";
– la percentuale di riduzione, così prevista, deve essere graduata tenendo conto della distanza dal punto di raccolta più vicino, e presupponendo quindi che il servizio venga svolto, ma non nella zona ove è allocato il bene oggetto di imposizione, adeguando la riduzione al peso economico della carenza, parametrato in termini chilometrici;
– in mancanza di esplicite indicazioni del regolamento comunale, – e incombendo comunque sul contribuente l'onere di allegare, dedurre e provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di una maggiore riduzione, – sarà poi compito del giudice di merito graduare ulteriormente la percentuale di riduzione applicabile, tenendo conto di circostanze di fatto quali l'ubicazione dei locali o aree oggetto di tassazione all'interno della zona e la loro distanza dal più vicino punto di raccolta; in assenza di una richiesta specifica in tal senso o di una prova specifica dei presupposti per applicare la ulteriore graduazione, resta fermo che la riduzione dovrà essere applicata nella misura prevista dalla norma, e che quindi la TARI sarà dovuta in misura pari al 40% della tariffa intera applicabile;
– la riduzione tariffaria prevista dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 656 , – comportante l'applicazione della TARI in misura non superiore al 20% della tariffa, – si correla, invece, alle ipotesi in cui il servizio non venga svolto del tutto o venga svolto in una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare, o venga temporaneamente sospeso per motivi sindacali ovvero per imprevedibili impedimenti organizzativi (v., sul tutto, Cass., 19 agosto 2020, n. 17334 , cit.).
5. – Come anticipato, lo stesso giudice del gravame ha specificamente accertato, nella fattispecie, che dal capitolato speciale del contratto di appalto emergeva che la raccolta dei rifiuti doveva essere effettuata "su tutte le strade di collegamento con la zona Interporto" e che, dunque, v'era prova dello svolgimento del servizio "fino all'ingresso della zona interporto.".
Sussiste, quindi, la denunciata violazione di legge in quanto il giudice del gravame, – in violazione dei principi di diritto espressi dalla Corte, – non ha condotto il necessario accertamento in fatto che la fattispecie astratta implicava ( L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 657 ) con riferimento all'effettivo espletamento del servizio nella zona (e, dunque, all'interno) dell'Interporto Campano (v. Cass., 22 settembre 2020, n. 19767 , cit.) ed ai criteri di graduazione della riduzione tariffaria da correlare, come si è anticipato, "alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.".
5.1 – L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi all'ordine degli accertamenti, ed ai principi di diritto, sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi;
– cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
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