Cassazione, sentenza n. 21500 del 20/07/2023
Sentenza n. 21500 del 20/07/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 21500
- Data
- 20/07/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva il rimborso dell’addizionale provinciale sull’accisa elettrica, rimasto in capo al fornitore dopo il trasferimento del ramo relativo alla vendita di energia. La Cassazione chiarisce che i documenti tardivamente prodotti in primo grado, restando nel fascicolo d’ufficio, possono essere ritualmente acquisiti in appello; precisa inoltre che l’indicazione di un diverso beneficiario del rimborso per accredito non costituisce cessione del credito, ma mera autorizzazione a ricevere il pagamento. Conferma quindi la titolarità e la legittimazione del fornitore originario e rigetta il ricorso dell’ente locale.
Testo della pronuncia
La CTP di Ragusa accoglieva il ricorso proposto da Enel Distribuzione Spa (ora e-distribuzione s.p.a.) avverso il diniego tacito di rimborso della addizionale provinciale della accisa sull'energia elettrica, relativa all'anno d'imposta 2007, ritenendolo illegittimo.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Sicilia rigettava l'appello proposto dalla Provincia regionale di Ragusa (ora Libero Consorzio comunale di Ragusa), evidenziando che:
– l'Enel Distribuzione aveva trasferito dall'1.01.2008 il ramo di azienda relativo alla vendita di energia elettrica alla Enel Servizio Elettrico Spa perdendo la qualifica di soggetto passivo obbligato al pagamento dell'accisa, acquisita dalla società cessionaria; poichè a seguito della cessione del ramo d'azienda l'Enel Distribuzione non aveva più potuto procedere alla compensazione del credito maturato nel 2007 con i successivi acconti dovuti per l'anno 2008, ne aveva chiesto il rimborso;
– l'Agenzia delle Dogane aveva già espresso parere favorevole, mentre la Provincia di Ragusa non aveva adottato alcun provvedimento al riguardo;
– dalla documentazione prodotta in giudizio da Enel Distribuzione si evinceva incontestabilmente lo stato della sua posizione creditoria nei confronti della Provincia appellante;
– l'eccezione di decadenza dell'Enel Distribuzione dal diritto di produrre tali documenti in giudizio, era infondata, in quanto gli stessi erano stati spediti a mezzo posta, unitamente alla memoria, in data 23.12.2013, entro il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 essendosi l'udienza tenuta il 13.01.2014, e, quindi, erano stati tempestivamente depositati, avuto riguardo alla data della loro spedizione, stante "il principio di valenza generale di equiparazione del deposito alla trasmissione a mezzo posta";
– i documenti prodotti da Enel Distribuzione andavano comunque ammessi nel giudizio di appello;
– Enel Distribuzione era legittimata a formulare l'istanza di rimborso, sebbene dall'1.01.2008 tutti i rapporti giuridici facessero capo alla società Enel Servizio Elettrico Spa in quanto dal documento contrassegnato come allegato C/5 alle memorie illustrative, riguardante la situazione patrimoniale (attività/passività) al 30.06.2007, si evinceva che "i crediti ed i debiti erariali ed addizionali sull'energia elettrica" restavano interamente in capo alla società scissa (Enel Distribuzione) ed Enel Servizio elettrico era solo il soggetto a cui l'avente diritto poteva trasferire il rimborso D.M. n. 689 del 1996 , ex art. 6, comma 5 mediante buoni di accredito intestati al predetto beneficiario (da utilizzare per il pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nell'impianto di cui era titolare); di conseguenza, Enel Distribuzione non aveva perso la titolarità del credito;
Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione il Libero Consorzio comunale di Ragusa, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria.
La e-distribuzione Spa resisteva con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, il Libero Consorzio comunale di Ragusa deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, commi 1 e 2 , e art. 115 c.p.c. , comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che Enel Distribuzione fosse legittimata a chiedere il rimborso del credito, fondando detta decisione esclusivamente su documenti che la predetta società aveva depositato tardivamente in primo grado (non essendo applicabile agli atti successivi alla costituzione delle parti il principio di scissione degli effetti della notificazione tra soggetto notificante e soggetto destinatario dell'atto) e che non aveva nè riprodotto nè richiamato nel giudizio di appello, a riprova della sua volontà di espungerli dalla produzione documentale versata nel primo e nel secondo grado del giudizio.
1.1 La censura è infondata nei termini di seguito indicati.
1.2 Occorre premettere che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1 , non vieta che il deposito dei documenti nella segreteria della Commissione avvenga mediante la loro spedizione a mezzo posta.
1.3 Nel caso di trasmissione per posta, tuttavia, il rischio per il ritardo nella consegna grava sul mittente poichè, ai fini del computo e dell'osservanza dei termini, si deve avere riguardo alla data in cui gli atti giungono alla segreteria e non a quella della spedizione. Non può, infatti, applicarsi il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5 , in quanto non si è in presenza di una comunicazione o notificazione, ma di un mero deposito.
Sono dunque inammissibili i documenti spediti per posta, che pervengano alla segreteria della Commissione oltre il termine perentorio di venti giorni liberi prima della data fissata per l'udienza di trattazione, prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1 .
1.4 Ciò posto, è noto che nel processo tributario il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c..
1.5 I documenti già depositati, seppure irritualmente, nel giudizio di primo grado, peraltro, restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, sicchè l'inosservanza del termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1 , applicabile anche in appello, è comunque sanata, nel senso che la documentazione è acquisita automaticamente e "ritualmente" nel giudizio di impugnazione (Cass. 5429 del 7.03.2018).
1.6 Nella specie è incontestato che i documenti prodotti da Enel Distribuzione (inclusa la situazione patrimoniale della controricorrente al 30.06.2007, contrassegnata come allegato C/5) erano pervenuti alla segreteria della CTP in data 9.01.2014 (ancorchè spediti il 23.12.2013) e, quindi, oltre il termine previsto dall'art. 32 cit., atteso che l'udienza era prevista per il 13.01.2014. Nonostante il deposito fosse tardivo, i documenti sono stati legittimamente utilizzati dal giudice di appello per la decisione della controversia, in quanto erano rimasti inseriti nel fascicolo d'ufficio, senza la necessità per Enel Distribuzione di procedere ad un nuovo deposito.
2. Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. , artt. 115 e 116 c.p.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto, con una motivazione illogica e contraddittoria, che il documento contrassegnato come allegato C/5 fosse decisivo per supportare la permanenza del diritto al rimborso dell'addizionale provinciale dell'accisa in capo ad Enel Distribuzione, mentre lo stesso non poteva provare il credito chiesto a rimborso, in quanto riguardava la situazione patrimoniale (attività/passività) anteriore alla scissione, avvenuta in data 1.01.2008, e alla dichiarazione dei consumi di energia elettrica relativa all'anno 2007 (presentata nel marzo del 2008), da cui origina il predetto credito.
2.1. La censura è inammissibile, in quanto mira, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, ad ottenere una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, in particolare con riferimento alla valutazione delle prove.
3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione del D.M. n. 689 del 1996, art. 6, comma 5 , adottato ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 67, comma 1, artt. 1260 e 1264 c.c., D.L. n. 73 del 2007, art. 1, comma 1 , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, per avere la CTR errato nel ritenere che Enel Distribuzione fosse rimasta titolare del credito dopo la presentazione dell'istanza di rimborso ai sensi del D.M n. 689 del 1996, art. 6, comma 5, omettendo di rilevare che, a seguito del provvedimento dell'Agenzia della Dogane del 16.11.2009, che aveva provveduto su detta istanza di rimborso, il credito era stato ceduto ad Enel Servizio Elettrico, sicchè Enel Distribuzione non avrebbe più potuto farlo valere in sede giudiziaria chiedendone il rimborso direttamente in suo favore.
3.1 La censura è infondata.
3.2 Risulta incontestato che la Enel Distribuzioni non poteva più detrarre, dai successivi versamenti di acconto, il credito sorto nell'anno 2007 per effetto dei maggiori pregressi pagamenti, avendo perso la qualifica di soggetto passivo obbligato al pagamento dell'accisa dall'1.01.2008, a seguito del trasferimento del ramo d'azienda relativo alla vendita di energia elettrica ad Enel Servizio Elettrico. Per questo motivo aveva chiesto il rimborso di detto credito, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 (TUA), avvalendosi della procedura disciplinata dal D.M. n. 689 del 1996, art. 6 .
3.3 Il D.M. n. 689 del 1996, art. 6 prevede che: "1. Le domande di rimborso sono presentate in due esemplari, se il rimborso è richiesto in danaro, o in tre esemplari, se il rimborso è richiesto mediante accredito. Ricevuta la domanda, l'UTF verifica la regolarità formale della medesima e della documentazione allegata e la congruità del rimborso richiesto. Se dalla suddetta documentazione non si può stabilire l'aliquota dell'imposta corrisposta, il rimborso è commisurato all'aliquota più bassa in vigore nei 12 mesi precedenti il giorno in cui è maturato il diritto al rimborso.
2. Quando il rimborso è richiesto in danaro, l'UTF, espletate le incombenze di cui al comma 1, trasmette, entro 30 giorni, uno degli esemplari della domanda, corredato dal proprio parere, alla circoscrizione doganale, competente ai sensi del D.M. finanze 26 novembre 1991, art. 5, comma 2, che provvede in merito, anche per quanto concerne la corresponsione degli interessi.
3. Il soggetto che desidera avvalersi della procedura del rimborso mediante accredito, indica, nella domanda di rimborso, presso quale impianto intende utilizzare l'accredito. L'UTF, effettuati i riscontri di cui al comma 1 ed apposto sulla domanda il visto attestante il diritto al rimborso con il conteggio degli interessi decorrenti dalla data della presentazione della domanda fino a quella di evasione della medesima, entro trenta giorni dalla data di ricezione trasmette uno degli esemplari della domanda all'interessato, ed altro all'ufficio o alla propria articolazione competente sull'impianto presso cui verrà utilizzato l'accredito, comunicando all'esercente del suddetto impianto il nominativo del beneficiario, l'entità e gli estremi dell'accredito. Effettuata l'immissione in consumo di prodotto per l'importo di accisa per il quale viene utilizzato l'accredito, l'esercente dell'impianto pone l'esemplare della domanda consegnatogli dal beneficiario, munito dell'attestazione di ricevuta apposta da quest'ultimo, a corredo delle proprie registrazioni fiscali.
4. La procedura di cui al comma 3, con l'esclusione della comunicazione all'esercente dell'impianto di estrazione, è seguita anche nel caso in cui il soggetto che chiede il rimborso è un depositario autorizzato o un operatore professionale che intende avvalersi dell'accredito a scomputo di versamenti d'imposta che sia tenuto ad effettuare.
5. Il rimborso di cui al comma 3 può essere trasferito dall'avente diritto ad altro soggetto, che deve essere indicato nella domanda di rimborso. Si applica la procedura stabilita dal predetto comma, con la sola differenza che l'immissione in consumo del prodotto per il quale viene utilizzato l'accredito è effettuata a favore del soggetto cui il rimborso è stato trasferito." 3.4 L'art. 6, comma 3 del D.M. cit., in particolare, disciplina la procedura di "rimborso per accredito" (contemplata dall'art. 14, comma 4, TUA), con possibilità per l'operatore di trasferire il credito ad altro impianto da lui gestito, in relazione al quale potrà essere effettuata una forma di "compensazione esterna", condizionata dalla presentazione di una specifica istanza, il cui eventuale diniego è suscettibile di autonoma impugnazione (Cass. n. 11813 del 18.06.2020).
3.5 L'art. 6, comma 5, del D.M. cit., invece, prevede una distinta fattispecie di "rimborso per accredito", in cui il trasferimento contabile del credito avviene nei confronti di un altro contribuente, diverso dall'avente diritto, parimenti titolare di impianto, che deve essere indicato nella domanda di rimborso.
3.6 Enel Distribuzione aveva scelto quest'ultima opzione indicando come soggetto beneficiario del rimborso Enel Servizio Elettrico.
3.7 Poichè obbligato al pagamento dell'accisa (e delle relative addizionali) nei confronti dell'ente impositore è unicamente il fornitore, il diritto al rimborso spetta unicamente a quest'ultimo (ex plurimis, Cass. n. 31609 del 25.10.2022) che, tuttavia, nel caso di chiusura del rapporto, può scegliere D.M. n. 689 del 1996 , ex art. 6, comma 5, di indicare un soggetto diverso a cui verrà effettuato il "rimborso per accredito".
3.8 L'indicazione del soggetto beneficiario del rimborso, ai sensi del D.M. n. 689 del 1996, art. 6, comma 5 , non equivale ad una cessione di credito, essendo il beneficiario un mero destinatario del pagamento o, più precisamente, secondo lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c. , il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento.
Tale pagamento è finalizzato a chiudere il rapporto tributario con il fornitore cessato che rimane pur sempre l'unico titolare del credito maturato per l'eccedenza dei versamenti eseguiti nel corso del rapporto di cui era stato parte.
3.9 La CTR ha rilevato, peraltro, con un accertamento di fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità, che anche dalla situazione patrimoniale al 30.06.2007 di Enel Distribuzione risultava che i crediti e i debiti erariali ed addizionali sull'energia elettrica erano rimasti interamente in capo ad Enel Distribuzione.
3.10 Ne consegue che Enel Distribuzione aveva la legittimazione ad impugnare il diniego tacito di rimborso della addizionale provinciale della accisa sull'energia elettrica relativa all'anno d'imposta 2007, in quanto era l'unica titolare del credito.
4. Con il quarto motivo, deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, non avendo la CTR considerato che, a seguito della scelta da parte dell'Enel Distribuzione della procedura di rimborso D.M. n. 689 del 1996 , ex art. 6, comma 5, e dell'adozione del provvedimento del 16.11.2009 del Direttore dell'Agenzia delle Dogane di Siracusa, l'Enel Distribuzione non poteva più chiedere il rimborso diretto in denaro a suo favore ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.M. cit., avendo già scelto la procedura del trasferimento del diritto al rimborso ad Enel Servizio Elettrico s.p.a..
4.1 Il motivo è inammissibile, operando il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter c.p.c. , comma 5, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a) , convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134 , espressamente eccepito dalla controricorrente ed applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l'appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 17.10.2020, non avendo il ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 266860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439 dell'11/05/2018).
5. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della e-distribuzione Spa con socio unico (già Enel Distribuzione s.p.a.), delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compenso professionale ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
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