Cassazione, sentenza n. 21684 del 20/07/2023

Sentenza n. 21684 del 20/07/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
21684
Data
20/07/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava il rimborso dell’IRPEF trattenuta su una pensione italiana, richiesto in base alla residenza in Bulgaria e alla relativa Convenzione contro le doppie imposizioni; dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva accolto l’appello valorizzando un documento prodotto dal contribuente. Nel giudizio di cassazione quest’ultimo, controricorrente, ha rinunciato all’originaria domanda di rimborso. La Corte ha ritenuto la rinuncia all’azione indicativa della sopravvenuta carenza d’interesse, senza necessità di accettazione dell’Amministrazione, e ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando le spese.

Testo della pronuncia

Con istanza del 4 giugno 2013, A.A. chiese all'amministrazione finanziaria il rimborso dell'importo trattenuto a titolo di Irpef sul reddito da pensione per l'anno 2011, rilevando di aver trasferito la propria residenza in Bulgaria con contestuale iscrizione all'AIRE e perciò invocando l'applicazione dell'art. 16 della Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria il 21 settembre 1988, ratificata con L. 29 novembre 1990, n. 389 (d'innanzi: "Convenzione"), a mente del quale i redditi da pensione devono essere tassati esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente.

Il successivo silenzio-rifiuto dell'Amministrazione fu impugnato dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, che respinse il ricorso.

2. La sentenza di primo grado fu integralmente riformata a seguito dell'appello proposto dal A.A. innanzi alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo – sezione staccata di Pescara.

I giudici regionali ritennero di attribuire rilievo ad un documento, depositato dal contribuente in appello, che attestava la sussistenza delle condizioni per beneficiare della non applicazione delle ritenute sulla pensione italiana.

3. La sentenza d'appello è stata impugnata dall'Amministrazione con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L'intimato ha depositato controricorso e depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 27 della Convenzione e dell'art. 2697 c.c. , l'Agenzia ricorrente assume che la C.T.R. avrebbe attribuito rilievo alla mera residenza fiscale del contribuente, senza svolgere i doverosi accertamenti sull'effettiva sussistenza di una doppia imposizione.

2. Con il secondo motivo, articolato con riferimento all'art. 360 c.p.c. , n. 5 la ricorrente osserva che, in ogni caso, i giudici d'appello non hanno tenuto in alcun conto le contestazioni da lei rivolte al valore probatorio del documento ritenuto decisivo ai fini della statuizione.

3. Il terzo motivo, infine, deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 , per carenza assoluta di motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 16 della Convenzione.

4. Va preliminarmente rilevato che, con memoria depositata il 16 giugno 2023, il contribuente ha dichiarato di rinunciare alla propria originaria domanda di rimborso, chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Tale memoria, ritualmente depositata al p.c.t., è significativa del venir meno dell'interesse del contribuente al giudizio ed appare idonea a consentire il rilievo dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Infatti – pur non vertendosi in ipotesi di estinzione per intervenuta rinunzia, atteso che il contribuente riveste in questa sede il ruolo di controricorrente, e non applicandosi in ogni caso l'art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione – l'effetto processuale che deriva dalla rinuncia all'azione espressamente formulata dall'affermato creditore è significativa della sopravvenuta carenza di interesse al giudizio, e quindi di uno dei presupposti processuali; nè, a tal fine, può ritenersi necessaria l'accettazione della controparte, stante l'intervenuta comunicazione della rinunzia a mezzo p.c.t.

Questa Corte, del resto, ha da tempo affermato che la rinunzia alla domanda, anche tacita, comporta il rilievo dell'intervenuta cessazione della materia del contendere (v. Cass. n. 4505/2001).

La rinuncia, peraltro, è stata espressamente motivata dal contribuente come conseguente all'emissione di un documento di prassi da parte della stessa Agenzia.

5. Può essere dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere. Appare opportuno compensare le spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia all'azione; spese compensate.

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