Cassazione, sentenza n. 13080 del 12/05/2023
Sentenza n. 13080 del 12/05/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13080
- Data
- 12/05/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il ricorso riguardava accertamenti ICI per il 2005 e il 2006, fondati sulla rideterminazione del valore venale di un’area edificabile rispetto a quanto dichiarato dalla società. La Commissione regionale aveva ritenuto tempestivi e motivati gli atti, qualificando la fattispecie come dichiarazione omessa o infedele e negando che il Comune fosse vincolato ai valori tabellari ridotti unilateralmente dalla contribuente per un’ipotesi di edilizia convenzionata ritenuta non ricorrente. La Cassazione non ha esaminato tali questioni: constatate la rinuncia al ricorso dopo la definizione transattiva e l’accettazione del Comune, ha dichiarato estinto il processo e compensato le spese.
Testo della pronuncia
p. 1. La T. Marmi Spa ha proposto quindici motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento Ici 2005 e 2006 notificatile dal Comune di Monteriggioni in relazione ad un'area edificabile di circa 50.000 m2, con volumetria complessiva pari a 41.000 m3 a destinazione di edilizia residenziale; area, denominata "Fornacelle", alla quale gli avvisi in questione avevano attribuito, sulla base di taluni successivi atti di alienazione parziale, un valore venale di Euro 400,00 mc. a fronte di un valore dichiarato nel 2003 dalla società di circa 13 Euro a mc..
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
– diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici (che avevano ritenuto decaduto il comune per l'annualità 2005) nella specie si verteva non già di omesso o parziale versamento sulla base di una dichiarazione Ici regolare, bensì di omessa ovvero infedele dichiarazione (per avere la società dichiarato di aver ceduto una porzione dell'area per un valore di circa 65.000 Euro a fronte di un prezzo realmente stabilito di oltre 1.660.000 Euro oltre iva), con conseguente spirare del termine quinquennale di decadenza (L. n. 296 del 2006, ex art. 1, comma 161) al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione (non il versamento) doveva essere effettuata (2006), termine qui rispettato perchè gli avvisi di accertamento erano stati notificati il 22 dicembre 2011;
– gli avvisi impugnati erano adeguatamente motivati perchè spiegavano esattamente le ragioni della pretesa ed indicavano il fatto che alcune porzioni dell'area, originariamente dichiarate dalla società ad un valore di 13,02 Euro a metro cubo, erano state vendute ad un valore di Euro 674,61 a metro cubo, ciò anche in ragione del sopravvenire (28 novembre 2003) del piano particolareggiato di edificazione residenziale e del fatto che si trattava di "un'area collocata in un contesto di assoluto pregio paesaggistico ed ambientale, in uno degli scorci più suggestivi della provincia di Siena";
– contrariamente a quanto sostenuto dalla società, il comune non era vincolato ai valori di mercato tabellarmente indicati, D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 59, lett. g), per le annualità in questione (Delib. Giunta n. 114 del 2005, e Delib. Giunta n. 39 del 2006, nonchè art. 5 del Regolamento Comunale Ici) dal momento che questi valori non erano stati osservati dalla società perchè unilateralmente abbattuti del 30% per edilizia convenzionata, nonostante che quest'ultima ipotesi si realizzasse solo in caso di edilizia convenzionata D.P.R. n. 380 del 2001, ex artt. 17 e 18 (con vincoli limitativi sul prezzo di cessione e sui canoni di locazione delle costruzioni edificate in convenzione), fattispecie qui non ricorrente;
– l'accoglimento dell'appello principale del Comune ed il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla società (volto ad ottenere l'annullamento anche dell'avviso di accertamento 2006) deponevano per la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Resiste con controricorso il Comune di Monteriggioni.
p. 2. La società ricorrente ha depositato memoria 10 marzo 2023 con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso avendo le parti definito transattivamente la lite con accordo risalente al 27 novembre 2017, a spese compensate.
Il Comune di Monteriggioni ha accettato la rinuncia, così come concordata.
Vista la rinuncia al ricorso, sussistono i presupposti per addivenire alla richiesta declaratoria di estinzione del processo, a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte – dichiara estinto il processo;
– compensa le spese.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, riunitasi, il 5 aprile 2023.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2023
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