Cassazione, ordinanza n. 23249 del 31/07/2023

Tributi doganali - Valore in dogana.

Tipologia
Sentenza
Numero
23249
Data
31/07/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava la rettifica della classificazione e del valore doganale di merci importate, nonché la responsabilità solidale del centro di assistenza doganale operante come rappresentante indiretto. La Corte dichiara inammissibili le censure dirette a rivalutare le analisi tecniche e quelle motivazionali precluse dalla doppia conforme. Ribadisce che il rappresentante indiretto risponde dei dazi sull’intero valore accertato, non soltanto su quello dichiarato, dovendo verificare i dati con diligenza professionale qualificata; non essendo stata allegata una rappresentanza diretta, i ricorsi sono rigettati.

Massima

In materia doganale, ai sensi degli artt. 4, 5 e 201 CDC e 199 CDC e 199 del DAC, l'obbligazione tributaria sorge in capo al rappresentante indiretto in forza della mancata riscossione dei dazi (dovuti per legge) a seguito di dichiarazione doganale da lui presentata, non solo nei limiti del valore dichiarato, ma in relazione all'intero valore accertato in sede di rettifica e che egli avrebbe dovuto verificare e dichiarare con l'ausilio della diligenza ragguagliata alla natura dell'attività professionale esercitata (diligenza qualificata ex art. 1176 cc), implicante un obbligo di informazione ed anche di attento controllo dell'esattezza dei dati dichiarati, strumentali rispetto al corretto espletamento dell'incarico conferito.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Rilevato che:

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l'appello proposto da Puro Italian style Spa e CAD Liguria 2 Srl avverso la sentenza n. 53/3/2016 della Commissione tributaria provinciale di La Spezia che ne aveva respinto i ricorsi contro le rettifiche dei diritti di confine relativi alla classificazione di merci importate (custodie per telefoni cellulari).

La CTR osservava in particolare:

– che la rideterminazione della classificazione doganale doveva considerarsi corretta, sulla scorta delle analisi chimiche effettuate dall'agenzia fiscale, non essendo la ITV (informazione tariffaria vincolante) fatta valere dall'importatrice applicabile nel caso di specie, in quanto successiva alle importazioni in contestazione;

– che sussisteva la responsabilità solidale del CAD in quanto rappresentante indiretto e dichiarante, non essendo applicabile la scriminante dell'art. 220, par. 2, lett. b), CDC, stante la negligenza professionale del rappresentante stesso.

Avverso la decisione hanno proposto coevi distinti, ma sostanzialmente identici, ricorsi per cassazione entrambe le società deducendo due motivi.

Resiste con controricorsi l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Considerato che:

Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione/falsa applicazione degli artt. 33 e segg., CDU, poichè la CTR ha affermato la prevalenza dell'analisi di laboratorio in sede di revisione doganale sulla ITV successivamente emessa sulle medesime merci, ritenendo tale determinazione amministrativa non applicabile retroattivamente.

La censura è inammissibile per più profili.

Anzitutto non è affatto chiaro quali disposizioni doganali si denuncino violate dalla sentenza impugnata ed in quali termini lo siano state.

In secondo luogo l'articolazione della censura mira ad una "revisione" del giudizio di merito che non rientra nel perimetro del giudizio di legittimità secondo il parametro prescelto, in base ai consolidati principi di diritto che "In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione" (ex multis Cass., n. 26110 del 2015) e che "Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. n. 9097 del 07/04/2017).

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano sia l'omessa/insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine all'insussistenza di responsabilità del CAD sia la violazione degli artt. 202 e segg., CDC, poichè la CTR appunto tale responsabilità ha confermato.

In ordine al primo profilo la censura è inammissibile, per due ragioni:

– nel caso di specie non è applicabile la previgente formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma soltanto quella vigente, che non prevede più il vizio procedurale così come dedotto, bensì l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso;

– la nuova modalità di critica dell'apparato motivazionale in fatto delle sentenze ricorribili per cassazione non è consentita nei casi, come quello di specie, di "doppia conforme", ex art. 348 ter c.p.c..

Quanto alla dedotta violazione di legge va ribadito che "In materia doganale, ai sensi degli artt. 4, 5 e 201 C.D.C. e art. 199 del D.A.C. ("ratione temporis" applicabili), l'obbligazione tributaria sorge in capo al rappresentante indiretto in forza della mancata riscossione dei dazi (dovuti per legge) a seguito di dichiarazione doganale da lui presentata, non solo nei limiti del valore dichiarato, ma in relazione all'intero valore accertato in sede di rettifica e che egli avrebbe dovuto verificare e dichiarare con l'ausilio della diligenza ragguagliata alla natura dell'attività professionale esercitata (diligenza qualificata ex art. 1176 c.c.), implicante un obbligo di informazione ed anche di attento controllo dell'esattezza dei dati dichiarati, strumentali rispetto al corretto espletamento dell'incarico conferito" (Sez. 5 -, Ordinanza n. 26358 del 17/10/2019, Rv. 655539 – 01).

Il giudice tributario di appello si è chiaramente espresso circa l'inapplicabilità di esimenti in favore del CAD ricorrente e tale accertamento di fatto non è ulteriormente sindacabile in questa sede.

Peraltro, pur avendo questa Corte affermato che "In tema di dazi doganali, nelle procedure semplificate di domiciliazione il Centro di Assistenza Doganale ha facoltà di operare sia quale rappresentante indiretto dell'importatore che quale rappresentante diretto, non potendosi limitare il regime di rappresentanza di detti centri, costituiti obbligatoriamente da soci che sono, a loro volta, spedizionieri doganali, iscritti da almeno tre anni all'albo professionale, ai sensi della L. n. 66 del 1992, art. 1-septies e del D.M. n. 549 del 1992, art. 1, al pari della rappresentanza degli spedizionieri doganali a termini del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 40" (Sez. 5 -, Sentenza n. 418 del 14/01/2020, Rv. 656547 – 01), vi è tuttavia da rilevare che le ricorrenti non hanno allegato che nel caso di specie il CAD abbia assunto la qualità di "rappresentante diretto" in procedura domiciliata, anzi nell'incipit dei rispettivi ricorsi hanno affermato esattamente il contrario.

Il che rende irrilevante il correlativo profilo della censura.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi; condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.400 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di ciascuna delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2023

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