Cassazione, sentenza n. 15009 del 29/05/2023
Sentenza n. 15009 del 29/05/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15009
- Data
- 29/05/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio riguardava un avviso della Regione Toscana per il mancato versamento dell’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, pretesa che il giudice d’appello aveva ritenuto legittima. Durante il giudizio di cassazione, la contribuente ha rinunciato in modo regolare e incondizionato al ricorso, con formale accettazione della controparte. La Corte non ha quindi esaminato i motivi nel merito, ma ha dichiarato estinto il processo e integralmente compensato le spese; ha inoltre escluso l’ulteriore contributo unificato, non ricorrendo un rigetto né una declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità.
Testo della pronuncia
1. Con sentenza n. 103/5/2015, depositata in data 26 gennaio 2016, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva l'appello proposto dalla Regione Toscana avverso la sentenza n. 628/05/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con compensazione delle spese di lite.
Il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni emesso dalla Regione Toscana, in conseguenza del mancato versamento dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime per l'anno di imposta 2006, da parte della società Terminal D.Toscana Srl titolare di una concessione rilasciata dall'Autorità Portuale di Livorno, imposta prevista dalla L. n. 281 del 1970 ed istituita in Toscana con la L.R. n. 2 del 1971.
La Commissione Tributaria Regionale, richiamati i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, riteneva che alla luce del quadro normativo vigente la pretesa impositiva della regione Toscana era pienamente legittima.
2. Avverso la suindicata sentenza la società Terminal D.Toscana Srl proponeva tempestivo ricorso per cassazione, affidato a sei motivi: – violazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 3, e art. 61 rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; – nullità della sentenza ai sensi dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sui motivi di appello sub. I, IV, V, VI e VII e sulla riproposta eccezione di legittimità costituzionale, rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; – nullità della sentenza ai sensi dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sul motivo di appello sub. II nonchè nullità della sentenza per violazione dell'art. 156 c.p.c. e del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 5, e art. 61 per contrasto fra motivazione e dispositivo, motivi rilevanti ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti circa la determinazione del canone di concessione demaniale con provvedimenti amministrativi che non incontrano massimi definiti per legge, rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; – violazione del combinato disposto di cui alla L. n. 281 del 1970, art. 2, L.R. n. 2 del 1971, art. 1 e articolo unico L.R. n. 85 del 1995 e succ. modifiche nonchè degli indirizzi applicativi del Ministero delle Finanze e del Ministero dei Trasporti anche in relazione agli artt. 3, 23 e 53 Cost., rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; – violazione e falsa applicazione del D.L. n. 400 del 1993, artt. 1, 3 e 7 conv. con mod. dalla L. n. 494 del 1993, rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2.
3. La Regione Toscana resisteva con controricorso.
4. Con atto notificato alla controricorrente in data 7 aprile 2011, la società ricorrente rinunciava al ricorso, rinuncia formalmente accettata in data 11 aprile 2023.
Motivi della decisione
1. Preso atto della regolare ed incondizionata rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente, notificata alla controricorrente e da quest'ultima accettata, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
2. Le spese del presente giudizio devono essere compensate in ragione della concorde richiesta delle parti.
3. Va dato atto che non sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica).
P.Q.M.
dichiara estinto il processo; dichiara integralmente compensate le spese di questo giudizio di legittimità.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 20 aprile 2023.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2023
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