Cassazione, sentenza n. 20537 del 17/07/2023

Sentenza n. 20537 del 17/07/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
20537
Data
17/07/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguarda le sanzioni applicate per avere compensato crediti IVA oltre il limite allora vigente, successivamente elevato da 516.456,90 a 700.000 euro. La Cassazione conferma che l’innalzamento del tetto riduce la condotta sanzionabile e, nei processi ancora pendenti, opera quale disciplina più favorevole: resta sanzionabile soltanto l’omesso versamento corrispondente agli importi eccedenti il nuovo limite. Poiché la compensazione contestata rientrava nel limite sopravvenuto, la Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle entrate e conferma la non applicabilità delle sanzioni.

Testo della pronuncia

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 634/14/16 della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva accolto parzialmente (limitatamente alle sanzioni) il ricorso proposto da Lavorazioni Industriali Spa contro l'atto di recupero IVA (Omissis).

La CTR osservava in particolare che in virtù del principio del favor rei D.Lgs. n. 472 del 1997 , ex art. 3, comma 2, come affermato dal primo giudice nel caso di specie non potevano essere applicate sanzioni a causa della compensazione contestata alla società contribuente, avendo il D.L. n. 35 del 2013, art. 9, comma 2 , elevato il limite di compensabilità da Euro 516.456,90 ad Euro 700.000, sicchè detta compensazione rientrava nel nuovo limite legale, per l'appunto applicabile nel caso di specie in virtù di detto principio generale.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la società contribuente, che successivamente ha depositato una memoria.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 – l'agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 2 , art. 13 , L. n. 388 del 2000, art. 34 poichè la CTR ha ritenuto applicabile retroattivamente, per favor rei, il D.L. n. 35 del 2013, art. 9, comma 2 , che ha elevato il limite del c.d. "splafonamento" oltre quello utilizzato in compensazione dalla società contribuente (da Euro 516.456,90 ad Euro 700.000).

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che:

-"In tema di IVA, la L. n. 388 del 2000, art. 34 sancendo un limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 per i soggetti intestatari di conto fiscale, ha inteso introdurre per ogni periodo d'imposta un limite invalicabile alla compensazione di crediti iva e debiti relativi ad altre imposte, al fine di non squilibrare eccessivamente le previsioni di gettito fiscale annuale; la violazione del limite previsto per legge equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sanzionato dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 la cui misura tuttavia, nei processi ancora in corso ed in ossequio al principio del "favor rei", di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3 deve tener conto dell'innalzamento del limite d'importo compensabile dei crediti IVA, disposto dalla normativa successiva, così da determinare la riduzione della condotta sanzionabile all'omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto" (Sez. 5 -, Ordinanza n. 35385 del 01/12/2022, Rv. 666575 – 01);

-"L'innalzamento (da Euro 516.546,90 a Euro 700.000,00) del limite per la compensazione dei crediti IVA, disposto dal D.L. n. 35 del 2013, art. 9, comma 2 , conv. in L. n. 64 del 2013 , ha determinato una riduzione della condotta rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione D.Lgs. n. 471 del 1997 , ex art. 13 che risulta pertanto circoscritta all'omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto, con conseguente applicazione, ai processi ancora in corso, del regime sanzionatorio più favorevole per il contribuente, in ossequio al principio del "favor rei" di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3 " (Sez. 5 -, Ordinanza n. 18367 del 30/06/2021, Rv. 661799 – 01).

Sia pure vertendosi in casi analoghi, è dunque orientamento ormai consolidato di questa Corte che l'innalzamento del "tetto" del plafond utilizzabile ai fini compensatorii abbia effetto di "norma più favorevole" ai fini sanzionatori.

La sentenza impugnata risulta conforme a tale orientamento.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.500 per onorari, Euro 200 per esborsi oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.