Cassazione, sentenza n. 10885 del 24/04/2023

Sentenza n. 10885 del 24/04/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
10885
Data
24/04/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva il recupero di un’agevolazione per investimenti asseritamente non collegati agli eventi calamitosi del 2002, perseguito dall’Amministrazione sia mediante cartella sia mediante separati atti di ingiunzione. Poiché un precedente giudizio aveva ormai reso incontrovertibile la cartella per le stesse annualità e la stessa causale, la Cassazione rileva che l’Ufficio dispone già di un titolo definitivo e non ricava alcuna utilità concreta dall’impugnazione relativa alle ingiunzioni annullate. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.

Testo della pronuncia

A seguito di verifica fiscale, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso notificava alla società Co. Edil Costruzioni Srl , in data 29 novembre 2006, processo verbale di constatazione; successivamente, l'Ufficio notificava alla stessa, in data 7 dicembre 2006, gli avvisi di accertamento n. (Omissis) e n. (Omissis), relativi agli anni d'imposta 2003 e 2004, mediante i quali si rideterminava l'IRES per l'anno d'imposta 2003 in Euro 62.861,00 e per l'anno 2004 in Euro 19.775,00, oltre sanzioni. In particolare, i recuperi derivavano dall'indebito utilizzo, da parte della contribuente, dei benefici fiscali previsti dalla c.d. Legge Tremonti bis, in ragione del fatto che gli investimenti da quest'ultima effettuati non erano conseguenza dei danni cagionati dagli eventi calamitosi del 2002 (aiuto di Stato C57/2003, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 5 sexies convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27 ). La contribuente definiva immediatamente il debito fiscale, ma nei soli limiti delle sanzioni irrogategli; per l'effetto, rinunciava ad impugnare le restanti parti degli avvisi di accertamento che, pertanto, divenivano definitivi. In data 16 marzo 2012, la contribuente riceveva notifica della cartella di pagamento mediante cui l'Agente della riscossione sollecitava il pagamento delle restanti somme.

2. Avverso detta cartella di pagamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Treviso; si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni, sottolineando la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.

3. La C.t.p. di Treviso, con sentenza n. 710/9/2014, accoglieva il ricorso della contribuente ed annullava l'atto impugnato compensando le spese di lite.

4. Avverso tale decisione proponeva appello l'ufficio dinanzi alla C.t.r. del Veneto; si costituiva anche la contribuente con appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza impugnata per il solo capo relativo alla compensazione delle spese di lite.

5. Con sentenza n. 275/2016, depositata in data 18 febbraio 2016, la C.t.r. adita respingeva il gravame dell'ufficio, accogliendo invece il ricorso incidentale della contribuente.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Veneto, l'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La contribuente si è costituita con controricorso.

Equitalia Nord Spa è rimasta intimata.

La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 14 marzo 2023 per la quale la contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: "Violazione dell'art. 295 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39 in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4" l'Agenzia lamenta l'error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha sospeso il giudizio de quo ex art. 295 c.p.c. non rilevando che la verifica della legittimità del recupero a tassazione operato dall'ufficio finanziario per le medesime annualità, mediante gli avvisi di accertamento, avesse carattere pregiudiziale rispetto a quello ad essa devoluto.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: "Violazione dell'art. 132 c.p.c. , comma 2, n. 4, artt. 324 e 337 c.p.c. , art. 118 disp. att. c.p.c. , del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 , n. 4 e art. 61 in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4" l'Agenzia lamenta l'error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di considerare la sussistenza dei requisiti necessari per la sospensione c.d. facoltativa di cui all'art. 337 c.p.c..

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. , della L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 24, commi 4 e 5 , del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater convertito dalla L. 30 novembre 1994, n. 656 , del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 2, L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 21-octies e 21-novies in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3" l'Agenzia lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., una volta accertato il mancato adempimento da parte della società contribuente dell'obbligo dichiarativo di cui alla L. n. 29 del 2006, art. 24, comma 2 , non ha valutato la legittimità degli atti di ingiunzione ai sensi del comma 5 bensì del precedente comma 4 della menzionata disposizione.

1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 )" l'Agenzia lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., dopo aver affermato l'alternatività e la non cumulabilità degli istituti disciplinati dalla L. n. 29 del 2006, art. 24, commi 4 e 5 ha statuito che quando l'Amministrazione abbia già esercitato il potere di controllo L. n. 29 del 2006 , ex art. 24, comma 4, non possa più richiedere l'adempimento dello stesso o di un identico debito fiscale.

2. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Risulta ex actis che l'ufficio di Treviso dell'Agenzia delle Entrate, non condividendo la dichiarazione di reddito agevolato per investimenti D.L. n. 282 del 2002 , ex art. 5-sexies operata dalla contribuente, rilevando che gli stessi non erano conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2002, aveva adottato un avviso di accertamento, notificato il 7 dicembre 2006, con il quale determinava un maggior reddito di impresa per l'anno 2003 oltre sanzioni ed interessi e la contribuente aveva immediatamente definito le sanzioni, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17 mentre non impugnava gli avvisi; pertanto, iscritti a ruolo gli importi non pagati, era notificata la relativa cartella di pagamento alla contribuente che prontamente la impugnava. La C.t.p. di Treviso accoglieva il ricorso ritenendo che l'ufficio era incorso nella decadenza del potere di accertamento e riscossione per decorrenza dei termini di iscrizione a ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 . La C.t.r veneta, adita dall'ufficio finanziario, decideva, invece, che trattandosi del recupero di aiuto di Stato, all'attività di riscossione in questione – trattandosi di aiuti di Stato con conseguente applicazione delle norme del diritto tributario comunitario – andava applicato il termine decennale prescrizionale. Proposto ricorso per cassazione dal contribuente, il relativo giudizio si è concluso con l'ordinanza n. 20173 del 22 giugno 2022 con la quale questa Corte ha respinto il ricorso del contribuente, rendendo perciò ormai incontrovertibile la pretesa dell'Ufficio fondata sulla cartella di pagamento.

2.1. Quindi, nella vicenda in esame, l'Ufficio si è procurato due titoli per recuperare dal contribuente le somme da quest'ultimo dovute a seguito dell'indebita fruizione del regime delle agevolazioni previste dall'art. 5 sexies del D.L. n. 282 del 2002 , riguardo agli investimenti attuati nei comuni colpiti da eventi calamitosi e, essendosi concluso il contenzioso avverso la cartella di pagamento, residuava questo giudizio avente ad oggetto due atti di ingiunzione con i quali, per gli stessi anni di imposta e per la stessa causale, ai sensi della L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 24, comma 5 , provvedeva al recupero dell'importo dell'agevolazione non spettante.

Pertanto, la citata ordinanza n. 20173 del 2022 ha reso incontrovertibile la pretesa dell'Ufficio fondata sulla cartella di pagamento con la conseguenza che il presente ricorso – che, si ripete, riguarda gli atti di ingiunzione annullati dai giudici di merito – non risulta sorretto da alcun interesse, disponendo l'Ufficio del diverso e definitivo titolo per far valere la propria pretesa.

2.2. Costituisce principio pacifico quello secondo cui l'interesse all'impugnazione – inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo – deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass. 18/02/2020, n. 3991).

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di detto giudizio vanno compensate essendo intervenuta una causa di inammissibilità sopravvenuta.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso.

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