Cassazione, sentenza n. 8990 del 30/03/2023

Sentenza n. 8990 del 30/03/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
8990
Data
30/03/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva escluso la TARSU valorizzando il giudicato formatosi, per altre annualità, sulla produzione e sullo smaltimento autonomo di rifiuti speciali non assimilabili. La Cassazione stabilisce che tali circostanze non hanno carattere tendenzialmente permanente, poiché possono mutare da un periodo d’imposta all’altro, e non sono quindi automaticamente coperte dall’efficacia esterna del precedente giudicato. Accoglie il primo motivo del Comune, assorbe il secondo e cassa la decisione, rinviando al giudice tributario campano per l’esame delle questioni rimaste assorbite.

Testo della pronuncia

Con sentenza n. 5832/2018, depositata il 15 giugno 2018, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello di Sabel Log. Srl , così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, – parzialmente accolta l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione alla TARSU dovuta dalla contribuente per il periodo di imposta (Omissis), – aveva rideterminato il carico impositivo nella misura del suo 50% e con riferimento alla sola unità immobiliare ove si producevano rifiuti speciali assimilati smaltiti in proprio dalla contribuente.

A fondamento del decisum il giudice del gravame ha rilevato che, nella fattispecie, doveva trovare applicazione l'efficacia e Spa nsiva esterna del giudicato che, tra le parti, si era formato in relazione alla pronuncia resa dalla Commissione tributaria regionale della Campania (sentenza n. 2008/34/2017) e dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta (sentenza n. 5866/7/2016); pronunce queste che, per l'appunto, avevano ritenuto "la non debenza del tributo difettando il presupposto impositivo della TARSU" siccome "dimostrata, in maniera definitiva, la non assimilabilità dei rifiuti speciali prodotti dalla ricorrente a quelli solidi urbani nonchè lo svolgimento della raccolta e smaltimento di tali rifiuti speciali a spese e cura della società ricorrente".

2. – Il Comune di Marcianise ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, ed ha depositato memoria.

Sabel Log. Srl resiste con controricorso illustrato con memoria.

Fissato all'udienza pubblica del 2 febbraio 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23 , comma 8-bis , conv. in L. n. 176 del 2020 , e dal sopravvenuto D.L. n. 198 del 2022, art. 8, comma 8 , conv. in L. n. 14 del 2023 , senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

Motivi della decisione

1. – Il primo motivo, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5 , espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 2906 e 2909 c.c. nonchè di omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti.

Assume, in sintesi, il ricorrente che, – così come già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, – nella fattispecie venivano in considerazione elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria cui non poteva attribuirsi carattere tendenzialmente permanente e, per di più, in un contesto normativo connotato dalla dovutezza della quota di tributo correlata ai costi dei servizi generali; e che, ad ogni modo, risultava omesso l'esame del fatto decisivo da esso esponente introdotto con riferimento al riscontro delle specifiche modalità di smaltimento dei rifiuti, riscontro di cui controparte non aveva offerto dimostrazione in giudizio.

Col secondo motivo, anch'esso formulato ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5 , il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 198, comma 2, lett. g) , al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21 , ed all' art. 2906 c.c. , nonchè omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, sull'assunto che nella fattispecie era stato legittimamente esercitato il potere di assimilazione dei rifiuti speciali prodotti dalla contribuente che, peraltro, nemmeno aveva offerto specifica prova in punto di dedotta non assimilabilità dei rifiuti, e di individuazione delle superfici interessate dalla produzione di detti rifiuti.

2. – Va, in via pregiudiziale, disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, così come articolata dalla controricorrente.

Il ricorso, – la cui esposizione dei fatti di causa è (del tutto) adeguata al contesto decisionale e, nello specifico, alla stessa ratio decidendi della gravata sentenza, – per quanto rechi l'articolazione di motivi cd. misti, ciò non di meno consente alla Corte una partita disamina delle censure, e della rispettiva afferenza a detta ratio decidendi.

Come, difatti, statuito dalle stesse Sezioni Unite della Corte, la formulazione, con un unico motivo di ricorso, di plurime censure, ciascuna delle quali avrebbe potuto essere prospettata come un autonomo motivo, non è, di per sè sola, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione se non quando "nell'ambito della parte argomentativa del mezzo d'impugnazione non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure"; così che se tale scindibilità sia possibile, – ovvero la formulazione del ricorso consenta "di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l'esame separato", – "deve ritenersi ammissibile la formulazione di unico articolato motivo, nell'ambito del quale le censure (così come i quesiti di diritto ex art. 380 bis, ove ratione temporis prescritti) siano tenute distinte…" (cfr. Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931 cui adde, ex plurimis, Cass., 23 ottobre 2018, n. 26790 ; Cass., 17 marzo 2017, n. 7009 ; Cass. Sez. U., 6 maggio 2015, n. 9100 ; con riferimento ai cd. motivi misti formulati in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5 , v., poi, Cass., 5 ottobre 2018, n. 24493 ; Cass., 11 aprile 2018, n. 8915 ; Cass., 24 agosto 2017, n. 20335 ; Cass., 23 aprile 2013, n. 9793 ; Cass. Sez. U., 31 marzo 2009, n. 7770 ).

3. – Tanto premesso, il primo motivo, – dal cui esame consegue l'assorbimento del secondo motivo di ricorso, – è fondato, e va accolto nei limiti di quanto in appresso precisato.

3.1 – Come anticipato, il giudice del gravame ha dato applicazione, nella fattispecie, ai principi di diritto espressi dalla Corte con riferimento all'efficacia e Spa nsiva esterna del giudicato tributario, ed ha, quindi, definito il giudizio secondo il principio processuale della ragione più liquida che, – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. , – consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all' art. 276 c.p.c. 3.2 – L'applicazione dei principi espressi dalla Corte in tema di efficacia e Spa nsiva esterna del giudicato è però, nella fattispecie, senz'altro erronea in quanto il giudice del gravame non ha correttamente individuato, in relazione all'eccepito giudicato, gli elementi di fattispecie che, in quanto tendenzialmente permanenti, giustificano una siffatta efficacia.

In tema di efficacia ultrattiva del giudicato, le Sezioni Unite della Corte hanno, difatti, rilevato che "Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo"; nonchè che detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, "non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente" (così Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde, ex plurimis, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152 ; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37 ; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498 ; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433 ; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675 ; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512 ; v. altresì, in tema di ICI, Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300 ; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923 ; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675 ).

E la Corte ha avuto modo di rimarcare, per l'appunto, che l'accertamento relativo allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali integra, – così come del resto la stessa produzione di detti rifiuti, – elemento di fattispecie che non ha connotazione di durevolezza in quanto suscettibile di modifiche, e variazioni, dall'uno all'altro periodo di imposta (v., in tema di Tari, Cass., 7 luglio 2022, n. 21490 ; v. altresì, in tema di TARSU, Cass., 7 luglio 2022, n. 21555 ; Cass., 29 luglio 2021, n. 21680 ; Cass., 1 ottobre 2020, n. 20969 ; Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741 ).

4. – L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, e attendendosi al principio di diritto sopra esposto, procederà al riesame della controversia con riferimento alle domande ed eccezioni rimaste assorbite nella cassata pronuncia.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

– cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.

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