Cassazione, sentenza n. 22172 del 24/07/2023

Sentenza n. 22172 del 24/07/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
22172
Data
24/07/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente contestava un’intimazione relativa a diciotto cartelle, deducendo omessa notificazione e prescrizione quinquennale; il giudice d’appello aveva distinto tra tributi erariali, tributi locali, sanzioni e interessi, annullando inoltre alcune notifiche per mancato invio della seconda raccomandata. La Cassazione ha confermato la prescrizione decennale dei tributi erariali e quella quinquennale di sanzioni e interessi, ma ha escluso la necessità della seconda raccomandata nella notificazione postale diretta delle cartelle. Dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere, ha accolto sul punto il ricorso degli Uffici, cassando con rinvio, e rigettato il ricorso del contribuente.

Testo della pronuncia

Il contribuente A.A. ha impugnato una intimazione di pagamento, relativa a diciotto cartelle di pagamento aventi ad oggetti crediti tributari, indicate nella sentenza impugnata. Il contribuente ha dedotto, oltre all'omessa notificazione delle cartelle prodromiche, la prescrizione quinquennale dei crediti tributari.

2. La CTP di Pavia ha parzialmente accolto il ricorso in relazione a tredici delle diciotto cartelle, ritenendo i crediti prescritti.

3. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 30 settembre 2019, ha parzialmente accolto il ricorso in appello del concessionario della riscossione in relazione ai tributi erariali, soggetti a prescrizione decennale e oggetto di atti interruttivi. Il giudice di appello ha, poi, ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale ai tributi locali e ai diritti camerali e ha ritenuto applicabile tale prescrizione anche a sanzioni, a termini del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 nonchè a interessi, in quanto obbligazione autonoma rispetto al tributo. Il giudice di appello ha, infine, ritenuta nulla la notificazione di sei cartelle, avvenuta dopo il 2 marzo 2008, per omesso invio di una seconda raccomandata a termini della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 6 .

4. Hanno proposto ricorso per cassazione congiunto l'ente impositore e l'agente della riscossione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il contribuente, il quale ha proposto a sua volta un ulteriore ricorso, affidato a un unico motivo. Gli Uffici ricorrenti hanno depositato memoria con cui chiedono la rimessione della causa alle Sezioni Unite. Il controricorrente e ricorrente incidentale ha depositato memoria in replica alle conclusioni scritte del Pubblico Ministero. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo a seguito dell'udienza dell'8 novembre 2022 per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti di alcune delle parti intimate da parte degli Uffici ricorrenti, ordinanza cui vi è stata ottemperanza. Il ricorrente principale ha depositato ulteriore memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, gli Uffici ricorrenti deducono, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 nella parte in cui la sentenza impugnata ha annullato l'atto impositivo impugnato con riferimento alle cartelle notificate dopo il 1 marzo 2008, per omesso invio della seconda raccomandata. Osservano i ricorrenti che la notificazione delle cartelle è avvenuta con notifica diretta a mezzo del servizio postale, per la quale trovano applicazione le regole concernenti il servizio postale ordinario e non quelle in materia di notificazione degli atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 .

2. Con il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, violazione dell'art. 2946 c.c. , falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20 e violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 24 nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fare applicazione della prescrizione quinquennale alle sanzioni. Osserva parte ricorrente come la prescrizione quinquennale di cui all'art. 20 cit. riguarderebbe i soli atti di contestazione o irrogazione sanzione autonomi, non anche gli atti irrogativi di sanzioni emessi contestualmente all'atto di recupero del tributo, per i quali opererebbe il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 24 con conseguente applicazione del medesimo regime prescrizionale del tributo.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fare applicazione della prescrizione quinquennale agli interessi. Osservano le parti ricorrenti che il principio della prescrizione quinquennale può applicarsi a prestazioni periodiche caratterizzate dalla pluralità delle prestazioni, non anche al pagamento di tributi, come nella specie, per i quali la periodicità riguardi la sola presentazione di rendiconti, nonchè in considerazione della accessorietà del credito per interessi a un credito soggetto a prescrizione decennale, con conseguente applicazione del medesimo termine prescrizionale.

4. Con l'unico motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 c.p.c., comma 1, n. 4) e dell'art. 2946 c.c. , nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto applicabile per i crediti tributari il termine ordinario di prescrizione in luogo di quello quinquennale, richiamandosi sotto questo profilo a un precedente di questa Corte (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397), in quanto obbligazioni periodiche per le quali non sarebbe applicabile l'actio iudicati ex art. 2953 c.c. Torna in memoria parte contribuente su tale aspetto, ritenendo che dovrebbe applicarsi sia ai tributi, sia agli interessi e alle sanzioni la prescrizione quinquennale, trattandosi di crediti da trattare unitariamente ai fini della prescrizione.

5. Il ricorso presentato dal patrono erariale per l'ente impositore e per l'agenzia della riscossione è stato notificato per secondo, per cui detto ricorso assume natura di ricorso incidentale, mentre il ricorso proposto dal contribuente assume natura di ricorso principale (contribuente che, quindi, assume la posizione processuale di controricorrente incidentale), entrambi tempestivi per effetto della fruizione della sospensione dei termini processuali di cui al combinato disposto del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, e D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, comma 1.

6. Deve preliminarmente osservarsi come gli uffici ricorrenti principali deducono l'applicazione della D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, comma 1, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 , ove ha previsto l'annullamento dei debiti sino a mille Euro affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2010, con conseguente estinzione parziale del giudizio. Gli uffici ricorrenti deducono pertanto, con riferimento alle cartelle esattoriali di cui ai nn. (Omissis), che deve dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto le stesse sono state annullate. Pertanto, conformemente alle originarie conclusioni del Pubblico Ministero, il giudizio va dichiarato parzialmente estinto per cessazione della materia del contendere con riferimento ai relativi atti.

7. Il ricorso principale del contribuente è infondato, essendo assorbente osservare come la stessa sentenza delle Sezioni Unite citata dal contribuente ricorrente (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397) afferma il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, si limita a produrre l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito; diversamente, tale evento non incide, nè modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, termine che in caso di tributi erariali rimane quello prescrizionale ordinario (Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2020, n. 28846; Cass., Sez. V, 27 novembre 2020, n. 27188; Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24278; Cass., Sez. VI, 17 dicembre 2019, n. 33266; Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. V, 9 febbraio 2007, n. 2941), secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio. Non vi è alcun contrasto della giurisprudenza di legittimità sul punto, così rigettandosi la richiesta del ricorrente principale di rimessione alle Sezioni Unite, come si ribadisce in memoria.

8. Passandosi al ricorso incidentale degli Uffici, vanno rigettate le preliminari eccezioni di inammissibilità del controricorrente incidentale, essendo il ricorso sufficientemente ancorato agli atti di causa.

9. Inammissibile è, poi, l'eccezione di giudicato interno per omessa impugnazione del capo di sentenza di primo grado con cui era stata ritenuta la correttezza della notificazione. In mancanza di alcuna impugnazione per extrapetizione del capo di sentenza con cui il giudice di appello si è occupato della notificazione delle cartelle, si osserva come il controricorrente non ha trascritto il relativo capo di sentenza e il motivo di impugnazione in appello dell'odierno ricorrente incidentale.

10. Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato. La notificazione eseguita a termini del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 costituisce notificazione di diritto speciale, la quale può essere eseguita anche nelle forme dell'invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento, senza redazione di alcuna relata di notifica; notifica di diritto speciale operante anche in tema di cartelle di pagamento (Cass., Sez. VI, 10 aprile 2019, n. 10037; Cass., Sez. VI, 19 novembre 2018, n. 29710; Cass., Sez. VI, 12 novembre 2018, n. 28872; Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2017, n. 29022; Cass., Sez. V, 27 marzo 2015, n. 6198), non ostando la natura della cartella quale atto sostanziale e non atto processuale (Cass., Sez. VI, 5 marzo 2019, n. 6417). Per tale forma di notificazione, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che debba seguirsi la disciplina del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, non anche quella della L. n. 890 del 1982 , attinente alla notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario (Cass., Sez. V, 7 dicembre 2016, n. 25095; Cass., 5 agosto 2016, n. 16488; Cass., Sez. V, 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., Sez. V, 17 dicembre 2010, n. 25616; Cass., Sez. V, 29 gennaio 2008, n. 1906). Nel caso, pertanto, di notifica a mezzo posta, le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass., Sez. V, 5 agosto 2016, n. 16488, cit.; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2018, n. 19795).

11. Nella specie il giudice di appello ha ritenuto che la notificazione delle cartelle notificate dopo il 1 marzo 2008 fosse affetta da nullità per non avere fornito la prova della "seconda raccomandata", non facendo corretta applicazione dei suddetti principi. La sentenza va, pertanto, cassata sul punto, con rinvio per esame delle questioni rimaste assorbite.

12. Il secondo motivo del medesimo ricorso è infondato, essendo le sanzioni – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – ove faccia difetto la notifica di una sentenza passata in giudicato, assoggettate al termine di prescrizione quinquennale, così come previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3 , (Cass., Sez. V, 24 gennaio 2023, n. 2095; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16099).

13. Il terzo motivo del medesimo ricorso è infondato, posto che – come statuito da questa Corte, gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948 c.c. , n. 4, che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale (Cass., Sez. V, 24 gennaio 2023, n. 2095).

14. In accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame, nonchè per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, rigettandosi nel resto i motivi. Il ricorso principale va, invece rigettato. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere nei termini di cui in motivazione; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, rigetta gli ulteriori motivi del medesimo ricorso; rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente principale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

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