Cassazione, sentenza n. 20894 del 18/07/2023
Sentenza n. 20894 del 18/07/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 20894
- Data
- 18/07/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente aveva impugnato nel 2016 una pretesa per accise, sostenendo di averla conosciuta soltanto attraverso il procedimento penale; il giudice regionale, dubitando della regolarità della notificazione internazionale del 2014, aveva ritenuto tempestivo il ricorso. La Cassazione rileva invece che la documentazione attestava la consegna personale dell’avviso di pagamento secondo la procedura prevista dalla direttiva unionale e che la motivazione del giudice d’appello non si confrontava adeguatamente con tale prova, decisiva per la tardività. Accoglie il motivo processuale, assorbe gli altri e rinvia al giudice tributario regionale in diversa composizione.
Testo della pronuncia
Secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, A.A., cittadino (Omissis), "nel mese di giugno 2016", ha proposto ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Pordenone essendo venuto indirettamente a conoscenza di una pretesa tributaria per accise non versate su alcoolici, in concorso con altri soggetti, e ciò sulla base del decreto di rinvio a giudizio davanti al Tribunale penale di Pordenone notificatogli il 27.4.2016.
2. Il ricorrente ha esposto di esser stato convocato nel dicembre 2015, con procedura conforme alle direttive unionali, dall'Ufficio delle imposte (Omissis) con intimazione di pagamento all'Ufficio italiano delle dogane di un importo di circa 12 milioni di Euro e di aver contestato il titolo uniforme, non avendo ricevuto la notifica di alcun atto di accertamento e/o intimazione di pagamento da parte dell'Ufficio italiano delle dogane.
3. L'Agenzia delle dogane si è costituita allegando che la notifica dell'avviso di pagamento pertinente (n. (Omissis)) per Euro 11.018.803,08, relativo ad accise, oltre interessi e altri accessori, era regolarmente avvenuta in data 6.5.2014.
4. La CTP di Pordenone ha dichiarato inammissibile il ricorso.
5. Il A.A. ha proposto appello, insistendo per la mancata notificazione del provvedimento impositivo, e la Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza impugnata, ha accolto il gravame.
6. La CTR, espresse "perplessità" sulla regolarità della notificazione dell'avviso di pagamento, ha osservato che l'esercizio del diritto di difesa non doveva considerarsi tardivo, rilevando altresì che nell'ambito della procedura per il recupero del credito avviato ai sensi della direttiva n. 2010/24/UE con Claim Form, notificato il 16.12.2015, non era stato allegato ma soltanto citato l'avviso di pagamento n. (Omissis).
7. Ha concluso che l'avviso di pagamento non aveva raggiunto lo scopo a cui era preordinato; comunque, essendo ancora pendente il giudizio penale, l'Ufficio avrebbe potuto rinnovare la notifica dell'avviso n. (Omissis).
8. Avverso questa sentenza l'Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
9. E' rimasto intimato il A.A..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 , avendo la CTR errato nel ritenere ammissibile il ricorso tributario, notificato il 20.6.2016, contro l'avviso di pagamento di accise dovute in Italia, atteso che lo stesso ricorrente aveva dichiarato di averne avuto indiretta conoscenza a seguito della notifica del decreto di rinvio a giudizio davanti al Tribunale Penale di Pordenone.
2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3 e art. 21, comma 1 , in quanto il ricorso tributario notificato il 20.6.2016 era stato preceduto dalla notifica in data 6.5.2014 dell'avviso di pagamento del 12.12.2013 n. (Omissis) nonchè del pvc datato 20.6.2013 con i relativi allegati secondo modulo standard ai sensi dell'art. 8 Direttiva 2010/24/EU. 3. Con il terzo motivo deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, violazione dell'art. 14 par. 2 Direttiva n. 2010/24/UE e del D.Lgs. n. 149 del 2012, art. 9, comma 6 nonchè il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in relazione alla domanda relativa alla nullità/inesistenza della notificazione dell'atto impositivo effettuata dall'Autorità competente del Regno Unito.
4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 vigente ratione temporis e degli artt. 8 e 12 della Direttiva n. 2010/24/EU, perchè l'avviso di pagamento delle accise non è caducato dalla richiesta dello Stato di residenza del contribuente di rinnovare la richiesta di recupero/riscossione.
5. Con il quinto motivo deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, violazione dell'art. 654 c.p.p. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 perchè il giudicato penale favorevole al contribuente non influisce sulla lite fiscale.
6. Appare pregiudiziale il secondo motivo con cui si deduce violazione di legge processuale in relazione all'eccezione di tardività del ricorso a fronte dell'avvenuta notifica dell'atto impugnato.
7. Il motivo è fondato.
8. Da quanto riportato in ricorso per autosufficienza (v., in particolare, pagg. 21 e segg.) risulta che ai sensi dell'art. 8 della direttiva 2010/24/UE era stata richiesta la notifica dell'avviso di pagamento 12.12.2013 n. (Omissis) (v. in particolare la sez. 6 del modulo), effettuata dall'Ufficiale Giudiziario Inglese in data 6.5.2014, dopo un primo tentativo non andato a buon fine, con consegna a mani di A.A..
9. Infatti, nel seguente Witness statement of personal service of documents si dà atto che il documento datato 12.12.2013, unitamente ad altri datati 3.6.23013, 20.6.2013, 11.3.2014, venne consegnato in data 6.5.2014 personalmente a A.A. presso il suo indirizzo ("(Omissis) personally serve the above named debitor with the documents dated 11 March 2014, 12/12/2013, 03 Giu 2013, 20 Giu 2013") dall'Ufficiale giudiziario inglese B.B. che sottoscrisse il modulo in calce attestando le operazioni compiute.
10. Quanto alle contestazioni riproposte in sede di gravame dal A.A. contro la notifica così eseguita, la sentenza impugnata si limita a riportare "l'asserita assenza di prova sulla mancata allegazione al modulo standard di notifica (e al Titolo uniforme) dall'avviso di pagamento", osserva genericamente che "le perplessità sulla regolare notificazione dell'avviso di pagamento in data 6.05.2014 permangono tutte" e conclude che il ricorso "non è apparso tardivo", così implicitamente statuendo per l'invalidità di quella notifica.
11. La decisione, non sorretta da adeguata motivazione, contrasta con le evidenze documentali dell'avvenuta notifica in data 6.5.2014 dell'atto impositivo, che, ai sensi dell'art. 9 della citata Direttiva, doveva essere "effettuata conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative in vigore nello Stato membro adito", e della tardività dell'impugnazione proposta a distanza di oltre due anni da quella notifica ( D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 ).
12. Gli altri motivi restano assorbiti.
13. Conseguentemente, la sentenza deve essere cassata con riguardo al secondo motivo, assorbiti gli altri, e la causa deve essere rinviata Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e cassa di conseguenza la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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