Cassazione, sentenza n. 20983 del 18/07/2023

Sentenza n. 20983 del 18/07/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
20983
Data
18/07/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava l’imposta di consumo applicata a un prodotto contenente alchilbenzoli, descritto nella scheda tecnica della contribuente come lubrorefrigerante per lavorazioni meccaniche; il primo giudice aveva escluso la funzione lubrificante, mentre l’appello aveva confermato l’imposizione. La Cassazione rileva che il ricorso non coglieva la motivazione fondata sulla stessa descrizione tecnica del prodotto e precisa che la norma primaria considera la destinazione funzionale alla lubrificazione meccanica, senza la restrizione proposta dalla società. Il ricorso è rigettato, con condanna della contribuente alle spese.

Testo della pronuncia

La Mechim Srl ha proposto ricorso contro l'avviso di accertamento e relativo atto di irrogazione sanzioni emessi nel 2017 dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla base di pvc del dicembre 2016, per omesso versamento dell'imposta di consumo in relazione ad un prodotto lubrificante denominato (Omissis) avente, tra i suoi componenti, alchilbenzoli rientranti nella previsione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62 comma 1 lett. c) .

2. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano ha accolto i ricorsi riuniti, osservando che il prodotto in questione svolgeva essenzialmente una funzione refrigerante mentre la funzione lubrificante era limitata alla rimozione dei trucioli metallici del prodotto finale della lavorazione e non corrispondeva alla nozione di funzione lubrificante contenuta nel D.M. n. 557 del 1996, art. 1 che deve consistere nel "ridurre l'attrito tra parti meccaniche in movimento relativo tra loro e non tra un utensile e uno scarto di lavorazione".

3. Avverso questa pronuncia l'Agenzia ha proposto appello che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia ha accolto.

4. I giudici d'appello hanno osservato che il prodotto in questione rientrava tra quelli destinati, messi in vendita o utilizzati per la lubrificazione meccanica, e, quindi, soggetti all'imposta di consumo, per ammissione della stessa ricorrente che, nella scheda tecnica, lo definiva "lubrorefrigerante sintetico per lavorazioni meccaniche idoneo su tutti i tipi di macchine utensili".

5. Avverso questa sentenza la Mechim Srl ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un mezzo, illustrato con memoria.

6. Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle dogane dei monopoli.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo la società deduce la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62 comma 1 lett. c) e del D.M. n. 557 del 1996, art. 1 , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3., perchè la CTR aveva erroneamente interpretato i presupposti di applicazione dell'imposta di consumo.

2. La ricorrente ha osservato che, secondo la definizione offerta dal D.M. n. 557 del 1996, art. 1 , per lubrificazione meccanica deve intendersi "ogni applicazione che comporti la funzione, anche congiuntamente ad altre, di ridurre l'attrito tra parti di meccanismi in movimento relativo tra loro"; dato il significato proprio del termine "meccanismi", la norma si deve riferire all'attrito che si crea tra due macchine, o parti di queste, in movimento mentre nel caso in esame il prodotto in questione agisce sull'attrito tra un macchinario e lo scarto di lavorazione.

3. Il motivo è, per un verso, inammissibile e, per altro verso, infondato.

4. Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza della CTR, che ha fondato la decisione essenzialmente sulla scheda tecnica del prodotto fornita dalla stessa ricorrente (definita, non a caso, "confessione") ma non ha svolto alcun accertamento sulle sue specifiche funzioni.

5. Anzi, la CTR ha censurato l'operato del giudice di prime cure che aveva reso affermazioni in fatto, circa il funzionamento del prodotto, senza appropriati accertamenti: "Quello che manca nella decisione della Provinciale è l'esame delle funzioni oggettive del prodotto perchè non risulta di aver proceduto ad un esame analitico inerente le caratteristiche tecniche proprie del prodotto in esame nè attraverso la consultazione delle schede tecniche nè attraverso la destinazione d'uso cui il prodotto è preposto".

6. La doglianza in esame, quindi, si fonda su circostanze fattuali che non sono rimaste accertate ad esito del processo di merito, deciso dal Giudice d'appello sulla base della corrispondenza tra quanto dichiarato dalla parte e la previsione di legge che applica l'imposta di consumo agli "oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica" ( D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62 comma 1 lett.).

7. In ogni caso, la doglianza è infondata perchè l'interpretazione della norma secondaria deve essere coerente con la norma di legge che stabilisce il presupposto impositivo, dovendosi dare la prevalenza a quest'ultima, in caso di contrasto, secondo il criterio della gerarchia delle fonti. L'interpretazione della norma regolamentare sostenuta dalla ricorrente, strettamente aderente al dato letterale, non appare conforme alla norma primaria, assai più ampia e focalizzata sul profilo funzionale del prodotto ("per la lubrificazione meccanica"). Quell'interpretazione tradisce la definizione legislativa e può condurre a irragionevoli differenze di trattamento, oltre che a laboriose indagini tecniche, laddove distingue tra prodotti comunque riconducibili alla previsione di legge, perchè contengono le sostanze colpite dal prelievo e sono utilizzati come lubrificanti per ridurre l'attrito creato dal movimento di meccanismi o loro parti.

8. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

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