Cassazione, sentenza n. 13104 del 12/05/2023

Sentenza n. 13104 del 12/05/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
13104
Data
12/05/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società aveva impugnato la decisione regionale che, diversamente dal primo grado, aveva confermato gli accertamenti IMU 2012-2014 su parcheggi catastalmente intestati alla contribuente e destinati alla successiva cessione gratuita al Comune. La Commissione regionale aveva attribuito rilievo alla titolarità del diritto reale e all’iscrizione catastale, ritenendo dovute anche le sanzioni; tali conclusioni costituivano però l’oggetto, non l’esito, del giudizio di legittimità. La Cassazione, accertata la regolare definizione della lite ai sensi della legge n. 130 del 2022, ha dichiarato estinto il processo senza decidere i motivi e ha compensato le spese.

Testo della pronuncia

p. 1. M. 2000 Srl propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi tre avvisi di accertamento notificatile dal Comune di Assago, per Imu 2012-2014 e sanzioni, in relazione a tre parcheggi multipiano e ad un parcheggio interrato a quest'ultima società catastalmente intestati.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:

– i parcheggi in questione erano stati costruiti dalla società sulla base di una convenzione urbanistica siglata con il Comune il 18 aprile 2005, con previsione (art. 8) di cessione gratuita, a favore del Comune stesso, al momento del loro completamento e collaudo;

– diversamente da quanto statuito dai primi giudici, i soggetti passivi Imu (D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9 richiamante l'Ici) erano il proprietario o titolare di altro diritto reale sul bene immobile, mentre presupposto dell'imposta era costituito dal possesso di beni immobili a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;

– al presente giudizio erano applicabili i principi già affermati, seppure con riguardo ad una diversa fattispecie, dalla S.C. con la sent. n. 20780 del 2016, secondo la quale soggetti passivi dell'imposta erano sempre e soltanto il proprietario ovvero il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile, ad esclusione di un potere di mero fatto sul medesimo; inoltre si trattava di un'imposta patrimoniale (C.Cost. 113/96) suscettibile di essere applicata per il solo fatto dell'iscrizione dell'unità immobiliare nel catasto edilizio;

– irrilevante doveva ritenersi la circostanza che i lavori di costruzione dell'immobile si fossero conclusi soltanto il 23 aprile 2012 (data del collaudo tecnico ed amministrativo), atteso che l'imposta era dovuta per l'intera annualità 2012 in considerazione dell'elemento dirimente rappresentato dall'iscrizione a catasto, pur in pendenza di costruzione;

– legittima era altresì l'applicazione delle sanzioni, dal momento che il requisito esimente costituito dalla 'incertezza normativà presupponeva che la disciplina si articolasse in una pluralità di prescrizioni di difficile ed equivoco coordinamento, mentre nel caso in esame non sussisteva "una condizione di incertezza sui destinatari della norma e, proprio per quanto precedentemente precisato, vi è anche un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità in ordine all'individuazione dei soggetti passivi del tributo".

Resiste con controricorso il Comune di Assago.

p. 2. La Milanofiori 2000 Srl ha depositato istanza 21.3.2023 di estinzione del giudizio per aver definito la lite L. n. 130 del 2022, ex art. 5 (Delib. del Consiglio Comunale di Assago 22 novembre 2022 di recepimento della procedura definitoria delle liti pendenti avanti alla Corte di Cassazione). A tal fine ha allegato prova dell'istanza di definizione, del versamento del dovuto in unica rata, nonchè comunicazione del Comune di avvenuta regolare definizione.

Sussistono pertanto i presupposti, L. n. 130 del 2022, ex art. 5 per dichiarare estinto il processo a spese compensate.

P.Q.M.

– dichiara estinto il processo L. n. 130 del 2022, ex art. 5;

– compensa le spese.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 5 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2023

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