Cassazione, sentenza n. 13122 del 12/05/2023
Sentenza n. 13122 del 12/05/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13122
- Data
- 12/05/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un avviso di accertamento ICI per il 2010, relativo a parcheggi intestati catastalmente alla società ma destinati, in forza di convenzione urbanistica, alla cessione gratuita al Comune dopo completamento e collaudo. I giudici di merito avevano annullato l’atto, ritenendo la contribuente proprietaria solo formale e priva dell’effettivo potere di godimento; il Comune aveva contestato tale conclusione in cassazione. La Corte non ha esaminato il merito: verificata la regolare definizione della lite ai sensi della legge n. 130 del 2022, ha dichiarato estinto il processo e compensato le spese.
Testo della pronuncia
p. 1. Il Comune di Assago propone un unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento, per Ici 2010 e sanzioni, notificato alla M. 2000 Srl in relazione a tre parcheggi multipiano e ad un parcheggio interrato a quest'ultima società catastalmente intestati.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
– i parcheggi in questione erano stati costruiti dalla società sulla base di una convenzione urbanistica siglata con il Comune il 18 aprile 2005 ed annessa al piano particolareggiato relativo alla zona D4 – terziaria, di livello comprensoriale di e Spa nsione, con previsione di cessione gratuita, a favore del Comune, al momento del loro completamento e collaudo;
– per quanto catastalmente iscritti, nell'annualità in questione, a nome della Milanofiori 2000 Srl (al solo fine di consentire la procedura di agibilità D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 24 in una con l'edificio privato sovrastante), quest'ultima non era tenuta a pagare l'Ici perchè proprietaria solo formalmente, oltre che priva del possesso e del reale potere di godimento dei beni, circostanze tutte ostative all'affermazione della legittimazione tributaria passiva D.Lgs. n. 504 del 1992, ex artt. 1 e 3.
Resiste con controricorso la Milanofiori 2000 Srl la quale ha osservato che:
– "pur in presenza di un diritto di proprietà, il proprietario non può essere considerato soggetto passivo ai fini Ici se non ha il possesso dell'immobile, vale a dire se non ha su di esso il potere come inteso ai sensi dell'art. 1140 c.c.";
– l'intestazione catastale del bene a nome della società determinava una proprietà meramente formale, trattandosi di beni che la società era obbligata a costruire a titolo di opere di urbanizzazione primaria e di standards, ed infine a cedere gratuitamente all'amministrazione comunale.
Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, la società ha riproposto, in questa sede, i motivi di opposizione all'avviso di accertamento opposto ritenuti assorbiti dai giudici di merito; così quanto alla infondatezza della pretesa fiscale per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. a) (fabbricato non ultimato), e comunque alla illegittimità delle sanzioni applicate per errore di diritto.
p. 2. La Milanofiori 2000 Srl ha depositato istanza 21.3.2023 di estinzione del giudizio per aver definito la lite L. n. 130 del 2022, ex art. 5 (Delib. del Consiglio Comunale di Assago 22 novembre 2022 di recepimento della procedura definitoria delle liti pendenti avanti alla Corte di Cassazione).
A tal fine ha allegato prova dell'istanza di definizione, del versamento del dovuto in unica rata, nonchè comunicazione del Comune di avvenuta regolare definizione.
Sussistono pertanto i presupposti, L. n. 130 del 2022, ex art. 5 per dichiarare estinto il processo a spese compensate.
P.Q.M.
– dichiara estinto il processo L. n. 130 del 2022, ex art. 5;
– compensa le spese.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 5 aprile 2023.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2023
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