Cassazione, sentenza n. 20335 del 14/07/2023
Sentenza n. 20335 del 14/07/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 20335
- Data
- 14/07/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerne il recupero di dazi antidumping e IVA su elementi di fissaggio dichiarati di origine thailandese, ma ritenuti dall’Amministrazione in larga parte prodotti in Cina e soltanto trasbordati in Thailandia. Il giudice regionale aveva limitato temporalmente il recupero e valutato diversamente gli indizi relativi ai vari periodi d’importazione; la Cassazione rigetta il primo motivo dell’Agenzia, ma accoglie il secondo, ravvisando un errore nella decisione impugnata sul profilo probatorio contestato. La sentenza è cassata con rinvio al giudice tributario di secondo grado di Bolzano; gli altri motivi restano assorbiti.
Testo della pronuncia
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a nove motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano aveva accolto parzialmente l'appello proposto da ROTHO-A.A. Srl in persona del legale rappresentante pro tempore A.A. e da quest'ultimo anche in proprio avverso la sentenza n. 146/01/2019 della Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi proposti dalla suddetta società e dal suo legale rappresentante in proprio avverso l'avviso di revisione di accertamento con i quali l'Ufficio, sulla base di indagini svolte dall'OLAF, aveva recuperato dazi antidumping oltre Iva in relazione ad importazioni, risalenti al periodo (Omissis), di elementi di fissaggio (viti per legno di diverse lunghezze), ritenuti per il 75% di origine cinese, anzichè come dichiarato thailandese, essendo risultati oggetto di un mero "trasbordo" da un Paese all'altro senza aver subito in Thailandia lavorazioni sostanziali atte a conferire ad essi una nuova origine.
2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CT di secondo grado- nell'accogliere parzialmente l'appello dei contribuenti limitatamente all'accertamento dei dazi doganali antidumping afferenti alle importazioni effettuate prima del (Omissis) e dopo il (Omissis) – ha osservato che: 1) premesso che, nel caso di obbligazione doganale sorta a seguito di un atto, nel momento in cui è stato commesso, perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore poteva essere effettuata dopo la scadenza del termine triennale cui al par. 3 dell'art. 221 C.D.C. purchè trasmessa, nel corso del termine di prescrizione la notitia criminis, essendo stata, nella specie, presentata la notitia criminis in data 15.12.2014, la pretesa dell'Ufficio si era prescritta per il periodo precedente il (Omissis) mentre la comunicazione al debitore poteva essere emessa anche dopo il 15.12.2014 senza effetto sulla prescrizione; 2) i rapporti OLAF, la denuncia di reato, le e-mail di B.B. responsabile dell'Ufficio tecnico della Rotho-A.A. (in cui si dava atto della fabbricazione in Cina del 75% degli elementi di fissaggio venduti alla Rotho- A.A. dalla ditta tailandese Profound Growth Company LTD di limitata capacità produttiva), e il report del viaggio in Cina e Thailandia di C.C. e D.D., responsabili per la produzione della detta società (in cui si dava atto della volontà manifestata dal titolare della ditta cinese Shangai Chiaechia Fasteners Co. LTD, a sua volta padre del legale rappresentante della Profound Growth Company LTD, di spostare le macchine dello stabilimento di Shangai a quello in Thailandia dal (Omissis)), costituivano indizi gravi, precisi e concordanti della falsità delle dichiarazioni doganali fino al (Omissis) per il 75% delle viti importate risultate di origine cinese anzichè tailandese; 3) per gli anni (Omissis) l'Agenzia delle dogane non aveva fornito la prova che la produzione in Thailandia fosse rimasta uguale o fosse aumentata come promesso dal padre del legale rappresentante della Profound Growth Company LTD; in particolare, le prove fornite dall'Ufficio si limitavano a indizi generici privi di certezza, precisione e concordanza, mentre le perizie di parte riconoscevano alla Profound Growth Company LTD la capacità di produrre in Thailandia tutte le viti fornite alla Rotho-A.A..
3. ROTHO-A.A. Srl in persona del legale rappresentante pro tempore A.A. e quest'ultimo anche in proprio, resistono con controricorso.
4. L'Agenzia delle Dogane ha depositato memoria.
5. ROTHO A.A. Srl ha depositato istanza di sospensione del procedimento fino al 10 luglio 2023, ai sensi della L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 197 .
6. All'udienza del 22/03/2023, la Corte si riservava, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. , comma 3, assegnando al PG e alle parti termine di giorni trenta dalla comunicazione della ordinanza per il deposito di osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio della definibilità agevolata della controversia in materia di dazi ai sensi della L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 197 .
7. La società contribuente ha depositato, in data 27 aprile 2023, memoria con la quale ha rinunciato alla istanza di sospensione L. n. 197 del 2022 , ex art. 1, comma 197, di sospensione del processo.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, quanto all'istanza di sospensione ai sensi della L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 197 , non sussiste, allo stato degli atti, interesse a provvedere avendo la controricorrente rinunciato ad essa con memoria depositata in data 27 aprile 2023.
2. Va rigettata l'istanza di omissione delle generalità e degli altri dati identificativi avanzata dai controricorrenti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 1 , per i motivi di seguito indicati.
2.1. L'art. 52 cit. definisce i casi nei quali è garantito il diritto all'anonimato delle parti in giudizio o dei soggetti interessati. Ai sensi del comma 1 del detto articolo – che disciplina l'ipotesi in cui l'anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi è affidata all'intervento del giudice – fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado (sicchè le pronunce, nel momento in cui sono redatte e depositate in cancelleria, devono contenere l'indicazione del nome delle parti, dei loro difensori e del giudice ex art. 133 c.p.c. e artt. 536 e 545 c.p.p. "l'interessato" può chiedere per "motivi legittimi", con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
La qualità di "interessato" legittimato a presentare la domanda di cui all'art. 52, comma 1, cit. è definita direttamente dall'art. 4, comma 1, lett. i) medesimo decreto legislativo, disposizione che, se nella originaria formulazione, includeva non solo la persona fisica, ma anche la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferivano i dati personali, coincidendo il concetto di "dato personale" di cui alla lett. b) del medesimo articolo con "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale", a decorrere dal 6/12/2011, in forza della novella D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , ex art. 40 include solo la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali, coincidendo il modificato concetto di "dato personale" di cui all'art. 4, lett. b con "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale". Questa diversa ampiezza del termine "dato personale" orienta anche la lettura dei concetti di "dati identificativi" di cui all'art. 4, lett. c quali "dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato" e di "dati sensibili" di cui all'art. 4, lett. d quali "dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" (v. ora art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679).
La domanda di oscuramento dei dati personali presentata dall'interessato deve essere sostenuta dalla indicazione dei "motivi legittimi" che segnano all'evidenza il discrimine fra l'accoglimento ed il rigetto della relativa domanda. Il concetto utilizzato dal legislatore, per certo non felice, abbisogna di un'opportuna interpretazione. Va innanzi tutto escluso che l'espressione possa essere intesa nell'accezione di "motivi normativi": in tal senso depone sia la clausola di riserva che figura nell'incipit del citato articolo di legge ("Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado…"), sia il ricorso ad elementari criteri esegetici, in ragione dell'evidente superfluità di una disposizione che si limiti a fare riferimento a quanto già previsto da altre norme. Dunque, per dare un significato compiuto all'espressione che ne occupa – che, ovviamente, non può neppure discendere da un'interpretazione a contrario, non potendosi ammettere l'esito positivo di una richiesta di oscuramento dati per motivi illegittimi – non resta che apprezzarla come sinonimo di "motivi opportuni": donde la particolare ampiezza, opportunamente non predeterminata dal legislatore all'interno di schemi rigidi, delle ragioni che possono essere addotte a sostegno della richiesta che qui interessa, fermo restando che l'accoglimento della richiesta medesima interverrà ogniqualvolta l'autorità giudiziaria ravviserà un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo e il principio della generale conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali e del contenuto integrale delle sentenze, quale strumento di democrazia e di informazione giuridica. In tal senso, interessanti indicazioni conformi si traggono dalle linee guida dettate dal Garante della privacy il 2 dicembre 2010, "in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica", pubblicate sulla G.U. n. 2 del 4 gennaio 2011, in cui al punto 3., con specifico riferimento alla c.d. "procedura di anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali" di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, commi da 1 a 4 , si indicano possibili "motivi legittimi", in grado di fondare la relativa richiesta (ovvero di indurre l'A.G. a provvedere d'ufficio), nella "particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad esempio, dati sensibili)", ovvero nella "delicatezza della vicenda oggetto del giudizio". (Cass. pen. 13 marzo 2017, n. 11959; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16807 del 07/08/2020).
3.Nella specie, anche a volere intendere la richiesta di oscuramento dati riferita al legale rappresentante della società controricorrente che agisce, tra l'altro, anche in proprio (con ciò non rilevando, quindi, la mancata inclusione delle persone giuridiche nel concetto di "interessato" in base alla formulazione- con decorrenza dal 6/12/11 – dell'art. 4, comma 1, lett. i e la restrizione di quello di "dato personale" di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), le ragioni indicate a giustificazione della medesima (di riservatezza commerciale nonchè di tutela della propria immagine, di salvaguardia del patrimonio aziendale e della propria reputazione, avendo la società subito, a causa della notizia diffusa dall'Agenzia circa l'inizio della vicenda, la revoca di affidamento per il valore di Euro 1.5000.000,00 da parte di CREDEM v. allegato 11 al controricorso), non configurano "motivi legittimi" atteso che la materia trattata nel presente giudizio (atto di revisione di accertamento a seguito della emersa falsità dell'origine dichiarata delle merci importate) non può ritenersi di per sè sensibile, e come tale, assoggettata al cogente regime di tutela della riservatezza delle parti in causa, nè tantomeno la vicenda oggetto di controversia può ritenersi caratterizzata in re ipsa da una particolare "delicatezza".
4. Va rigettata altresì l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 366 c.p.c. , comma 1, nn. 1, 3, 4 e 6, per avere l'Agenzia esposto le questioni di diritto per mezzo di "copia e incolla" degli atti e dei provvedimenti dei precedenti gradi di giudizio. Invero, il ricorso si palesa autosufficiente in quanto sviluppa una sintesi chiara dell'intera vicenda processuale e mette in luce le ragioni a sostegno dello stesso, con espressa menzione degli atti processuali su cui si fonda. In particolare, esso contiene puntuali e specifici riferimenti al contenuto dei documenti in esso richiamati, di cui vengono riportati i dati utili ad individuare il momento processuale della loro produzione nei gradi del giudizio di merito e la loro collocazione e di cui vengono ritrascritte le parti più rilevanti ai fini della decisione, cosicchè deve ritenersi che la parte ricorrente abbia assolto l'onere sulla stessa gravante di fornire una chiara illustrazione degli atti sui quali si fondano i motivi formulati.
5.Va dato atto che nella memoria l'Agenzia delle dogane chiede lo stralcio della espressione "confusionario" riferita al ricorso.
5.1. La richiesta non merita accoglimento.
Il Collegio ritiene, infatti, che ipotizzare tale espressione non sia sconveniente nè offensiva, ma che faccia parte dell'agonismo processuale e che non sia tale da giustificare nè la cancellazione richiesta.
6. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 221, comma 4, CDC, artt. 331 e 335 c.p.p. , del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 , del TU n. 43 del 1973, artt. 292-295 art. 2941 c.c., comma 1, n. 8 per avere la CT di secondo grado ritenuto erroneamente prescritto l'accertamento delle operazioni compiute dall'(Omissis) al (Omissis) essendo stata la notitia criminis presentata in data 15.12.2014 sebbene ai fini della proroga del termine triennale di prescrizione (rectius di decadenza per la revisione dell'accertamento stabilito dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 ) rilevasse la data di sottoscrizione della notizia di reato (12.12.2014), essendo la consegna o trasmissione alla Procura un atto dovuto e dipendendo l'iscrizione nel registro generale delle notizie di reato da valutazioni del PM; inoltre, ad avviso della ricorrente, in ipotesi di fattispecie criminose dolose (come di contrabbando con sottrazione di merci ai diritti di confine) il termine di prescrizione entro cui trasmettere la notitia criminis dovrebbe intendersi prolungato a cinque anni quando l'accertamento intervenga dopo l'atto di promovimento dell'azione penale e prima del giudicato penale.
7. Il motivo è infondato.
L'art. 221, n. 3, prima frase, del codice doganale (Reg. CEE del Consiglio n. 2913 del 1992, poi modificato dal Reg. CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 2700 del 2000) ha introdotto una regola di prescrizione in base alla quale, in via di principio, la comunicazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione da pagare non può più essere effettuata dopo la scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale (cfr. C. Giust. 23.2.2006, C- 201/04, Molenbergnatie; C, Giust. 16.7.2009, C- 124/08 e C- 125/08, Snauwaert; C. Giust. 17.6.2010, C- 75/09, Agra Srl).
L'art. 221, n. 3, seconda frase, del codice doganale ha stabilito, inoltre, che detto termine di prescrizione è sospeso a seguito della presentazione di un ricorso a norma dell'art. 243 del codice in parola e per la durata del relativo procedimento di ricorso. A titolo di eccezione rispetto alla regola summenzionata, tuttavia, l'art. 221, n. 4, del codice doganale ha disposto che, "alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti", le autorità doganali possano procedere a tale comunicazione dopo la scadenza del termine di cui sopra, qualora dette autorità non abbiano potuto determinare l'importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto "perseguibile penalmente" (formula, quest'ultima che ha sostituito quella di "perseguibile a norme di legge" anteriore alla modifica adottata dal Reg.CE n. 2700/2000 ).
Ciò posto, va osservato che la giurisprudenza comunitaria ha affermato, in proposito, che l'art. 221, n. 4, del codice doganale non prevede di per sè alcun termine di prescrizione e nemmeno le cause di sospensione o d'interruzione della prescrizione applicabile. In particolare, a differenza di quanto disposto dal n. 3 del medesimo art., il n. 4 dell'articolo in parola non impone alcuna sospensione della prescrizione nel corso della durata di un eventuale procedimento penale. E' stato, inoltre, rilevato dai giudici Europei che, limitandosi ad operare un riferimento alle "condizioni previste dalle disposizioni vigenti", l'art. 221, n. 4, del codice doganale opera un rinvio al diritto nazionale per il regime della prescrizione dell'obbligazione doganale, qualora tale obbligazione sorga a seguito di un atto che era, nel momento in cui è stato commesso, perseguibile penalmente. Di conseguenza – a giudizio della Corte di Lussemburgo – non prevedendo il diritto dell'Unione regole comuni in materia, spetta ad ogni Stato membro determinare il regime della prescrizione delle obbligazioni doganali che è stato possibile accertare a causa di un fatto "perseguibile penalmente" (cfr., C. Giust. 16.10.2003, C- 91/02, Hannl-Hofstetter; C. Giust. 23.2.2006, C- 201/04, Molenbergnatie; C. Giust. 17.6.2010, C- 75/09, Agra Srl).
Per quanto concerne il diritto italiano, va osservato che il D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84 (T.U.L.D.) prevedeva che "l'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni" (comma 1) e che "qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili" (comma 3). Tale termine è stato ridotto da cinque a tre anni per effetto della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29 applicabile ai diritti doganali sorti successivamente alla data di entrata in vigore di tale norma, fissata al 1 maggio 1991. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il termine decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la pronuncia nel giudizio penale, qualunque ne sia il contenuto, e quindi anche nel caso in cui il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione (Cass. n. 30710/11; 6820/2009,20513/2006, 8139/1990); ciò, senza che tuttavia sia preclusa all'autorità doganale la facoltà di notificare una richiesta di pagamento anche prima che sia iniziata la decorrenza di tale termine e, quindi, si sia concluso il procedimento penale (Cass., sez. 5, n. 7836 del 31/03/2010).
Questa Corte ha chiarito che la sopra richiamata "regola comunitaria si applica non soltanto al termine di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali, ma anche a quello di decadenza per la revisione dell'accertamento, stabilito dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 in ovvia coerenza, del resto, con la loro ratio, che è quella di impedire che il decorso del tempo giovi a chi ha occultato il credito e di impedire altresì che giovi al debitore l'ostacolo all'azione amministrativa determinato dal procedimento di indagine penale" (Cass. n. 26045 del 2016, punto 2.2.; in termini, sia pure con riguardo alle omologhe norme stabilite dal regolamento CEE del Consiglio numero 1697 del 1979, vedi Cass. n. 9253/13).
Orbene, la giurisprudenza della sezione quinta, malgrado alcune pronunzie di segno contrario (Cass. n. 11932/2012) è andata progressivamente assestandosi nel senso di ritenere che, in tema di tributi doganali, l'azione di recupero "a posteriori" dei dazi all'importazione o all'esportazione può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto quando la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente – a prescindere dall'esito – di condanna o assolutorio- del giudizio- purchè sia trasmessa, nel corso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza, la "notitia criminis", primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto-reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale – cfr. Cass. n. 5384/2012; Cass. n. 14016/2012, Cass. n. 8046/13; Cass. n. 8322/2013; Cass. 8708/2013; n. 7562 del 2015; 24674/15.
Questa Corte ha anche precisato che "In tema di dazi, l'atto "passibile di azione giudiziaria repressiva" (quale causa del mancato pagamento dei diritti doganali), previsto dal Reg. CEE n. 1697/79 del Consiglio del 24 luglio 1979, determina una esclusione temporanea del decorso sia del termine di decadenza per la revisione dell'accertamento, sia di quello di prescrizione per la riscossione dei menzionati diritti, che perdura fino alla data di definitività del provvedimento che esaurisce il relativo procedimento penale, ma non preclude all'amministrazione, a favore della quale la suddetta esclusione è sancita, di notificare una richiesta di pagamento prima della cessazione della causa "sospensiva" (Cass., sez. 5, n. 9253 del 2013).
Sufficiente è quindi, ai fini della proroga, che le autorità che procedono al recupero dei dazi non riscossi ravvisino una fattispecie prevista come reato dal diritto penale nazionale e comunichino la relativa notizia entro il termine triennale dalla contabilizzazione o dall'esigibilità dell'obbligazione doganale. Questa interpretazione, che è stata reputata costituzionalmente conforme dalla Consulta (come si legge in un passaggio della sentenza 25 luglio 2011, n. 247, che ne tiene conto come tertium comparationis), è destinata a rimanere ferma, soprattutto ove si consideri che, come ha rimarcato la stessa Corte di giustizia, sia pure ai fini dell'applicazione dell'eccezione prevista dall'art. 3 del Reg. n. 1697/79, la norma non esige che azioni giudiziarie repressive siano effettivamente avviate dalle autorità penali dello Stato membro, con la conseguenza che la qualificazione di un atto come "passibile di un'azione giudiziaria repressiva" -o, va aggiunto, come "perseguibile penalmente"- rientra nella competenza delle autorità doganali che devono stabilire l'importo esatto dei dazi di cui si tratta (Corte giust. 18 dicembre 2007 in causa C-62/06, Fazenda Publica).
Decorrendo sia il termine di decadenza per la revisione dell'accertamento, sia quello di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali -quando le autorità competenti siano state nell'impossibilità di agire o non siano state poste in grado di determinare l'importo esatto degli stessi a causa di un atto passibile di un'"azione giudiziaria repressiva", ossia di un atto che obiettivamente considerato, integri una fattispecie prevista dal diritto penale nazionale – dalla data di insorgenza dell'obbligazione doganale ovvero dal compimento dell'atto che era, nel momento in cui è stato commesso, perseguibile penalmente, la CT di secondo grado si è attenuta ai suddetti principi per avere ritenuto, al momento della notifica dell'avviso di rettifica del 14.10.2016, decorso il termine triennale di prescrizione/decadenza – avuto riguardo come dies a quo di decorrenza alla data di compimento dei fatti di reato concretantesi che, nella specie, risalivano agli anni (Omissis) – della pretesa tributaria per il periodo precedente al (Omissis), considerando l'avvenuta proroga del detto termine per effetto della notitia criminis dei detti fatti di contrabbando presentata in data 15.12.2014 senza che assumesse rilievo la circostanza dedotta dalla ricorrente dell'accertamento intervenuto, nella specie, prima del giudicato penale.
8.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione dell'artt. 2698 (rectius: 2697) c.c. e 11 Reg. UE 813/13 per avere la CT di secondo grado ritenuto, per gli anni 20132014, prevalente il valore delle perizie di parte privata circa l'effettiva capacità produttiva del suo fornitore tailandese e insufficienti le prove prodotte in giudizio dall'Ufficio delle dogane di Bolzano sebbene lo stesso giudice di appello avesse dato atto del fondamento dell'accertamento sui rapporti OLAF (che avevano rilevato la triangolazione Cina- Thailandia e società importatrice per cui le merci vendute a quest'ultima dalla ditta thailandese Profound Growth erano prodotte, per una consistente quantità, in Cina e poi venivano trasbordate in Thailandia senza essere ivi modificate in alcun modo atto a fare assumere alle stesse l'origine thailandese), aventi piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, spettando al contribuente la prova contraria.
9.Il motivo è fondato.
E' noto che l'art. 9 Reg. CEE n. 1073/1999 (sostanzialmente identico l'odierno art. 11 Reg. CEE n. 883/2013 ) prescrive che "1. Al termine di un'indagine, l'Ufficio redige sotto l'autorità del direttore una relazione che contiene in particolare i fatti accertati, l'eventuale indicazione del danno finanziario e le conclusioni dell'indagine, incluse le raccomandazioni del direttore dell'Ufficio sui provvedimenti da prendere.
10. Queste relazioni sono redatte tenendo conto delle prescrizioni di procedura previste nella legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Le relazioni così elaborate costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione riguardanti le relazioni amministrative nazionali e hanno valore identico ad esse".
La corrente interpretazione fornita da questa Corte circa la valenza probatoria di tali documenti ispettivi (recentemente ribadita da Cass. sez. V 21.03.2019 n. 7993; Cass. sez. 5, n. 14026 del 2020) è che, salva la prova piena e privilegiata dei fatti accaduti alla presenza degli operanti o dagli stessi direttamente percepiti e constatati, "gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell'OLAF ai sensi del Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1073 del 1999 hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria" (Cass. sez. V 21.04.2017 n. 10118; Cass. sez. V 27.07.2012 n. 13496; Cass. sez. V ord. 2.03.2009 n. 4997; Cass. sez. V 24.09.2008 n. 23985); e gli stessi accertamenti "ben possono essere posti, anche da soli, a fondamento degli avvisi di accertamento per il recupero dei dazi doganali sui quali siano state riconosciute esenzioni o riduzioni, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo; omissis sono inoltre utilizzabili quali fonti di prova emergenti dalle indagini svolte dall'OLAF anche i documenti acquisiti e la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini espletate, compresi i verbali delle operazioni di missione" che, siccome contenenti elementi utili, siano stati trasmessi alle autorità nazionali (Cass. sez. 5, n. 14026 del 2020; Cass. sez. V 8.03.2013 n. 5892; Cass. sez. V 3.08.2012 n. 14036; Cass. sez. V 27.07.2012 n. 13496).
Nella specie, il giudice di appello, ha mal governato i suddetti principi in quanto – dopo avere ritenuto che le dichiarazioni doganali fino a tutto il (Omissis), alla luce delle prove acquisite – rapporti OLAF, la denuncia di reato, le e-mail di B.B. responsabile dell'Ufficio tecnico della Rotho-A.A. (in cui si dava atto della fabbricazione in Cina del 75% degli elementi di fissaggio venduti alla Rotho- A.A. dalla ditta tailandese Profound Growth Company LTD di limitata capacità produttiva), e il report del viaggio in Cina e Thailandia di C.C. e D.D., responsabili per la produzione della detta società (in cui si dava atto della volontà manifestata dal titolare della ditta cinese Shangai Chiaechia Fasteners Co. LTD, a sua volta padre del legale rappresentante della Profound Growth Company LTD, di spostare le macchine dello stabilimento di Shangai a quello in Thailandia dal (Omissis)) – fossero mendaci per il 75% delle viti importate stante la emersa provenienza cinese anzichè thailandese delle stesse – per gli anni (Omissis) ha affermato che "l'Agenzia delle dogane non (aveva) fornito la prova (e il relativo onere era a suo carico) che la produzione in Thailandia (fosse) rimasta uguale o se, invece, fosse aumentata come promesso dal legale rappresentante della Profound Growth e se sì in che misura; Al riguardo le prove fornite dall'Ufficio si limita(vano) a presunzioni e indizi generici prive di certezza, precisione e concordanza"; con ciò il giudice di appello, in violazione dei principi di diritto sopra richiamati, non ha attribuito al rapporto dell'OLAF – sebbene, come si evince dalla sentenza impugnata, fosse stato posto a fondamento dell'avviso di rettifica in questione per tutte le importazioni contestate risalenti al periodo (Omissis), emergendo dallo stesso il presunto trasbordo in Thailandia degli elementi di fissaggio prodotti in Cina, senza alcuna modificazione della merce in Thailandia che ne potesse fare modificare l'origine, con mescolanza della produzione cinese a quella thailandese e con emissione delle fatture di vendita anche nei confronti di Rotho A.A. Srl sia dalla società Profound Growth Company LTD che dall'azienda taiwanese Profound Growth Company LTD con sede in (Omissis) (v. ricorso per cassazione in cui è riportato uno stralcio del detto rapporto) – la valenza probatoria propria di questo atto nei procedimenti amministrativi e giudiziari, spettando al contribuente che ne contestasse il contenuto fornire la prova contraria; nè tantomeno il riferimento da parte della Commissione al contenuto delle perizie di parte che riconoscevano "alla Profound Growth la capacità di produrre in Thailandia tutte le viti fornite alla Rotho-A.A." è da potersi intendere come prova a contrario fornita dalla contribuente avendo il giudice di appello affermato a priori che "le prove fornite dall'Ufficio si limitavano a presunzioni e indizi generici privi di certezza, precisione e concordanza" in tal modo negando erroneamente al rapporto OLAF la piena valenza probatoria in ordine all'effettiva origine delle merci importate; la mancata attribuzione al rapporto OLAF della piena valenza probatoria ha reso, pertanto, irrilevante l'affermazione successiva della Commissione in ordine al contenuto delle perizie circa la "capacità produttiva" della Profound Growth con riguardo alle viti importate non essendo tale statuizione, nell'impianto argomentativo, correlata alla corretta valutazione delle risultanze della indagine OLAF. 11. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, l'omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio per non avere la Commissione considerato quanto all'origine dei beni importati, la proprietà cinese degli stabilimenti cinese e tailandese- con coincidenza del sito web e dei recapiti telefonici- la produzione della merce importata in Cina e il su trasbordo in Thailandia, la moderata capacità produttiva dello stabilimento thailandese e l'ispezione della merce da parte di un funzionario dell'importatore a Shanghai nel (Omissis).
12. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 76 e 78 DAC e allegato 13bis alle DAC, del Reg. UE 91/09 per avere la Commissione erroneamente ritenuto non applicabile il dazio antidumping, per gli anni (Omissis), sebbene le merci importate fossero state fabbricate in Cina e soltanto trasportate in Thailandia in assenza della prova della ulteriore trasformazione in tale paese e, dunque, della acquisizione dell'origine thailandese.
13. Con il quinto motivo si denuncia in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c. per essersi la Commissione, con una motivazione apparente e illogica, soffermata, per gli anni (Omissis), sulla quantità di viti prodotte in Thailandia anzichè sull'origine cinese o thailandese delle stesse.
14. Con il sesto motivo si denuncia in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per essersi la Commissione, incorrendo nel vizio di extrapetizione, soffermata sulla quantità di viti prodotte in Thailandia anzichè sulla questione dedotta in giudizio dell'origine cinese o thailandese delle stesse.
15. Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 2730, 2709, 2729, 2698 c.c. per avere la Commissione ritenuto non applicabile il dazio antidumping, per gli anni (Omissis), sebbene dalle bollette doganali- atti confessori non ritrattati- risultasse l'acquisto da parte della contribuente di viti anche in tali anni dalla Profound Growth, quale fornitore thailandese apparente.
16. Con l'ottavo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, l'omessa valutazione di fatti decisivi e controversi per avere la Commissione ritenuto illegittimo l'avviso per gli anni (Omissis) senza esaminare che, nel 2013, sussistevano prove di intensi rapporti commerciali con Profound Growth aventi ad oggetto – per gli stessi funzionari della RothoA.A. – merci prodotte solo ufficialmente in Thailandia.
17. Con il nono motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c. per avere la Commissione con una motivazione apparente, affermato, senza esporre dati, che un fornitore thailandese era stato in grado di produrre tutta la merce importata da un imprenditore senza quantificarla o descrivere lo stabilimento e i vari contratti del fornitore.
18.L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento dei restanti motivi di ricorso.
19. In conclusione, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo, assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto – e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbe i restanti, cassa la sentenza impugnata-in relazione al motivo accolto – e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione.
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