Cassazione, sentenza n. 21132 del 19/07/2023
Sentenza n. 21132 del 19/07/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 21132
- Data
- 19/07/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Dopo un controllo automatizzato, la contribuente aveva pagato somme e sanzioni per l’anticipata compensazione di un credito, chiedendo poi il rimborso delle sanzioni perché la violazione non avrebbe arrecato danno erariale; i giudici di merito avevano accolto la domanda. La Cassazione stabilisce che il silenzio-rifiuto è rimedio residuale e non consente di riaprire un rapporto definito dall’omessa impugnazione dell’iscrizione a ruolo o della cartella seguita dal pagamento. Accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, la Corte cassa la decisione e rigetta nel merito l’originario ricorso della società.
Testo della pronuncia
In data 26 ottobre 2011 l'Agenzia delle entrate ha inviato alla soc. Fiac Spa (ora Dabio Holding Srl) comunicazione di irregolarità all'esito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973 , ex art. 36 bis rappresentando aver portato in compensazione un credito non ancora maturato, ancorchè per pochi mesi. Un tanto si concretava in omesso versamento del dovuto che veniva ripreso a tassazione con irrogazione di sanzioni. La società contribuente versava quanto iscritto a ruolo, ma poi chiedeva il rimborso delle sanzioni, sull'assunto non aver creato alcun danno al Fisco con il proprio ritardato pagamento, secondo la disciplina di favore di cui all'art. 5 bis, del D.Lgs. n. 472 del 1997 , art. 6. Ritenendo formato il silenzio rifiuto, adiva il giudice di prossimità che ne apprezzava le ragioni sull'assunto trattarsi di un credito utilizzato in luglio, ancorchè sarebbe maturato nell'ottobre successivo che, quindi, l'omesso versamento, peraltro prontamente saldato, non aveva creato intralcio o danno al Fisco, donde non si trattava di comportamento censurabile, nè tantomeno meritevole di sanzione.
Eguale esito sortiva il giudizio di appello dove, con aggiustamento di motivazione, la sentenza di primo grado veniva confermata, accordando al contribuente altresì la restituzione degli interessi.
Ricorre per cassazione l'Avvocatura generale dello Stato spiegando tre mezzi, mentre rimane intimata la contribuente.
Motivi della decisione
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
.I. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c. , n. 4 per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 , del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 nella sostanza lamentando fosse onere del contribuente impugnare tempestivamente l'avviso di irregolarità e l'iscrizione a ruolo in base ai controlli automatizzati. Al contrario, lo spontaneo pagamento ha reso definitivo ed irretrattabile il debito tributario, donde non poteva prospettarsi alcuna istanza di rimborso.
Il motivo assolve agli oneri di autosufficienza e dimostra la sua non novità, essendo stato prospettato fin da subito dall'Ufficio, che si è opposto alla domanda di rimborso e, più radicalmente, alla stessa costituzione di un silenzio-rigetto.
Com'è noto, la figura del silenzio-rigetto è stata elaborata nel diritto amministrativo per consentire una finzione di provvedimento in un sistema che prevedeva solo la giurisdizione (caducatoria) sugli atti. La condizione, tuttavia, perchè possa formarsi un silenzio impugnabile è l'univocità del suo significato che dipende dalla precisione della domanda tesa ad un dare o un facere senza alcuna ambiguità, cui l'Amministrazione (finanziaria o non) è tenuta a provvedere in base ad una disposizione di legge e non vi sia altro rimedio (caducatorio) esperibile. Detto diversamente, il silenzio significativo impugnabile (rigetto, diniego, rifiuto) ha natura residuale e sussidiaria, non lo potendosi provocare quanto vi sia un atto espresso o provvedimento impugnabile che, una volta definitivo per scadenza dei termini, chiude il rapporto amministrativo (fiscale o meno), escludendo che la domanda del privato sia capace di far risorgere l'esperimento di azioni non esercitate nei termini fissati dalla legge.
Avverso le conseguenze del controllo automatizzato (iscrizione a ruolo, cartella) con natura impoesattiva avrebbe dovuto dirigersi l'azione della contribuente. Che, invece, ne ha prestato acquiescenza, salvo poi in resipiscenza tardiva richiederne il rimborso.
Sul punto, questa Corte è intervenuta affermando più volte con orientamento ormai risalente (Cfr. Cass. V, n. 672/2007), successivamente affinato, che in tema di processo tributario, la valorizzazione del silenzio-rifiuto dell'amministrazione al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente si giustifica solo nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto di imposizione suscettibile di impugnazione diretta: ne deriva che, quando la riscossione avviene per mezzo del ruolo, l'impugnazione del contribuente deve essere proposta tempestivamente contro il predetto atto impositivo, senza alcuna necessità di provocare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione, con l'ulteriore conseguenza che, ove il contribuente non ricorra contro l'avviso di mora con il quale l'Amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria, è inammissibile l'istanza di rimborso presentata, dopo aver pagato il tributo nei termini richiesti, in quanto la stessa contrasta con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l'attività esattiva dell'amministrazione. (cfr. Cass. V. n. 20367/2018).
A questo indirizzo merita dare continuità per una fondamentale esigenza di certezza dei rapporti tributari e di impermeabilità dei termini di impugnazione.
Ne consegue che i giudici di merito avrebbero dovuto cogliere la preliminare eccezione dell'Ufficio, ritenendo non formatosi alcun silenzio rifiuto su di una istanza che non poteva essere presentata a seguito di spontaneo pagamento ed in assenza di tempestivo ricorso avverso un atto provvedimentale espressamente indicato nell'elenco degli atti impugnabili.
Un tanto affranca il collegio dall'esame dei restanti due mezzi di impugnazione, peraltro posti in via subordinata, e che attengono – il secondo – all'aver equiparato l'anticipato sconto del credito ad omesso versamento, salvo poi ritenere non sanzionabile tale comportamento in violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e – il terzo – all'aver disposto oltre all'importo della sanzione anche quello degli interessi.
In conclusione, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal pregiudiziale primo motivo, assorbiti gli altri, donde la sentenza dev'essere cassata e, non sussistendo ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio può essere definito con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo, nel merito, rigetta il ricorso originario della parte contribuente.
Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente soc. Dabio Holding Srl in liquidazione alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate che liquida in Euro.duemilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito.
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