Cassazione, sentenza n. 15001 del 29/05/2023

Sentenza n. 15001 del 29/05/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
15001
Data
29/05/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite verteva sull’imposta regionale dovuta per una concessione demaniale marittima e sulle relative sanzioni, che il giudice d’appello aveva ritenuto legittime. Nel corso del giudizio di legittimità, la società ricorrente ha presentato una rinuncia regolare e incondizionata, notificata alla Regione Toscana e da questa formalmente accettata. Senza pronunciarsi sui sei motivi prospettati contro la sentenza regionale, la Corte ha pertanto dichiarato estinto il processo e integralmente compensate le spese, escludendo l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Testo della pronuncia

1. Con sentenza n. 2161/1/2015, depositata in data 11 dicembre 2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva l'appello proposto dalla Regione Toscana avverso la sentenza n. 887/05/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con compensazione delle spese di lite.

Il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni emesso dalla Regione Toscana, in conseguenza del mancato versamento dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime per l'anno di imposta 2007, da parte della società Livorno Terminal Marittimo – Autostrade del Mare Srl titolare di una concessione rilasciata dall'Autorità Portuale di Livorno, imposta prevista dalla L. n. 281 del 1970 ed istituita in Toscana con la L.R. n. 2 del 1971.

La Commissione Tributaria Regionale, richiamati i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, riteneva che alla luce del quadro normativo vigente la pretesa impositiva della regione Toscana era pienamente legittima.

2. Avverso la sentenza suindicata la società Livorno Terminal Marittimo- Autostrade del Mare Srl proponeva tempestivo ricorso per cassazione, affidato a sei motivi: – violazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 3, e art. 61 rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; – nullità della sentenza ai sensi dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sui motivi di appello sub. I, IV, V, VI e VII e sulla riproposta eccezione di legittimità costituzionale, rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; – nullità della sentenza ai sensi dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sul motivo di appello sub. II nonchè nullità della sentenza per violazione dell'art. 156 c.p.c. e del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 5, e art. 61 per contrasto fra motivazione e dispositivo, motivi rilevanti ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti circa la determinazione del canone di concessione demaniale con provvedimenti amministrativi che non incontrano massimi definiti per legge, rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; – violazione del combinato disposto di cui alla L. n. 281 del 1970, art. 2, L.R. n. 2 del 1971, art. 1 e L.R. n. 85 del 1995 e succ. modifiche, articolo unico nonchè degli indirizzi applicativi del Ministero delle Finanze e del Ministero dei Trasporti anche in relazione agli artt. 3, 23 e 53 Cost., rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; – violazione e falsa applicazione del D.L. n. 400 del 1993, artt. 1, 3 e 7 conv. con mod. dalla L. n. 494 del 1993, rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3. La Regione Toscana resisteva con controricorso.

4. Con atto notificato alla controricorrente in data 7 aprile 2011, la società ricorrente rinunciava al ricorso, rinuncia formalmente accettata in data 11 aprile 2023.

Motivi della decisione

1. Preso atto della regolare ed incondizionata rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente, notificata alla controricorrente e da quest'ultima accettata, va dichiarata l'estinzione del giudizio.

2. Le spese del presente giudizio devono essere compensate in ragione della concorde richiesta delle parti.

3. Va dato atto che non sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica).

P.Q.M.

dichiara estinto il processo; dichiara integralmente compensate le spese di questo giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 20 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2023

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